quotidianosanità.it

stampa | chiudi


Mercoledì 23 APRILE 2014
Opg. Al via la discussione al Senato. Ecco le modifiche apportate al testo dalle commissioni

Confermata la proroga al 31 marzo 2015 per la loro chiusura. Nei casi dubbi il giudice dovrà optare per la misura di sicurezza non detentiva in luogo del ricovero in un Opg. Le Regioni dovranno comunicare entro il 1° ottobre 2014 lo stato di realizzazione delle nuove strutture. E' quanto prevede il Ddl con le modifiche apportate dalle commissioni Giustizia e Sanità. IL TESTO

E' iniziata questa mattina al Senato la discussione del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari". Il decreto scadrà il prossimo 30 maggio. Il testo, nel corso della scorsa settimana, ha superato l'easame in sede referente delle commissioni Giustizia e Igiene e Sanità, seppur con alcune modifiche apportate dagli emendamenti approvati.
Vediamo dunque nel dettaglio il contenuto del decreto legge con l'aggiunta delle modifiche apportate.

In primo luogo, il comma 1, lettera a), dell'articolo 1) proroga dal 1° aprile 2014 al 31 marzo 2015 il termine per la definitiva sostituzione degli ospedali psichiatrici giudiziari con le nuove strutture sanitarie. La gestione all'interno delle nuove strutture dovrà essere di esclusiva competenza sanitaria e, per l'attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna (per la quale è esclusa la competenza sia del Servizio sanitario nazionale sia dell'Amministrazione penitenziaria), le Regioni, se necessario, dovranno attivare specifici accordi con le prefetture, al fine di garantire adeguati standard di sicurezza.

L'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge in conversione proposto dalle Commissioni riunite del Senato, interviene poi sull'art. 3-ter del D.L. n. 211 del 2011, aggiungendo un periodo al comma 4 di tale articolo. Per effetto della nuova previsione, la misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario potrà essere applicata solo quando siano positivamente acquisiti elementi dai quali risulti che ogni altra misura diversa non sia idonea ad assicurare cure adeguate ed a fare fronte alla pericolosità sociale della persona interessata, mentre per effetto della ricordata sentenza della Corte costituzionale il giudice disponeva la misura del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario salvo che questa risultasse inidonea a rispondere alle predette esigenze. Ne consegue che la previsione qui introdotta parrebbe avere una portata innovativa con riferimento ai casi dubbi, nei quali da ora in poi il giudice dovrà optare per la misura di sicurezza non detentiva in luogo del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, il cui ambito applicativo dovrebbe quindi risultare ulteriormente ristretto.
Si dispone altresì che non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali.

Le Commissioni riunite del Senato, con l'approvazione dell'emendamento 1.9, propongono inoltre una nuova norma, relativa alla fase transitoria, precedente al completo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Si prevede che le Regioni, attraverso i dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, predispongano, in accordo e con il concorso delle direzioni degli ospedali psichiatrici giudiziari, programmi individualizzati di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate alla data del 31 marzo 2014 negli ospedali psichiatrici giudiziari; per i pazienti per i quali sia stata accertata (dall'autorità giudiziaria competente, secondo le procedure già vigenti ed i relativi rinnovi temporali) la persistente pericolosità sociale, il programma deve documentare in modo puntuale le ragioni che sostengono l’eccezionalità e la transitorietà del prosieguo del ricovero. L'emendamento prevede, inoltre, che i progetti individualizzati siano inviati entro il 15 giugno 2014 al Ministero della salute e alla competente autorità giudiziaria.

Si passa poi al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, che prevede che le Regioni comunichino al Ministero della salute, al Ministero della giustizia ed al comitato paritetico interistituzionale in materia di sanità penitenziaria (istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni) entro il 1° ottobre 2014, lo stato di realizzazione (anche mediante riconversione) delle nuove strutture sanitarie nonché le iniziative assunte per garantire il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Si prevede altresì che, qualora dalla comunicazione della regione risulti che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture e quello delle iniziative suddette sia tale da non garantire il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari entro il termine menzionato del 31 marzo 2015, il Governo provveda in via sostitutiva.

Con l'approvazione dell'emendamento 1.10, si propone di consentire che, entro il 15 giugno 2014, le Regioni possano modificare i programmi presentati, al fine di provvedere alla riqualificazione dei dipartimenti di salute mentale, contenere il numero complessivo di posti letto da realizzare nelle nuove strutture sanitarie in oggetto ed impiegare le risorse per la realizzazione o riqualificazione delle sole strutture pubbliche.

Con l'approvazione dell'emendamento 1.11, si propone che le regioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, organizzino corsi di formazione per gli operatori del settore, intesi alla progettazione ed all'organizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi ed al soddisfacimento delle esigenze di mediazione culturale.

Con l'emendamento 1.14, le Commissioni riunite del Senato propongono di inserire, fino al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, gli obblighi a carico delle regioni, previsti dalla disciplina sul medesimo superamento, tra quelli al cui adempimento è subordinata l'attribuzione di una quota del finanziamento (in favore delle regioni medesime) della spesa sanitaria corrente.

Inoltre, le Commissioni riunite, con l'approvazione dell'emendamento 1.20, propongono l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un Tavolo per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, con funzioni di monitoraggio e di coordinamento in materia.

Infine, il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge quantifica nella misura di 4,38 milioni di euro per il 2014 e di 1,46 milioni per il 2015 gli oneri derivanti dalla proroga di cui al comma 1, lettera a) (proroga del termine di chiusura e superamento degli Opg al 31 marzo 2015). Tali oneri - come specifica la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto - riguardano le spese che, nel prolungamento della fase transitoria, ricadranno sul Ministero della giustizia per i compiti residui che competono al Dicastero nella gestione degli ospedali psichiatrici giudiziari (ad esclusione dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere, la cui gestione fa ora capo interamente alla Regione Lombardia). Ai fini della copertura finanziaria degli oneri suddetti, il comma 3 riduce nelle misure corrispondenti, per i medesimi anni 2014 e 2015, le risorse stanziate per il superamento degli Opg. 
 
Giovanni Rodriquez

© RIPRODUZIONE RISERVATA