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Lunedì 27 GENNAIO 2014
Milleproroghe. Regioni chiedono slittamento termini anche per Intramoenia e chiusura Opg

Ma non solo, negli emendamenti al testo proposta anche la proroga di un anno su norme antincendio strutture sanitarie e sulle nuove misure per il rinnovo della patente. Su intramoenia chiesta proroga al 31 dicembre 2015 mentre per supermento Opg l’emendamento propone che la loro chiusura avvenga entro il 1 aprile 2017. GLI EMENDAMENTI DELLE REGIONI

Dl Milleproroghe: arrivano gli emendamenti delle Regioni. Per quanto riguarda la sanità le proposte riguardano la libera professione intramoenia, per cui è richiesta una proroga sull’attuazione delle nuove norme al 31 dicembre 2015.
 
Altra proposta emendativa attiene il superamento e la chiusura degli Opg per cui le Regioni chiedono venga posticipata al 1 aprile 2017. Proroghe richieste anche in merito alla normativa antincendio per le strutture sanitarie e sul rinnovo della patente.
 
Ecco le proposte emendative in materia di Sanità:
 
Emendamento (Attività intramoenia – libera professione):
Articolo aggiuntivo
“All'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 le parole: « entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015»”.
Motivazione
Il D.lgs. n. 254 del 2000 ha disposto il finanziamento per il programma dell’attività libero professionale.
La maggior parte degli interventi risulta conclusa e collaudata; restano ancora da completare una minima parte di interventi che hanno avuto oggettive e precise problematiche connesse con l’appalto e l’esecuzione, dovute principalmente alle difficoltà intrinseche delle imprese che, con la crisi economica degli ultimi anni, hanno evidenziato seri problemi di liquidità con ripercussioni sugli approvvigionamenti delle forniture e, in alcuni casi, con il fallimento delle stesse.
 
Emendamento (Ex O.P.G.):
Articolo aggiuntivo
“Al comma 4 dell'articolo 3-ter della legge 17 febbraio 2012, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: « 1 aprile 2014» sono sostituite dalle seguenti: « 1 aprile 2017»”.
Motivazione
L’art. 3-ter della L. n. 9/2012 stabiliva il 1 febbraio 2013 quale termine ultimo per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Con la legge n. 57/2013 (art. 1 comma 1 lett. b) del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24) il termine di cui sopra è stato sostituito stabilendo altresì che “Dal 1° aprile 2014 gli ospedali psichiatrici giudiziari sono chiusi…”. Nonostante il fatto che le Regioni abbiano presentato, entro i ristretti termini assegnati (15 maggio 2013), i programmi per la realizzazione delle strutture sanitarie alternative agli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, le stesse non saranno in grado di poter nemmeno avviare nei pochi mesi rimasti, le procedure di gara per la scelta del progettista e dell’impresa esecutrice dei lavori. Per tale motivo risulta necessaria una proroga di almeno quattro anni per realizzare le strutture alternative agli ex O.P.G. consentendo la chiusura definitiva di quest’ultimi.
 
Emendamento (Antincendio):
Articolo aggiuntivo
“All'articolo 6 comma 2 del D.L. n. 158 del 13 settembre 2012 convertito dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni: alla lettera c) le parole: « trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi»”.
Motivazione
L’adeguamento delle strutture alla Regola Tecnica per l’antincendio delle strutture sanitarie è previsto da un susseguirsi di normative ed ultimamente normata dal D.L. 13.09.2012 n. 158 art. 6, comma 2. La Commissione Ministeriale per il riesame della Regola Tecnica, già aggiornata nel corso del 2012, ha formulato una nuova proposta, che deve essere sottoposta ai conseguenti pareri tecnici e di trasparenza.
Si presume che il decreto potrà essere emanato nei primi mesi del 2014 e, pertanto, stante ancora il livello di incertezza sulle effettive opere da porre in essere, si chiede una proroga di almeno un anno dalla data di pubblicazione del citato decreto.
 
Emendamento (Rinnovo patente):
Articolo aggiuntivo
“I termini di cui al comma 2 dell’art. 8 del decreto 15 novembre 2013 “Disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2 e 3 del decreto 9 agosto 2013, in materia di nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente” sono prorogati di un anno”.
Motivazione
Si ritiene necessario procedere ad un differimento delle disposizioni previste che, comunque, hanno necessità di essere sperimentate per le seguenti criticità:
- di natura tecnica (ad es. la mancanza delle attrezzature informatiche necessarie per il corretto funzionamento soprattutto negli ambulatori periferici);
- ulteriore burocratizzazione delle procedure, attribuendo al medico/commissione atti meramente amministrativi, come ad esempio riportare i codici a barre dei bollettini versati dall’utenza;
- allungamento dei tempi di rilascio della certificazione.

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