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Venerdì 21 DICEMBRE 2012
Giù le mani dalle professioni sanitarie

Nessuna attività sanitaria è consentita alle "nuove" professioni regolamentate dalla legge 3270. C’è chi scrive che il provvedimento interesserebbe i fisioterapisti, altri raccontano che la norma istituisca gli Ordini. Non è così e non potrà mai essere. Mentre la "nostra" legge ancora una volta è mancata

Tra i tanti nuovi lavori meritevoli di essere regolamentati manca la professione – peraltro dignitosissima – del pagliaccio. Ma in Italia non si sa mai. Restano fuori da questo curioso provvedimento, invece, tutte quelle legate alla salute, alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle persone. Un vero ‘miracolo’ compiuto del Ministro della Salute.
 
Quale tutela della salute è garantita da un governo che afferma di non riuscire ad istituire gli Albi delle Professioni Sanitarie, per i quali addirittura fu violata la legge-delega 43/2006, approvata all'unanimità dal Parlamento, e riesce invece, addirittura in sede deliberante e senza passare dall'Aula (!!!), a regolamentare il non-regolamentare? A Coloro che in queste ore stanno confondendo il provvedimento approvato, ritenendolo comprensivo anche dell'istituzione degli Ordini professionali in ambito sanitario, raccomandiamo di leggere attentamente il Testo e non diffondere libere interpretazioni. A volte, l'analfabetismo politico è più pericoloso dell'irresponsabilità amministrativa.
 
Dunque la prima conseguenza dell’approvazione della legge 3270, come era stato previsto dal Coordinamento Nazionale delle professioni sanitarie, è la confusione: c’è chi scrive che il provvedimento interesserebbe i fisioterapisti, altri raccontano che la norma istituisca gli Ordini. 
Non è così e non potrà mai essere. E non per fortuna, ma per l'attività continua e coerente di tutte le Professioni Sanitarie, l’art. 1 comma 2, appositamente modificato il 15 novembre 2012, prevede che nessuna attività sanitaria potrà essere esercitata dagli iscritti alle associazioni professionali che la nuova norma intende in qualche maniera regolamentare. Allo stesso modo, la nuova norma non offre alcuna possibilità di individuazione di altre professioni sanitarie o arti ausiliarie, perché ad essere escluse dall'ambito di intervento dei nuovi ‘professionisti’ (sic), sono proprio le attività inerenti prevenzione, cura e riabilitazione, insomma tutte le attività sanitarie che nel rispetto della Costituzione sono vigilate (o dovrebbero esserlo) dal Ministero della Salute.
 
In ossequio al mercato, e non certo per garantire a quelli che il legislatore definisce ‘consumatori’ una maggiore consapevolezza degli operatori, la norma mette in capo ad UNI e ACCREDIA il compito di accreditare da enti terzi le associazioni professionali di qualsiasi tipo di attività intenda organizzarsi, rispetto a requisiti che, anch'essi, saranno auto-determinati. 
 
A noi pareva che il concetto di Professione fosse diverso partendo dal concetto di utilità sociale. In ogni caso, nonostante la norma di salvaguardia delle Professioni Sanitarie inserita, il controllo del Conaps, sull'operato di UNI ed ACCREDIA, sarà costante: non potranno essere previste, nemmeno incidentalmente, fra le attività di questi operatori, le attività sanitarie già affidate al fisioterapista, come erroneamente riportato da qualche pur autorevole Giornale, come ad esempio la rieducazione motoria e posturale, l'esercizio terapeutico, le manipolazioni, le mobilizzazioni. Quando il rapporto fra Professionista e Cittadino è orientato al superamento di un bisogno di salute, soprattutto se con tecniche ed approcci già codificati per le Professioni Sanitarie, si tratta di attività sanitaria riservata per legge ai soli soggetti abilitati allo scopo. La pratica sanitaria può essere praticata solo da chi è in possesso dei titoli abilitanti previsti dalla Legge ed ha superato, allo scopo di garantire la salute dei Cittadini, un esame di stato abilitante. 
 
Antonio Bortone
Presidente Conaps

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