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Giovedì 04 LUGLIO 2013
Almeno 20% di succo di frutta nelle bibite? L’UE boccia la norma del "decreto Balduzzi"

La disposizione, in quanto “regola tecnica”, è stata notificata alla Commissione europea il 1° ottobre 2012. Le misure introdotte sono state giudicate lesive delle norme europee in materia di libera circolazione delle merci. La legge risulta pertanto inapplicabile oltre che inopponibile ai terzi.

La normativa contenuta nel Decreto Balduzzi (art. 8) concernente l’incremento della percentuale di succo naturale di frutta - dal 12% al 20% - nelle bevande analcoliche a base di frutta ai fini della commercializzazione e denominazione delle stesse è stata giudicata dall'Ue inapplicabile. La suddetta disposizione, in quanto “regola tecnica”, è stata notificata alla Commissione europea lo scorso 1° ottobre 2012 ed è stata oggetto di osservazioni e pareri circostanziati perché le misure introdotte sono state giudicate lesive delle norme europee in materia di libera circolazione delle merci. 

La conversione in legge con modificazioni del provvedimento, in data 8 novembre 2012, non ha reso possibile un perfezionamento alla luce della procedura di notifica avanzata dalla Commissione europea. Il 5 marzo 2012 la Commissione europea ha aperto a carico dell’Italia un caso Eu Pilot, ossia una procedura con la quale si tenta di trovare soluzioni ai problemi riguardanti l’applicazione del diritto dell’UE o la conformità con quest’ultimo della legislazione di uno Stato membro nella fase iniziale, prima cioè dell’avvio di una procedura d’infrazione.

Il mancato esito positivo della procedura di notifica alla Commissione europea ha reso di fatto irrealizzabile la condizione di efficacia della normativa riguardante l'incremento della percentuale di succo di frutta nelle bevande analcoliche a base di frutta, che pertanto risulta inapplicabile oltre che inopponibile ai terzi. 

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