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Martedì 04 MARZO 2014
Sigarette elettroniche. Ecco le nuove Linea guida dell’Iss per l’etichettatura

La Linea Guida riguarda la classificazione dei liquidi con nicotina utilizzati nelle sigarette elettroniche. Un documento che per le imprese non sostituisce la normativa vigente, ma rappresenta un orientamento per le attività di controllo, come richiesto dal ministero della Salute e dalla Procura di Torino.

Arriva dall’Istituto superiore di sanità la Linea Guida relativa alla regolarità/irregolarità di etichettatura per sigarettaelettronica, che aggiorna la circolare 9 marzo 2010, in base al regolamento CE N.1272/2008 sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose (CLP).

Il documento, come si legge nell’introduzione della Linea Guida, nasce in risposta alle richieste della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e del Ministero della Salute come “orientamento per le attività di controllo, ma non costituisce un documento per le imprese in sostituzione della normativa vigente, quest'ultima resta l'unico riferimento valido cogente”.

La classificazione delle miscele di ricarica per sigarette elettroniche ricade infatti nel campo di applicazione del decreto legislativo 65/03 attualmente in vigore (recepimento della direttiva 99/45/CE e s.m.i.) e nel campo di applicazione del regolamento CE N.1272/2008 relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose (CLP). Ma, spiega l’Iss, “è in essere un regime transitorio che permette di anticipare l’applicazione del regolamento CLP che si applicherà in tutte le sue parti solo a partire dal 1° giugno 2015”.

Cosa contiene, dunque, la Linea Guida dell’Iss? In particolare una tabella, che pubblichiamo a fondo pagina, che riporta in modo schematico le classificazioni per pericolo delle miscele con nicotina “ed è applicabile – precisa l’Iss - a meno che non siano presenti nelle miscele altre sostanze pericolose, o impurezze, che contribuiscano alla classificazione finale della miscela stessa, oppure che il responsabile della immissione in commercio non disponga di dati derivanti da saggi effettuati direttamente sulla miscela.
 

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