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Sabato 06 APRILE 2013
Debiti Pa. Via libera del Cdm al decreto. In totale 40 mld in 12 mesi. Per la sanità 14 mld

In totale saranno finanziati 40 miliardi nei prossimi 12 mesi. Titoli di stato ad hoc solo per i crediti passati alle banche. Per la sanità confermate due tranche di rimborso (5 mld nel 2013 e 9 mld nel 2014). Per ottenere l’anticipo le Regioni dovranno presentare un piano di copertura, interessi compresi. A vigilare sarà il Mef. IL TESTO DEL DL  E IL COMUNICATO DI PALAZZO CHIGI

Semaforo verde dal Cdm al decreto per il pagamento (di una parte) dei debiti della Pa, che si salderanno con l’emissione di nuovi titoli di Stato ad hoc solo per i crediti passati alle banche e anche con un allargamento della compensazione tra debiti e crediti. È quanto prevede il Dl approvato stamani dal Consiglio dei Ministri. Saranno finanziati 40 mld nei prossimi 12 mesi. Per la sanità sono confermate due tranche di rimborso (5 mld nel 2013 e 9 mld nel 2014). Scongiurato l’anticipo dell’aumento Irpef. Il monitoraggio sarà effettuato dal ministero dell'Economia per evitare che il rapporto deficit/Pil non vada oltre il 2,9% previsto per il 2013 e per valutare eventuali scostamenti.
“Quaranta miliardi erogati nei prossimi 12 mesi alle imprese con un meccanismo chiaro, semplice e veloce" e "rispettando la soglia del debito del 3%". Così il premier Mario Monti mentre il ministro del Tesoro, Vittorio Grilli, ha annunciato che la ripartizione dei fondi avverrà a partire dal 15 maggio.

"E' arrivato il momento di voltare pagina", ha detto Monti nella conferenza stampa finale. Quello dei debiti della PA è "un caso molto emblematico di come, mentre si facevano più stretti i vincoli di obbligo disciplina, le amministrazioni avevano invece risposto con forme che hanno scaricato gli oneri sul futuro e le imprese e i cittadini", ha aggiunto Monti sottolineando in modo polemico che quell che oggi sono più critici sono gli stessi "che hanno creato il problema". Per il premier il decreto non ostacolerà il rispetto dei parametri europei: "C'è la fondata aspettativa che a maggio l'Italia sarà dichiarata uscita dalla procedura" Ue per deficit eccessivo.
 

 
“Entro il 30 di aprile - ha detto il ministro Grilli - tutte le amministrazioni dovranno farci pervenire l'elenco e la richiesta di spazio finanziario. Entro il 15 di maggio provvederemo alla ripartizione degli spazi e delle risorse finanziarie pervenute”. Per chi ha disponibilità di cassa, ha aggiunto Grilli, “le amministrazioni potranno cominciare a pagare i debiti subito dopo la pubblicazione del decreto, che immagino sarà lunedì”. “Per non ritardare nemmeno di un secondo i pagamenti, gli enti territoriali che hanno disponibilità finanziarie, possono cominciare a pagare. Ovviamente partendo dai debiti più anziani - ha specificato Grilli - : non bisogna aspettare il riparto. Chi ha disponibilità, comincia a pagare”. In ogni caso, ha precisato Grilli, dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto “il governo garantisce il pagamento di debiti per una cifra non superiore ai 2,3 miliardi”. Per questa cifra, “non sarà necessario aspettare il riparto”
  
Immediato allentamento del Patto di stabilità interno, creazione di un Fondo destinato al pagamento dei debiti di Regioni, Province e Comuni e Incremento delle erogazioni per rimborsi di imposta. Questi i tre capisaldi del provvedimento così come riportato nel comunicato stampa di Palazzo Chigi a cui si devono sommare le misure di semplificazione e detassazione delle cessioni dei crediti. Previsto anche l’allargamento della possibilità di compensare crediti e debiti con la PA e l’attivazione universale obbligatoria della procedura di certificazione.
 
 
Me vediamo nello specifico:
Immediato allentamento del Patto di stabilità interno.
Esclusione per il 2013 dal Patto di stabilità interno dei pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili di parte capitale (investimenti già effettuati dalle PA) per un importo di 5 miliardi di euro per quanto riguarda gli enti locali, di 1,4 miliardi per quanto riguarda le regioni, 500 milioni per quanto riguarda le amministrazioni centrali e 800 milioni per investimenti cofinanziati dai fondi strutturali europei, necessario a consentire il conseguimento dei target di spesa.
 
Creazione di un Fondo destinato al pagamento dei debiti di Regioni, Province e Comuni.
 
Si prevede l’istituzione nel bilancio dello Stato di un unico Fondo – con dotazione di 26 miliardi di euro-, articolato in tre sezioni dedicate e comunicanti tra loro, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili rispettivamente degli enti locali (2 miliardi nel 2013 e 2 miliardi nel 2014), delle Regioni per debiti diversi da quelli sanitari (3 miliardi nel 2013 e 5 miliardi nel 2014) e sempre delle Regioni ma per debiti sanitari (5 miliardi nel 2013 e 9 miliardi nel 2014).
 
Incremento delle erogazioni per rimborsi di imposta per 6,5 miliardi (2,5 miliardi nel 2013 e 4 miliardi nel 2014).
 
Il decreto delinea, altresì, specifiche procedure da seguire per ottenere i pagamenti da parte delle
pubbliche amministrazioni.
 
I pagamenti sono disciplinati, infatti, in relazione alle diverse tipologie di credito delle imprese nei confronti della pubblica amministazione e alla necessità di non mancare agli obiettivi di finanza pubblica, recentemente deliberati dal Parlamento, in materia di deficit e di debito.
In particolare:
-Comuni e Province, entro il prossimo 30 aprile, faranno richiesta di autorizzazione al Mef per i pagamenti da effettuare. Tali pagamenti saranno autorizzati entro il 15 maggio e finanziati con le disponibilità liquide degli enti. Entro il 15 giugno le Amministrazioni dovranno comunicare importi e tempistiche alle imprese beneficiarie dei pagamenti. Sin da subito, in attesa della citata autorizzazione, i Comuni e le Province possono, comunque, iniziare a pagare i propri debiti nel limite del 50% dei pagamenti programmati.
-Comuni, Province, Regioni e ASL, se non hanno disponibilità liquide, possono ottenere finanziamenti a valere sul Fondo. A tal fine, entro il prossimo 30 aprile faranno richiesta al Mef delle risorse necessarie per i pagamenti e dovranno ricevere entro il 15 maggio le relative ripartizioni, a valere sul Fondo.
-Entro il 31 maggio 2013 le P.A. debitrici dovranno comunicare alle imprese creditrici il piano dei pagamenti.
Per le citate procedure non sarà necessaria la richiesta di certificazione da parte delle imprese creditrici, ma sarà responsabilità diretta dell’Amministrazione identificare i soggetti creditori e gli importi da pagare.
In caso di richiesta di pagamenti per importi superiori alle disponibilità, le Amministrazioni seguiranno il criterio dell’anzianità del credito scaduto: prima i crediti non ceduti pro soluto in ordine di “anzianità”, poi i crediti ceduti pro soluto in ordine di “anzianità”.
Le Amministrazioni sono tenute a rispettare precisi obblighi a garanzia delle imprese creditrici, sia per quanto riguarda il ricorso all’anticipazione da parte del Fondo, sia per quanto riguarda l’utilizzo delle somme anticipate dal Fondo esclusivamente per il pagamento dei debiti commerciali precedenti al 31 dicembre 2012.
 
Al fine di garantire l’effettiva disponibilità per le imprese creditrici delle somme anticipate dal Fondo, queste non possono essere oggetto di pignoramento o altro atto esecutivo.
Le amministrazioni che si avvarranno del finanziamento del MEF sono tenute a presentare un piano di ammortamento per la restituzione dell'anticipazione ricevuta entro un periodo di durata fino a un massimo di 30 anni e a un tasso di interesse agevolato, determinato sulla base del rendimento di mercato dei BTP a 5 anni. Per le Amministrazioni che si avvarranno del finanziamento non vengono introdotti nuovi vincoli ai piani di spese, né di investimento.
 
A completamento del programma il decreto prevede inoltre importanti ulteriori misure che consentiranno di individuare la parte residua dei debiti commerciali scaduti e non ancora pagati e renderanno possibile, con la prossima legge di stabilità, di provvedere al pagamento, nel corso del 2014, anche di tali ulteriori debiti. In particolare, si prevedono le seguenti misure:
-Entro il prossimo 15 settembre, l’ABI dovrà predisporre l’elenco dei debiti ceduti a banche e intermediari finanziari autorizzati dalle imprese creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Sulla base di tale elenco, si potrà programmare il pagamento, nel corso del 2014, di tali crediti ceduti con titoli del debito pubblico.

-Semplificazione e detassazione delle cessioni dei crediti. Il decreto prevede che i contratti di cessione dei crediti sono esenti da imposte e tasse e ne semplifica le modalità di perfezionamento.

-Allargamento della possibilità di compensare crediti e debiti con la PA. Lapossibilità già oggi esistente di compensare crediti commerciali certificati con debiti fiscali iscritti a ruolo viene allargata a debiti fiscali conseguenti ad atti di accertamento con adesione. Viene inoltre elevata da 500.000 € a 700.000 € la soglia di compensazione tra crediti e debiti fiscali (beneficio per le imprese stimabile nel 2013 ad almeno 2 miliardi di €).
-Attivazione universale obbligatoria della procedura di certificazione. Il decreto prevede che tutte le Amministrazioni saranno obbligate a entrare nella piattaforma informatica per la certificazione costituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro 20 giorni dalla sua entrata in vigore.
-Per assicurare il completamento del processo di liquidazione di tutti i debiti commerciali ante 2012 non ancora estinti, tutte le Amministrazioni sono chiamate entro il prossimo 15 settembre alla ricognizione completa dei debiti commerciali scaduti o in scadenza accumulati ancora pendenti e a produrre, senza adempimenti o oneri per le imprese, l’elenco certificato di tutti i debiti ancora da onorare. Con la Legge di stabilità 2014 verrà programmato il completamento del processo di liquidazione prevedendo gli appositi stanziamenti.
 
 
 
Art. 3
(Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN)
 
 
1. Lo Stato è autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidità alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle risorse della “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale” di cui all’articolo 1, comma 10, al fine di favorire l’accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in relazione:
a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all’applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti nelle voci “crediti verso regione per spesa corrente” e “crediti verso regione per ripiano perdite” nelle voci di credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei modelli SP.
 
2. In via d’urgenza, per l’anno 2013, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede con decreto direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al riparto fra le regioni dell’anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell’importo di 5.000 milioni di euro, in proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011, ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera b) iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati al 50%, come presenti nell’NSIS alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell’erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze.
 
3. Con decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013, è stabilito il riparto definitivo, comprensivo anche degli importi previsti per l’anno 2014, fra le regioni dell’anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell’importo di 14.000 milioni di euro, in proporzione ai valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b). Il riparto di cui al presente comma è effettuato sulla base della verifica compiuta dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera a), per il periodo 2001-2011 e con riferimentoalle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera b), come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011. Ai fini dell’erogazione per l’anno 2014 delle risorse di cui al presente comma, al netto di quelle già erogate per l’anno 2013 ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regini e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze.
 
4. Le regioni trasmettono, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 maggio 2013 l’istanza di accesso all’anticipazione di liquidità di cui alcomma 2, ed entro il 15 dicembre 2013 l’istanza di accesso all’anticipazione di liquidità di cui al comma 3, per l’avvio delle necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma 5. Il Ministero dell’economia e delle finanze, con decreto direttoriale, può attribuire alle regioni che ne abbiano fatto richiesta entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3, con l’istanza di cui al primo periodo, nei limiti delle somme già attribuite ad altre regione ai sensi del medesimo comma 3, ma non richieste.
 
5. All’erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanità di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede, anche in tranche successive, a seguito:
a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell’anticipazione di liquidità, verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 della citata Intesa.
b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all’articolo 12 della citata Intesa verifica la coerenza con le somme assegnate alla singola regione in sede di riparto delle risorse di cui rispettivamente ai commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi per sorti i debiti per il quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine.
c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, sia l’applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.
 
6. All’atto dell’erogazione le regioni interessate provvedono all’immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento: dell’avvenuto pagamento e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 della citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione all’atto della presentazione dell’istanza di cui al comma 4. Quanto previsto dal presente comma costituisce adempimento regionale ai fini e per gli effetti dell’articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall’articolo 15, comma 24, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
7. A decorrere dall’anno 2013 costituisce adempimento regionale - ai fini e per gli effetti dell’articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall’articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, l’erogazione, da parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la fine dell’anno, di almeno il 90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell’anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale. Dette regioni e province autonome, per le finalità di cui al comma 3, e comunque in caso di avvenuto accesso alle anticipazioni di cui al comma 2, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il termine del 30 giugno 2013, la documentazione necessaria per la verifica dei dati contenuti nei conti economici e negli stati patrimoniali. Qualora dette regioni e province autonome non provvedano alla trasmissione della certificazione di cui al comma 6, o vi provvedano in modo incompleto, il Ministero dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è autorizzato a recuperare le somme erogate a titolo di anticipazione di liquidità ai sensi del presente articolo, fino a concorrenza degli importi non certificati, a valere sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi titolo.
 
 
9. Nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni possono far valere le somme attinte sull’anticipazione di liquidità di cui al presente articolo, con riferimento alle risorse in termini di competenza di cui al comma 1, lettera b), come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti. A tal fine, per l’anno 2013, il termine del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è differito al 30 giugno e conseguentemente il termine del 30 aprile è differito al 15 maggio.

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