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Martedì 14 OTTOBRE 2014
Sentenza Tribunale Milano. Aaroi-Emac: “Chiarito che la responsabilità del medico dipendente è extra-contrattuale”

Per il presidente dell’associazione degli anestesisti-rianimatori questo è il più importante aspetto della sentenza: avere riconosciuto che alla struttura resta in capo la responsabilità contrattuale, al medico quella extra-contrattuale. “Il tutto, si badi bene, senza nulla togliere ai diritti dei pazienti, anzi, tutelandoli maggiormente”.

“La sentenza del Tribunale di Milano del 17 Luglio 2014 sulla natura giuridica della responsabilità del medico dipendente di una struttura sanitaria è stata, giustamente, al centro di immediati commenti sulla sua portata, definita 'storica', in collegamento al 'tenore letterale dell’art. 3 comma 1 della legge Balduzzi' (conversione in Legge n. 189/2012 del DL n. 158/2012) , come recita la sentenza in questione. Tuttavia, a nostro avviso, il vero e significativo merito di tale sentenza non è tanto quello di aver attribuito alla legge Balduzzi una valenza risolutiva autonoma dell’annoso problema rappresentato al tempo stesso dalla condivisione e dalla suddivisione di responsabilità tra struttura sanitaria e medico da essa dipendente, quanto piuttosto quello di aver inteso, in base alla suddetta legge, riconoscere, in estrema sintesi e in linea di principio generale, che alla prima resta in capo la responsabilità contrattuale, al secondo quella extra-contrattuale. Il tutto, si badi bene, senza nulla togliere ai diritti dei pazienti, anzi, tutelandoli maggiormente in ordine al loro rapporto diretto con la struttura sanitaria cui affidano la loro salute, in termini di responsabilizzazione anche organizzativa, verso la quale, in questi anni, non c’è stata la sufficiente attenzione, né, men che meno, la minima assunzione di dovuta responsabilità”. Questo il commento del presidente dell’Aaroi-Emac, Alessandro Vergallo.

“La distinzione tra responsabilità sanitaria contrattuale ed extra-contrattuale, infatti – prosegue Vergallo -, non è esplicitata né contenuta nella legge Balduzzi, bensì è normata dal Codice Civile, i cui articoli di riferimento (n. 2018 e n. 2043) sono anch’essi precisamente citati in sentenza. Finalmente un Tribunale si basa sul rimando di una Legge ad una fonte giuridica superiore (il Codice Civile, nel caso specifico del novellato art. 2043) per ribadire alcuni concetti che non avrebbero avuto, in un Paese normale, alcun motivo di essere messi in dubbio, e che invece nel nostro, da oltre un decennio, sono stati ribaltati, ad arte, a vantaggio del disinteresse di troppe strutture sanitarie verso la prevenzione del rischio clinico, e a danno dei medici e dei cittadini”.

“L’Aaroi-Emac – conclude Vergallo -, da anni, sostiene questi concetti in ogni sede, anche di confronto istituzionale, e pertanto plaude alla linearità assoluta delle motivazioni della sentenza in questione, auspicando che la loro logica indiscutibile costituisca fin d’ora non solo un epocale precedente giuridico, ma anche e soprattutto il fondamento di adeguati orientamenti normativi e applicativi sullo status giuridico e contrattuale dei medici”.

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