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Mercoledì 08 MAGGIO 2013
Sigarette elettroniche. Obbligo di corretta informazione su divieto vendita a minori

La restrizione per i minorenni scatterà il prossimo 1° maggio. Il divieto dovrà essere obbligatoriamente riportato anche sulla confezione o sulle etichette dei prodotti o. In caso di mancato rispetto si potrà andare incontro ad una sanzione amministrativa che può variare da 516 euro a 25.823 euro

All’atto della vendita delle sigarette elettroniche, l’articolo deve riportare l’indicazione del divieto ai minori stabilito dall’ordinanza del Ministro della salute del 2 aprile 2013 “Divieto di vendita sigarette elettroniche con nicotina ai minori di anni 18”, in vigore dal prossimo 1° maggio. Tale obbligo è stato previsto dal decreto legislativo 206/2005, Codice del Consumo (articolo 6), dove viene richiesto che sulle confezioni dei prodotti compaiano le indicazioni relative alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso. Tali indicazioni, come prevede l’articolo 7 del Codice del consumo, possono essere riportate anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.

Il mancato rispetto degli obblighi di corretta informazione comporta il divieto di commercializzazione dei prodotti e la sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro (articoli 11 e 12 Codice del Consumo).
 

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