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Mercoledì 25 SETTEMBRE 2013
Decreto 'salva precari'. Una profonda illusione



Gentile Direttore,
la Commissione Lavoro del Senato ha praticamente demolito il decreto “assumi precari” del 31 agosto, cancellando le speranze di migliaia di precari. La commissione ha individuato un palese scivolone del legislatore sfociato in una mera contraddizione tra “le sanzioni ai dirigenti che ricorrono a nuovi contratti a termine e la disposizione del decreto che prevede la rinnovabilità dei contratti in corso fino al 2015”.
Mi spieghi il governo come è possibile prorogare i contratti fino al 2015 se la direttiva comunitaria 1999/70/Ce attuativa dell’accordo quadro sul tempo determinato del 28/06/1999 recepita attraverso il dlgs 368/2001 non consente la proroga dei contratti oltre i 36 mesi? Come è possibile consentire questo anche fronte dell’apertura di due procedure di infrazione da parte della Comunità Europea (proc. 2010/2045 e 2010/2124) nei confronti dell'Italia, per la violazione della normativa sulla reiterazione dei contratti a termine?

Nella mio precedente lettera ho già messo il luce l’aberrazione giuridica e giurisprudenziale italiana in tema di precariato nella Pubblica Amministrazione, ponendo l’attenzione sulla spinosa questione tra risarcimento del danno e conversione del contratto in caso di abuso dei contratti a termine.
In relazione ai principi dettati dalla Corte Europea nella sentenza Marrosu e Sardino del 7/9/2006, parte della giurisprudenza dubita che la normativa comunitaria possa essere intesa nel senso di consentire che il lavoratore assunto da un ente pubblico con contratto a tempo determinato e in assenza dei presupposti dettati dalla normativa comunitaria, abbia diritto al risarcimento del danno soltanto se ne provi la concreta effettività, e cioè nei limiti in cui fornisca una positiva prova, anche indiziaria, ma comunque precisa, nel senso di aver dovuto rinunziare ad altre, migliori occasioni di lavoro , risultando essere, nel caso di specie in “re ipsa”.
La stessa Commissione europea nel giudizio pregiudiziale nella causa "Papalia" pendente presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea sollevata in via incidentale dal Tribunale di Aosta, nella relazione conclusiva definisce la normativa italiana non conforme ai principi stabiliti dall’Unione europea.

Ribadisco quindi la necessità/urgenza di procedere ad una stabilizzazione del personale precario, e di smetterla di invocare l’insuperabilità dell’art. 97 della Costituzione per l’accesso nella P.A., in quanto, in alcune recenti decisioni hanno iniziato ad erodere il divieto di conversione per rendere il nostro diritto interno conforme a quello europeo. L’operazione è iniziata con la svalutazione della barriera opposta alla conversione costituita dall’art. 97 Costituzione. Dalla possibilità che la legge consenta ipotesi di assunzioni senza concorso, ammessa dal 3°comma di tale articolo, è stata tratta la convinzione che da quando il T.U. sul lavoro pubblico richiede il superamento di “procedure di reclutamento” anche per le assunzioni con contratto flessibile, alla conversione giudiziale non può più opporsi alcun problema di mancato rispetto della regola costituzionale.

Pierpaolo Volpe
Infermiere legale e forense

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