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Mercoledì 04 GIUGNO 2014
Caso Avastin. Roche: “Nessun pagamento prima della sentenza del Tar”

L’azienda lo afferma oggi in una nota diffusa per fare chiarezza sulla richiesta di risarcimento del ministero e sulla multa irrogata dall’Antitrust. E in merito alla recente sentenza della Corte Costituzionale in materia di off label evidenzia: “Conferma che le decisioni sugli off label sono competenza esclusiva dell’Aifa”.

“Roche SpA non ha pagato la multa ed attende con fiducia l’udienza innanzi al TAR Lazio”. Ad affermarlo è l’azienda in una nota diffusa oggi per fare chiarezza su alcuni aspetti della vicenda Avastin-Lucentis “alla luce dell’interesse che continua a suscitare”. In particolare la Roche spiega che “in data 28 Maggio u.s. il TAR Lazio ha fissato per il 5 Novembre 2014 la data per l’udienza di merito del ricorso di Roche SpA, che pertanto potrà essere valutato in modo approfondito prima che siano decorsi i termini che rendono obbligatorio il pagamento della sanzione irrogata dall’AGCM. Conseguentemente, Roche SpA attende con fiducia la prima pronuncia di un giudice indipendente sulla vicenda Avastin/Lucentis, in assenza della quale non procede al pagamento della multa”.

Quanto alla richiesta di risarcimento annunciata dal ministero della Salute, la Roche sottolinea che “contrariamente a quanto affermato nel comunicato stampa pubblicato sul sito del Ministero della Salute lo scorso 28 Maggio, non esiste alcuna richiesta di risarcimento dei danni di 1.200.000 nei confronti di Roche e Novartis. In data 30 maggio u.s. Roche SpA ha ricevuto una comunicazione che lo stesso Ministro della Salute ha qualificato come “atto dovuto”, in quanto mirata essenzialmente a interrompere il decorso della prescrizione. Pertanto, in assenza di sentenze definitive, non sono stati in alcun modo quantificati i presunti danni attribuibili a un ipotetico cartello, peraltro del tutto inesistente”.

Roche interviene infine sulla recente sentenza della Corte Costituzionale in materia di off label sottolineando come i giudici abbiano “confermato che soltanto l’AIFA è competente a stabilire l’eventuale rimborsabilità delle indicazioni non autorizzate dei medicinali, sulla base di valutazioni di sicurezza, efficacia ed economicità. In ragione di ciò, viene rigettata la pretesa della Regione Emilia Romagna di determinare proprie regole di rimborsabilità dei medicinali, sulla base di criteri e parametri di ‘rito emiliano’”.

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