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Mercoledì 22 GENNAIO 2014
E-cig. Il Tar sospende regime autorizzativo ma tassa al 58,5%, per ora, rimane

Il giudice amministrativo ha sospeso il nuovo regime autorizzativo previsto per i depositi, ma non l’applicazione del prelievo fiscale, in vigore dal 1 gennaio che resta dovuto nella misura prevista dalla legge nella misura del 58,5%, in attesa di una nuova pronuncia del Tar. IL DECRETO DEL TAR.

E-cig: la battaglia continua. Il Tar del Lazio ha sospeso il decreto attuativo sulle sigarette elettroniche. La concessione sospensiva del decreto ministeriale (del 16 novembre 2013) è stata decisa quando il Tar ha accolto il ricorso presentato da Anafe-Confindustria. “Questa prima valutazione espressa dal Tar del Lazio – ha detto in una nota il presidente dell’associazione Anafe Confindustria Massimiliano Mancini - dà finalmente ragione alle nostre istanze, riconoscendo di fatto l’assurdità dell’imposizione fiscale e del regime di autorizzazione per le sigarette elettroniche che dal 1° gennaio scorso aveva bloccato il mercato“.
 
Sulla tassazione al 58,5%, invece, si dovrà esprimere il prossimo 5 febbraio la Camera di consiglio. 
 
Sul punto è intervenuta anche l’Aams che, oltre a specificare come l’imposta al 58,5% non sia stata sospesa dal Tar, ha precisato “ di aver dato corso con tempestività alle richieste di autorizzazione finora pervenute, sottolineando che la maggior parte di esse è giunta negli ultimi giorni di dicembre, quindi ben oltre la data di pubblicazione del decreto, i cui contenuti erano peraltro stati anticipati con la circolare del 20 novembre 2013, pubblicata sul sito dell’Agenzia”.
 
“Ad oggi – specifica lAgenzia dei monopoli - sono pervenute circa 70 istanze di autorizzazione, alcune delle quali già evase (l’Agenzia è in attesa della prestazione della cauzione prevista), mentre per le altre sono state tempestivamente avviate le procedure per l’esecuzione della verifica tecnica degli impianti ben al di sotto dei termini massimi previsti, adottando tutte le misure organizzative per procedere celermente alla conclusione dei procedimenti. In ogni caso, come chiarito più volte, i prodotti in giacenza nei punti vendita,  acquistati prima del 31 dicembre 2013, possono essere ceduti senza applicazione d’imposta. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica che l’iter autorizzativo comunque procederà per le istanze di autorizzazione che dovessero pervenire in questi giorni, in attesa dell’udienza camerale fissata per il 5 febbraio”.
 
A bocciare in precedenza il decreto era stata anche la Corte dei conti, più precisamente l’ufficio per il Controllo sugli atti del ministero dell’Economia. Secondo l’organo competente l’adozione del decreto attuativo “così a ridosso dell’entrata in vigore delle disposizioni (prevista per il 1° gennaio 2014; Ndr), ha limitato drasticamente lo svolgimento del controllo preventivo di legittimità da parte dell’ufficio che non ne ha potuto effettuare i necessari approfondimenti”. “Si comunica – ha scritto nella nota la Corte dei conti – di aver dato corso per ragioni di correttezza al provvedimento (il decreto ministeriale appunto; Ndr), in considerazione della necessità di scongiurare la paralisi del settore, con le intuibili ricadute in termini di mancate entrate per le casse dello Stato”.
 
Cosa prevede il decreto attuativo sulle e-cig
Il decreto del ministero dell’Economia attua le nuove norme sulla tassazione e la vendita delle sigarette elettroniche, introdotte a giugno 2013 con il decreto Lavoro-Iva. Il decreto attuativo era atteso per fine ottobre scorso, come previsto dallo stesso decreto Lavoro-Iva, dove all’articolo 11 comma 22 si legge: “Con decreto del ministro dell’Economia, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell’istanza ai fini dell’autorizzazione (per la commercializzazione delle sigarette elettroniche; Ndr), le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti, nonché le modalità di prestazione della cauzione (che dovrà essere versata allo Stato a garanzia dell’imposta dovuta; Ndr), di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell’imposta di consumo”. Il provvedimento è composto da 9 articoli che chiariscono “l’abito applicativo” e le “definizioni” contenute all’articolo 11 del decreto Lavoro-Iva (che ha aumentato la tassazione), introducendo alcune norme per la richiesta delle autorizzazioni alla commercializzazione delle ‘bionde’ elettroniche, sulle tariffe di vendita, il sistema di stoccaggio, la regolamentazione per i depositi, il versamento delle imposte e alcune norme per la vendita in Italia dei prodotti “succedanei ai tabacchi” provenienti dall’estero. Ora le norme attuative, con il dispositivo del Tar, sono di fatto sospese.
 
Ma la questione delle ‘bionde’ elettroniche è stata affrontata anche durante l’esame della legge di Stabilità. Con il maxiemendamento presentato al Senato è saltata la norma sulla riduzione della tassa sui liquidi delle e-cig, approvata in un primo momento dalla commissione Bilancio di Palazzo Madama. La modifica era stata introdotta in commissione grazie a un emendamento del Pd, su cui tra l’altro il governo era stato battuto. L’emendamento, presentato da Gian Carlo Sangalli (Pd) prevedeva la riduzione della tassazione sui liquidi delle sigarette elettroniche dal 58,5% al 25% del prezzo di vendita al pubblico, a partire dal 1° gennaio 2014. L’emendamento introduceva anche una tassazione di 0,25 centesimi su tutti quei prodotti contenenti nicotina che sostituiscono le sigarette tradizionali, ma che non rientrano nella categoria “liquidi per sigarette elettroniche”
 
Il decreto, oggi sospeso, prevede che sono soggetti alla tassazione del 58,5% non solo i liquidi delle sigarette elettroniche, ma anche le “parti di ricambio” (come le batterie) e i “dispositivi meccanici ed elettronici”. E ancora: con il provvedimento del Mef i produttori di sigarette elettroniche per poter commercializzare i loro prodotti devono istituire degli appositi “depositi”presentando un’apposita domanda all’Agenzia delle dogane e dei monopoli che entro 60 giorni dalla richiesta procederà alla verifica tecnica dello stabilimento. Per ottenere i permessi i produttori devono rende noti: partita Iva, “le generalità complete delle persone eventualmente delegate alla gestione del deposito”, i dati di locazione del deposito, “l’elenco dei prodotti” di e-cig che si intendono “fabbricare” o “ricevere” nell’impianto e l’ammontare presunto dell’imposta di consumo da versare nei primi due periodi di imposta (ogni 15 giorni).
 
Il decreto attuativo contiene inoltre anche delle norme per i produttori europei di e-cig: questi, infatti, per vendere i loro prodotti in Italia devono “nominare” un rappresentante fiscale residente nel nostro Paese e con partita Iva italiana, preventivamente autorizzato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il permesso dell’Agenzia viene rilasciato solo a seguito del versamento della cauzione richiesta ai produttori di e-cig, relativa alla media delle tasse italiane (al 58,5% sul prezzo di vendita) che i produttori sono tenuti a pagare ogni 15 giorni.

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