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Giovedì 12 GIUGNO 2014
Donazione corpo post mortem. Via libera al testo unificato dalla commissione Affari Sociali della Camera

Vargiu (Sc): “Grande passo in avanti, approvare più provvedimenti in Commissione senza passare dall’Aula”. Così il presidente della XII commissione di Montecitorio ha commentato l'approvazione all'unanimiatà in sede legislativa il testo unificato delle proposte di legge Binetti, Grassi e Bianchi. IL TESTO

La Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati ha appena approvato all'unanimità in sede legislativa il testo unificato delle proposte di legge Binetti, Grassi e Bianchi sulla donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione. Per il presidente della commissione, Pierpaolo Vargiu (Sc), "si tratta di un grande passo in avanti per la ricerca e la didattica nelle università italiane e per gli studenti di medicina e chirurgia. Finalmente la Commissione con un'iniziativa tutta sua licenzia un testo che libera nuove opportunità per la formazione dei medici di domani e ringrazio molto il collega Gero Grassi per lo sforzo profuso. Il ricorso alla sede legislativa in Commissione - ha concluso - è positivo e da incoraggiare anche su altri temi se non vogliamo che il Parlamento si muova solo a colpi di decreti legge".
 
Nel testo si spiega che sono da intendersi utilizzabili ai fini di studio e di ricerca scientifica il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata da certificato rilasciato dagli organi a ciò preposti. Viene sottolineato anche come, dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il defunto dovrà restare all’obitorio per ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio e alla ricerca scientifica. Si passa poi alle iniziative di informazione sul tema che competeranno sia al Ministero della Salute, sia alle Regioni e Asl cui spetterà informare i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.

Quanto alla manifestazione del consenso, si legge che l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem avviene mediante una dichiarazione di utilizzo del corpo post mortem redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Una copia di tale dichiarazione deve essere consegnata al centro di riferimento competente per territorio o alla Azienda sanitaria di competenza, cui spetta comunque l’obbligo di consegnarla al suddetto centro di riferimento. La dichiarazione può essere comunque revocata ed in tal caso la revoca va comunicata al centro di riferimento.

L’individuazione di questi centri spetterà al Ministro della salute, che, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dovrà individuare le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità da utilizzare per la conservazione e l'utilizzazione delle salme.

Sempre questi centri di riferimento, dopo aver ricevuto le salme, saranno tenuti a restituire la salma stessa alla famiglia in condizioni dignitose entro due anno dalla data della consegna. Gli oneri per il trasporto della salma dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l'eventuale cremazione, sono a carico delle istituzioni in cui hanno sede i centri che l'hanno presa in consegna.


Viene sottolineato che l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem non possa avere fini di lucro, e si spiega che entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, il Ministero della Salute con un proprio decreto dovrà adottare il regolamento di attuazione al fine di:
- stabilire le modalità e i tempi, comunque non superiori a due anni, per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per l'utilizzo e per la restituzione in condizioni dignitose alla famiglia della salma da parte dei centri di riferimento, prevedendo che si possa procedere alla sepoltura delle salme per cui la famiglia di appartenenza non richiede la restituzione, nonché le modalità per le comunicazioni tra l’ufficio di stato civile e i centri di riferimento;
- indicare le cause di esclusione dell'utilizzo delle salme ai fini di cui alla presente legge;
- individuare le modalità applicative volte a garantire il rispetto del limite di spesa;
- prevedere disposizioni di raccordo con l’ordinamento dello stato civile di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni.

A proposito di limiti di spesa, nel testo si legge che il limite per il trasporto, la tumulazione o la cremazione delle salme è di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. Infine, viene abolito l’articolo 32 del Regio Decreto n. 1592 del 31 agosto 1933, che riservava all’insegnamento e alle indagini scientifiche quei corpi che non venivano richiesti dai familiari. 
 
Giovanni Rodriquez

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