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Venerdì 13 SETTEMBRE 2013
Antistust avvia istruttoria contro la Fnomceo per “intesa restrittiva della concorrenza”

Secondo molte segnalazioni di singoli professionisti e da reti di studi odontoiatrici e una denuncia di Groupon, l’applicazione delle norme del codice deontologico limiterebbe il diritto dei medici a farsi pubblicità. Ecco il provvedimento dell'Antitrust che dà il via all'istruttoria.

È il momento del riscatto per Groupon. La società delle cure “low cost” attaccata in passato dalla Fnomceo è infatti tra coloro che hanno richiamato l’attenzione dell’Antitrust contro la Federazione degli Ordini dei Medici per “intesa restrittiva della concorrenza”. Accusa per la quale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 3 settembre 2013, ha deciso di avviare un’istruttoria di verifica.

Al centro della contestazioni ci sono le norme del Codice deontologico e le linee guida applicative, il cui mancato rispetto sottopone i singoli professionisti al rischio di procedimenti disciplinari, ma che potrebbero avere ingiustificatamente limitato il ricorso alla pubblicità da parte dei singoli professionisti e delle reti di studi odontoiatrici, in violazione delle norme comunitarie in materia di intese restrittive della concorrenza.

All’origine del provvedimento, spiega una nota dell’Antitrust, ci sono numerose segnalazioni arrivate da parte di singoli professionisti e società che gestiscono studi odontoiatrici, secondo le quali l’utilizzo dello strumento pubblicitario risulterebbe diffusamente ostacolato dalla relativa disciplina contenuta nell’art. 56 del Codice deontologico e da una applicazione fortemente restrittiva, in tale ambito, della nozione di ‘decoro professionale’. La segnalazione presentata  dalla società Groupon Spa lamenta invece che diversi organi territoriali avrebbero inoltre esercitato forme di pressione sui medici che pubblicizzano la propria attività professionale avvalendosi dei servizi di Groupon, ottenendo la disdetta dei contratti.

In particolare il Codice prevede: a) l’assoluto divieto di pubblicità promozionale, utilizzato, secondo alcune denunce arrivate, per contestare l’utilizzo di specifici mezzi di diffusione o messaggi incentrati sulla particolare convenienza economica delle prestazioni; b) il divieto di pubblicità comparativa; c) limitazioni relative ai messaggi pubblicitari contenenti le tariffe; d) la verifica preventiva da parte degli Ordini della conformità alle norme deontologiche dei messaggi pubblicitari che intendono diffondere.

“Ostacoli al ricorso alla pubblicità” che, secondo l’Antitrust, “potrebbero avere effetti restrittivi della concorrenza in quanto limiterebbero l’utilizzo, da parte dei singoli professionisti e di studi associati, di una importante leva concorrenziale”.
 

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