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Venerdì 05 SETTEMBRE 2014
Caso Englaro. Il Consiglio di Stato respinge il ricorso della Lombardia: "Alimentazione e idratazione sono 'atti medici' che il paziente ha diritto di rifiutare"

Dichiarata illegittima la decisione della Regione, allora presieduta da Roberto Formigoni, che, di fatto, bloccò la sentenza del Tar che autorizzava la sospensione del trattamento terapeutico. Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza del Consiglio di Stato n. 04460 che ha respinto l'appello della Regione contro la sentenza del Tar lombardo n. 314 del 2009.

Eluana Englaro aveva il diritto di morire in Lombardia. E' quanto ha stabilito il Consiglio di Stato nella sentenza n. 04460 che ha respinto l'appello della Regione contro la sentenza del Tar lombardo n. 314 del 2009. Il Tar lombardo aveva accolto il ricorso del padre di Eluana, Beppino Englaro, contro il provvedimento della Dg Sanità della Regione Lombardia del 3 settembre con il quale la stessa Regione respingeva la richiesta di mettere a disposizione una struttura per il distacco del sondino naso-gastrico che alimentava e idratava artificialmente la ragazza, rimasta in stato vegetativo per quasi 18 anni.

Ricordiamo che la Eluana venne poi trasportata in Friuli, nel febbraio 2009, alla clinica La Quiete di Udine, per vedere attuata la sospensione del trattamento terapeutico e del sondino nasograstrico che la Lombardia si rifiutò di praticare. La decisione di somministrare al paziente l'alimentazione e l'idratazione artificiale è stata considerata, dai giudici del Consiglio di Stato, in tutto e per tutto un "atto medico". Rientra quindi, tra i diritti del paziente o del suo tutore, decidere di rifiutarlo o interromperlo, secondo quanto previsto dall'art. 32 della Costituzione.

"La decisione di somministrare al paziente l'alimentazione e l'idratazione artificiale - si legge nella sentenza - è, in tutto e per tutto, il frutto di una strategia terapeutica che il medico, con il consenso informato del paziente, adotta valutando costi e benefici di tale cura per il paziente, ed è particolarmente invasiva, per il corpo del paziente stesso, poiché prevede, nel caso della nutrizione enterale, addirittura l'inserimento di un sondino che dal naso discende sino allo stomaco o l'apertura di orefizio, attraverso un intervento chirurgico, nell'addome. L'inserimento, il mantenimento e la rimozione del sondino naso-gastrico o della Peg sono dunque atti medici".

La sentenza non mancherà di avere ripercussioni anche sulla questione del testamento biologico, visto che, nel testo, si è affrontato quel "diritto alla morte" richiamato dalla Regione Lombardia che, secondo l'appellante, non trova spazio nel nostro ordinamento. "La Regione trascura in questo modo però che a base del proprio rifiuto di ricoverare l'assistito essa ha inteso porre e imporre d'imperio una visione assolutizzante, autoritativa della 'cura' e, in ultima analisi, al suo fondamentale e incomprimibile diritto di autodeterminazione terapeutica, quale massima estressione della sua personalità. Certo - prosegue la sentenza - non compete alla Regione far valere, rivestendo anticipatamente un ruolo difensivo, presunti profili di responsabilità del personale medico, con l'affermazione, implicita ma chiara, che eseguire la volontà del tutore significherebbe compiere un delitto, poiché tale affermazione, oltre che impropria, è errata, essendo tale comportamento scriminato, proprio come dimostra la vicenda in questione". 

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