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Giovedì 06 DICEMBRE 2012
CdM. Approvato il decreto sull’incandidabilità e quello "anti infrazioni Ue"

È durato oltre 5 ore il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera alle regole per rendere incandidabile, almeno per 6 anni, chi ha riportato condanne definitive superiori a 2 anni per delitti di allarme sociale, contro la PA e non colposi. Approvato anche il decreto per l'attuazione urgente degli obblighi Ue.

Il Consiglio dei Ministri era iniziato intorno a Mezzogiorno, dopo il difficile voto di fiducia al Decreto Sviluppo al Senato, che ha visto il ritiro del Pdl dalla maggioranza che sostiene il Governo. E dopo oltre 5 ore di riunione, Palazzo Chigi ha dato notizia del via libera allo schema di decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni dei Comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’articolo 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunità montane.

“Le disposizioni in materia di incandidabilità – spiega la nota diffusa da Palazzo Chigi a fine seduta - creano le condizioni per un sistema trasparente di rappresentanza in Parlamento e mirano così a restituire ai cittadini la necessaria fiducia nei confronti dei candidati alle elezioni politiche europee, nazionali e locali, e delle istituzioni che rappresentano. Negli ultimi anni, infatti, il susseguirsi delle indagini giudiziarie e delle condanne a carico dei rappresentanti della classe politica ha contribuito ad alimentare un clima di sfiducia diffusa, soprattutto da parte delle giovani generazioni, e di delegittimazione nei confronti delle istituzioni della Repubblica e dei loro rappresentanti”.

Il provvedimento, sottolinea Palazzo Chigi, “si pone sulla stessa linea del rispetto della legalità, della trasparenza e del contrasto a fenomeni di corruzione” rappresentati da alcune misure già approvate dal Consiglio dei Ministri e relative a un regime di controlli più stringente. “È il caso del Commissario anticorruzione, istituito dal Consiglio il 9 ottobre, all’interno della legge di Stabilità. Una volta a regime il Commissario presiederà la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, che potrà avvalersi della Guardia di finanza e potrà richiedere indagini, accertamenti e relazioni all’Ispettorato per la funzione pubblica”.

Il nuovo regime di incandidabilità mira a dettare una disciplina organica in materia di incandidabilità estendendo le cause ostative alla candidabilità alle cariche politiche nazionali e sopranazionali (attualmente le cause di incandidabilità sono previste solo a livello locale).

Ecco i punti principali del testo, che sarà trasmesso al parere delle Commissioni parlamentari.

1) Incandidabilità alle cariche di deputato, senatore e membro del parlamento europeo
Il decreto prevede l’incandidabilità al Parlamento italiano ed europeo per le seguenti categorie:
- di coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, di maggiore allarme   sociale (ad esempio mafia, terrorismo, tratta di persone).
- coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, contro la Pubblica Amministrazione (ad esempio corruzione, concussione, peculato)
- coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni reclusione per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni. Si tratta, in questo caso, di tutte le fattispecie criminose più gravi per le quali è anche possibile applicare la custodia cautelare in carcere e che, secondo un principio di ragionevolezza e proporzionalità nella limitazione dell’elettorato passivo, sono state individuate sulla base di un indicatore oggettivo, predeterminato, senza operare alcuna selezione nell’ambito di una lista di reati che potrebbe apparire arbitraria.

2) Accertamento incandidabilità sopravvenuta
Il decreto prevede che l’accertamento d’ufficio della condizione di incandidabilità comporta la cancellazione dalle liste. Nel caso in cui la condanna definitiva per uno dei delitti 'ostativi' sopravvenga nel corso del mandato elettivo, le Camere deliberano ai sensi dell’articolo 66 della Costituzione.

3) Cause ostative all’assunzione e allo svolgimento di incarichi di Governo o Parlamento
Le condizioni che determinano l’incandidabilità alla carica di deputato o senatore si applicano anche per l’assunzione e lo svolgimento delle cariche di Governo (Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministri, Vice Ministri, Sottosegretari, Commissari straordinari di Governo). Se la sentenza di condanna diventa definitiva durante il mandato, anche in questo caso si determina la decadenza dall'incarico.

4) Durata dell’incandidabilità
L’incandidabilità alla carica di senatore, deputato o parlamentare europeo ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici. Anche in assenza della pena accessoria, l’incandidabilità non è inferiore a sei anni. Altrettanto vale per gli incarichi di Governo nazionale. In tutti i casi, se il delitto è stato commesso con abuso dei poteri o in violazione dei doveri connessi al mandato, la durata dell’incandidabilità o del divieto di incarichi di Governo è aumentata di un terzo.

5) Incandidabilità in caso di patteggiamento
Le norme sull’incandidabilità valgono anche quando la sentenza definitiva dispone l’applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), ma in nessun caso l’incandidabilità può essere determinata da un patteggiamento intervenuto prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina. La sentenza di riabilitazione è l’unica causa di estinzione anticipata sull’incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo.

6) Incandidabilità alle cariche elettive regionali e a quelle negli enti locali
Il decreto, conformemente alla sua natura di testo unico, reca anche norme sull’incandidabilitá degli amministratori regionali e locali, già disciplinata nel nostro ordinamento, provvedendo ad armonizzarne il contenuto con la nuova regolamentazione dell’istituto.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto presidenziale che indice nel territorio della Provincia di Piacenza e nel territorio dei Comuni veneti di Arsiè, di Canale d’Agordo, di Cesiomaggiore, di Falcade, di Feltro, di Gosaldo e di Roccapietone (Belluno) otto referendum popolari per il distacco, rispettivamente, della Provincia di Piacenza dalla Regione Emilia-Romagna e sua aggregazione alla Regione Lombardia e per il distacco dei 7 Comuni dalla Regione Veneto e loro aggregazione alla Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol.
I comizi sono convocati per domenica 10 febbraio 2013, con prosecuzione del voto fino a lunedì 11 febbraio 2013.


Su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro per gli Affari europei, il Consiglio ha inoltre approvato il decreto legge che risponde alla necessità di adempiere agli obblighi europei oggetto di contestazione da parte della Commissione europea. “Il ritardo nell’attuazione o il non corretto recepimento della normative UE da parte dello Stato italiano è causa di numerose procedure di accertamento di infrazioni da parte della Commissione europea che, nei casi più gravi, ha assunto la decisione di ricorrere alla Corte di Giustizia UE per far giudicare l’inadempimento dello Stato. Le norme del decreto potranno contribuire, nell’auspicio del Governo, alla chiusura di svariate procedure, evitando le probabili sanzioni pecuniarie a carico dello Stato”, spiega la nota di Palazzo Chigi.

Il decreto legge “Salva sanzioni” contiene disposizioni urgenti per il tempestivo adeguamento statale agli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Si tratta di obblighi specifici di cui alla normativa UE, quali appunto il superamento di procedure di infrazione e di contestazioni, ovvero atti normativi e amministrativi, non pienamente conformi al diritto dell’UE.

“Con tale provvedimento – spiega ancora la nota -, in particolare, si potrebbero chiudere 4 procedure di infrazione, recepire 2 direttive i cui termini sono scaduti e adempiere a una sentenza della Corte di Giustizia UE, migliorando ulteriormente il livello raggiunto in questi 12 mesi di azione dal Governo. Azione che consente all’Italia, per la prima volta da decenni, di portarsi al di sotto del livello delle 100 procedure in corso”.
Tra le maggiori contestazioni presentate da Bruxelles e che potrebbero, se non sanate in tempo, portare il nostro Paese davanti al giudizio della Corte di Giustizia dell’Unione (con il pericolo, in caso di condanna, di pesanti sanzioni pecuniarie) Palazzo Chigi ricorda le questioni rilevanti la libera circolazione delle persone e della parità di trattamento, la materia della concorrenza e degli Aiuti di Stato; fiscalità e dogane; lavoro e politica sociale; sanità; ambiente.
 

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