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Venerdì 25 GENNAIO 2013
Concorso farmacie. Come valutare i titoli professionali dei collaboratori?



Gentile direttore,
vorrei porre alcuni quesiti relativi al concorso straordinario. Svolgo attività di farmacista “collaboratore” con un contratto di part-time verticale notturno da quasi 17 anni: ho messo le virgolette a collaboratore perché durante il turno di 10,15 ore, sono da sola e il bacino di utenza della farmacia è di circa 200.000 abitanti!
 
Come valutare i miei titoli di servizio professionale ? Pari a quelli di un collega che, pur svolgendo la sua attività per un numero di ore pari al mio,lavora di giorno con altri colleghi? Nel 2003 ho conseguito una seconda laurea presso la facoltà di medicina e chirurgia dell’Università di Modena e Reggio, in scienze della programmazione sanitaria. Quale valutazione dovrei ottenere?
 
A seguito del conseguimento di questa seconda laurea ho potuto svolgere attività di docenza presso enti di formazione in corsi per personale sanitario e le mie materie di insegnamento sono: organizzazione dei servizi sanitari, igiene degli ambienti, sicurezza sul lavoro. Questa mia attività può aumentare il mio punteggio?La ringrazio della cortese attenzione.
 
Anna Macchioni
 
 
Risponde l'avv. Leopardi
Come espressamente richiamato al comma 4 dell’art. 11 D.L. 1/2012 convertito con modificazione in L. 27/12 "al concorso straordinario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonchè le disposizioni del presente articolo".
 
Ebbene, con riferimento alla valutazione dell’esercizio professionale l’art. 5, 3° comma del D.P.C. M. 30 marzo 1998 n. 294, prevede che, per l’attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico, vengano assegnati 0,45 punti per anno per i primi dieci anni e 0,18 per i secondi dieci.
Nulla stabiliscono le norme con riferimento al numero di colleghi con i quali si condivide l’attività di collaboratore nonché al "bacino di utenza", per il quale si presta l’attività predetta.
 
Riguardo la seconda laurea il richiamato D.P.C.M. stabilisce l’assegnazione del punteggio al 0,7 qualora il titolo sia conseguito in medicina, scienze biologiche, veterinaria e chimica mentre prevede l’assegnazione di 0,4 punti per tutte le specializzazioni relative alla facoltà di farmacia chimica e tecnologia farmaceutica erogate ai sensi dell’art. 80 DPR 11 luglio 1980 n. 382 o dell’art. 8 legge 30 novembre 1989 n. 398.
 
Sarà quindi necessario verificare l’appartenenza del titolo di laurea ad una delle due sopracitate categorie.
Da ultimo, con riferimento alla docenza queste vengono considerate solo in caso di attività di professore ordinario di ruolo della facoltà di farmacia (lett. C. art. 5, comma 3) e di professore universitario associato della facoltà di farmacia (lett. D. art. 5, comma 3) quindi ritengo che non potranno essere considerate nella valutazione dei titoli da parte delle apposite Commissioni Giudicanti.
 
Tuttavia, pur nel rispetto delle citate norme, dovrà essere tenuta nella giusta considerazione la discrezionalità con la quale le predette Commissioni effettueranno le proprie valutazioni, sperando che anche questa fase non sia troppo gravata di contenzioso.
 
Avv. Paolo Leopardi

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