quotidianosanità.it

stampa | chiudi


Lunedì 06 OTTOBRE 2014
Caso Marlia: la giusta assoluzione di tecnici e medici



Gentile Direttore,
a Marlia, dunque, è finita come doveva finire. Ricordiamo la vicenda. In una “casa della salute” dell’azienda sanitaria di Lucca l’organizzazione prevedeva la sola presenza dei tecnici sanitari di radiologia medica per l’effettuazione di esami radiologici “di base”. Il medico refertava a distanza: nel caso di specie con la teleradiologia attraverso il sistema Ris-Pacs.
I campi di imputazione erano per i medici “Rifiuto di atti d’ufficio, ex art. 328 cp, perché nella loro qualità di direttore sanitario e di direttore della radiologia “indebitamente rifiutavano di garantire la presenza stabile del medico radiologo per lo svolgimento di esami radiologici che imponevano la presenza del medico specialista”.
Per medici e tecnici  “esercizio abusivo della professione di medico specialista ex art. 348 cp perché in concorso consentivano l’esercizio della professione di medico specialista effettuando abitualmente esami radiologici in assenza del medico specialista e svolgendo compiti esclusivi dello specialista quale l’inquadramento clinico anamnestico, la giustificazione dell’esame proposto e l’informativa per il consenso”.

Inoltre “violazione degli artt. 3, 10 e 14 perché tramite le condotte riportate violavano gli obblighi di cui all’art. 3 in tema di giustificazione delle esposizione alle radiazioni” e omettevano di effettuare una accurata anamnesi allo scopo di accertare se le donne fossero in stato di gravidanza.
Mi rendo conto dell’ineleganza dell’autocitazione operazione che trovo generalmente insopportabile e autoreferenziale. Questa volta è dovuta. Ero già intervenuto, proprio in queste pagine, sull’argomento specificando nel dettaglio i concetti di abusivismo, esclusività delle prestazioni, liceità dell’esercizio professionale. La mia conclusione era stata: “non si può parlare di esercizio abusivo di professione medica per un tecnico sanitario di radiologia medica che in ossequio alla normativa di esercizio professionale utilizzi apparecchiature dietro prescrizione e in assenza del medico specialista”.  Non posso non notare che è del tutto in linea con quanto poi hanno correttamente deciso i giudici lucchesi: “non vi è stato alcun esercizio dei compiti propri del medico specialista in radiologia, alcuna indebita invasione di campo, men che meno sotto il profilo del dolo, bensì il corretto e ordinario svolgimento dei compiti loro propri”.

Il fatto sembrava del tutto pacifico. Non era così: all’epoca ho dovuto rispondere a difese aprioristiche di interpretazioni regressive delle normative di esercizio professionale che prendevano spunto da documenti di un associazionismo sindacale che non si rende conto del cambiamento dei tempi e delle normative di esercizio professionale.
L’abilitazione professionale del tecnico di radiologia a svolgere esami radiologici dietro prescrizione medica – senza mezzo di contrasto – è chiarissima da sempre.
Brandire strumentalmente la normativa sulla radioprotezione è atteggiamento non corretto, giuridicamente infondato come le motivazioni del tribunale di Lucca hanno, del tutto prevedibilmente, correttamente dimostrato.

Caduto questo assunto si sono sciolti come neve al sole gli altri – gravi nel caso del rifiuto di atti d’ufficio per i medici – atti di imputazione conseguenti.
La vicenda giudiziaria quindi si chiude. Rimane la ferita aperta e alimentata da una parte del mondo professionale – specificamente una parte dei medici radiologi – che hanno cercato di strumentalizzare un’assurda controversia giudiziaria al fine di trovare una soluzione ai problemi di rapporti interprofessionali che dovrebbero, in un sistema a soggetti maturi, trovare soluzione proprio nel confronto tra le professioni.
 
Luca Benci
Giurista - Firenze
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA