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Lunedì 17 GIUGNO 2013
Le professioni sanitarie, gli ordini e la tela di Penelope

Sarà la volta buona? Si riuscirà finalmente a mettere la parola fine all’annosa questione dell’istituzione degli ordini per i 140 mila professionisti della salute che sono ancora sprovvisti? Con le iniziative legislative avviate sembra si sia partiti col piede giusto e non c’è che da augurarselo

Fusse ca fusse a volta bona” era una battuta storica del compianto Nino Manfredi (nel dialetto di Cicerone se fosse vissuto ai tempi nostri) quando la televisione era in bianco e nero e con un solo canale. Questa battuta si potrebbe adattare alla vicenda della riforma degli ordini delle professioni sanitarie, vissuta nelle ultime legislature in un terribile pathos che ricordava l’omerica tela di Penelope: tralasciando i precedenti disegni di legge parlamentari, nell’iniziale disegno di legge organico di riforma delle professioni sanitarie presentato dal primo governo di centrosinistra Prodi 1 e che divenne la legge 42/99, era già presente un articolo che elevava i collegi in ordini ed istituiva albi ed ordini per le professioni che ne erano prive; quest’articolo dal Parlamento fu stralciato, per l’opposizione di una parte dell’allora maggioranza e posto in un nuovo disegno di legge destinato a non essere neanche più discusso.
 
La questione non fu approvata nella legge 251/00 che giustamente visti i successivi esiti positivi, preferì affrontare le grandi questioni dell’agire e dell’evolvere professionale divenendo il capitolo fondamentale del processo legislativo di riforma delle professioni sanitarie. 
Ci riprovò la legge 43/06 che delegò il governo ad istituire ordini ed albi per le professioni sanitarie; il governo Prodi 2 tentò di esercitare questa delega, anche avvalendosi di un rinnovo della stessa votata all’unanimità dal Parlamento, ma arrivò ad esercitarla fuori tempo massimo, diciamola così. Nella precedente Legislatura il problema era stato affrontato con due distinti provvedimenti non giunti a termine non solo per la chiusura anticipata della stessa, ma anche per contraddizioni interne, nonostante che tenaci onorevoli, tra i quali la stessa on. Lorenzin che oggi è l’attuale Ministro della Salute provassero a presentare in più provvedimenti riguardanti la sanità emendamenti tendenti a definire la questione ordinistica delle professioni sanitarie.
 
L’evento nuovo di questa Legislatura è dato dal fatto che quasi tutti i gruppi parlamentari in inizio dei lavori parlamentari hanno presentato proposte di legge di riforma degli ordini in sanità: è positivo altresì che i due testi (Silvestro - Bianco e D’Ambrosio Lettieri) presentati da senatori delle forze politiche dell’attuale maggioranza siano nella struttura fondamentale analoghi e ripartano laddove si era interrotta la vicenda nella passata legislatura sia dall’emendamento Lorenzin, che da quelli Binetti e De Lillo nonché da quello complessivo di tutte le professioni della salute presentato dall’allora Ministro Balduzzi alla Commissione Sanità del Senato.
Nella precedente Legislatura con il riordino complessivo dell’ordinistica e con la legge del c.d. professioni non regolamentate sono stati rimossi alcuni degli ostacoli, più volte frapposti, all’iter di approvazione della riforma dell’ordinistica in Sanità, che rispetto agli altri comparti produttivi e dei servizi presenta una sua peculiarità specifica: la prevalenza assoluta dei suoi addetti, sia in regime di lavoro dipendente che autonomo, di esercenti 27 professioni vigilate dal Ministero della Salute regolamentate con normativa europea e nazionale, nonché di altre (biologi,chimici, fisici) inquadrate nella dirigenza sanitaria ed altre (assistenti sociali, sociologi, bioingegneri ed ingegneri della prevenzione che operano sul campo della salute).
 
Questa specificità ha fatto che la questione della tutela e la valorizzazione professionale, nelle sue varie forme attuali (ordini, collegi e associazioni professionale rappresentative) costituisse un valore aggiunto nonché una scelta strategica, nelle varie fasi di programmazione, monitoraggio e verifica delle scelte sanitarie a livello aziendale, regionale e ministeriale
La storia dell’ordinistica in sanità nel nostro Stato ha dato tempo superato il secolo di vita ed ha sempre presentato una propria peculiarità rispetto ad altre realtà professionali, facendo sì che divenisse parte integrante e protagonista nell’evoluzione, nella difesa, nel mantenimento e sviluppo esercizio pubblico, universale e solidaristico, della tutela della salute quale diritto di ogni individuo e della collettività.
Infatti il primo ordine costituito quello dei medici-chirurghi nacque sulla spinta della componente più progressista della categoria , che si richiamava agli ideali dell’allora Partito Socialista, a tutela sia della parte più debole e socialmente impegnata della categoria contro il prevalere nell’esercizio professionale di una ristretta oligarchia che del diritto alla salute dei cittadini, in quei tempi tutelato da norme ancora inadeguate ben lontane dal sistema di welfare che si stava realizzando in alcuni Stati mitteleuropei.
 
Come altre istituzioni ed associazioni democratiche furono sciolti nel ventennio fascista e ricostituiti subito dopo la Liberazione.
Gli ordini ed i collegi in sanità, pertanto, hanno sempre fatto una scelta di campo per la costituzione, la difesa, il mantenimento e il potenziamento del Servizio Sanitario in Italia nelle sue caratteristiche di unitario, pubblico, universale e solidaristico, partecipando ed intervenendo direttamente, nelle varie forme previste, al dibattito ed al confronto che periodicamente si è sviluppato sul mantenimento o meno dell’intervento pubblico in sanità o in una sua eventuale riduzione di copertura.
 
A riprova della loro scelta di tutela dell’individuo, comunque senza limiti né alcuna differenza, è stata l’iniziativa svolta negli ultimi anni affinché nella legislazione italiana, fosse mantenuto l’obbligo di non denunciare all’autorità giudiziaria l’individuo che si rivolgesse in una struttura sanitaria per curarsi anche se presente in Italia senza regolare permesso di soggiorno; facendo così prevalere l’ubbidienza al giuramento d’Ippocrate, alla deontologia professionale ed all’art.32 della Costituzione Repubblicana.
Il confronto nel nostro Paese sull’ordinistica è stato in molti casi acceso se non aspro, in particolare l’Autorità Garante contro la concorrenza, pur affermando la positività dell’esservi ordini professionali in quei settori deputati a tutela di diritti sanciti costituzionalmente, come giustizia e salute, ha centrato le sue critiche su tre questioni fondamentali: la questione delle tariffe, quella della pubblicità e le limitazioni all’ingresso nella professione da parte dell’ordine stesso attraverso lo sbarramento dell’esame di stato abilitante.
 
Le prime due questioni per effetto della nuova normativa e per l’adeguamento avvenuto o in corso da parte degli stessi ordini professionali in sanità sono stati superati; rimane quello dello sbarramento all’accesso per il tramite dell’esame di stato abilitante che presenta la seguente fenomenologia:
- per le professioni medico, veterinario, odontoiatra e farmacista i rispettivi laureati superano tale esame abilitante la professione nella misura del 95/99%, quindi il fenomeno non presenta valori interessanti;
- per le professioni sanitarie infermieristiche, di ostetrica, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione il fenomeno è inesistente in quanto lo stesso esame di stato di laurea e, per effetto dell’articolo 6, terzo comma, del DLgs 502/92, al contempo titolo culturale e titolo abilitante l’esercizio professionale.
 
E’ evidente, però, che l’impianto ordinistico in sanità abbia bisogno di un profondo adeguamento normativo nei contenuti, nelle modalità di partecipazione al voto degli iscritti, nelle modalità di funzionamento interno, nelle sue articolazioni che tenga conto della dimensione regionale e dell’eventuale superamento o ridimensionamento di quella provinciale e, soprattutto, di un diverso rapporto con i cittadini in particolare nella gestione attraverso la mediazione del contenzioso.
 
La questione dell’assetto professionale in sanità presenta una sua ulteriore peculiarità rappresentata dal fatto che la stragrande maggioranza degli addetti, oltre 800.000 addetti) appartengono a 10 professioni della salute regolamentate con albi, ordini e collegi (medici, odontoiatri, farmacisti, veterinari, infermieri, infermieri pediatrici, assistenti sanitari, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica e la new entry dei psicologi, mentre una minoranza di circa 140.000 addetti appartenente a ben 17 professioni sanitarie pur regolamentate e disciplinate nell’esercizio professionale, sono prive di albo ed ordine professionale (fisioterapisti, tecnici di laboratorio, tecnici della prevenzione, dietiste, podologi, tecnici ortopedici, educatori professionali…)
Come ho già ricordato, la riforma delle professioni sanitarie, che pur ha avuto una pluralità di norme per attuarla ( DLgs 502/92, l.42/99, l.251/00, l.1/00, l. 43/06) non è stata ancora completata nella parte che prevede l’evoluzione degli attuali collegi in ordini e l’istituzione di albi ed ordini per le 17 professioni che ne siano sprovviste.
 
Negli ultimi anni, tuttavia , l’evoluzione dei processi riguardanti le Professioni regolamentate, già in atto, rendono tale necessità ancora più attuale e cogente nei tempi di realizzazione, per questo sono quanto mai attuali e positivi queste proposte di legge in particolare quelle, dei partiti dell’attuale maggioranza parlamentare perché:
- affrontano in un provvedimento complessivo ed unitario tutte le professioni sanitarie previste dal Testo Unico, dal medico al tecnico della prevenzione, archiviando il ricorso a leggi speciali e di settore per le professioni infermieristiche, di ostetrica, tecnico-sanitarie, della prevenzione e della riabilitazione;
- elevano, finalmente e tardivamente, i collegi in ordini: nell’immaginario collettivo il collegio è per i diplomati, l’ordine è per i laureati;
- non creano altri ordini, bensì si istituiscono gli albi per le 17 professioni attualmente sprovviste di tutela ordinistica, che saranno tenuti dal nuovo Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (comprendendo in quest’ordine anche l’albo degli assistenti sanitari.
 
Al posto di tanti ordini, più o meno piccoli, si creerebbe una nuova istituzione professionale plurale, con le garanzie interne per ogni professione, in grado non solo di semplificare il quadro ordinistico ma di arricchirlo con un nuovo soggetto che possa realmente essere autorevole e rappresentativo: di questa possibilità va dato atto alla disponibilità generosa manifestata dal Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale dei Collegi dei tecnici di radiologia medica che ha votato la disponibilità a questa trasformazione e dall’altrettanto positivo assenso del Coordinamento Nazionale delle Associazioni delle Professioni Sanitarie .
Perciò è necessario e giusto raggiungere tale obiettivo attraverso una norma semplificata che non preveda l’istituzioni di ulteriori ordini professionali bensì l’attivazione di albi per le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione che ne siano sprovviste e la loro confluenza nell’ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica, che assumerebbe una nuova denominazione di ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
 
E’ augurabile che l’iter di discussione e di approvazione di questo provvedimento sia il più celere possibile per permettere di mettere a frutto i benefici per i cittadini e per i professionisti le nuove positività che la legge potrà mettere in essere.
E’ auspicabile, altresì, che il testo finale, come stava avvenendo nella passata legislatura possa dare una risposta complessiva a tutte le altre professioni che nel rapporto di dipendenza ed in quello di convenzione sono qualificate quali sanitarie e cioè psicologi, biologi, chimici e fisici; dando così una risposta organica, unitaria e complessiva e di sistema.
 
Saverio Proia

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