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30 NOVEMBRE 2014
Ddl Stabilità. La Camera approva la manovra. Ecco il testo e tutte le norme sanitarie

Moltissime le misure. Dai farmaci “mono dose”, al “licenziamento” dei direttori generali che non raggiungono gli obiettivi dati. Confermato blocco contratti PA. E poi 400 milioni per le non autosufficienze e 50 milioni per la lotta alla ludopatia. Confermate le cifre del Patto per la Salute ma resta l’incognita su eventuali ripercussioni sulla sanità dei tagli di 4 miliardi ai bilanci regionali. IL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA.

La Camera, con 324 sì e 108 no, ha approvato oggi in prima lettura il ddl stabilità. Il Governo ha incassato la fiducia ed ora il provvedimento passerà al Senato che dovrà comunque deliberare secondo un calendario molto serrato. Il testo uscito da Montecitorio è quello contenente gli emendamenti già approvati in settimana dalla Commissione Bilancio e si presenta in un'inedita forma, con il "ricompattamento" di tutte le norme in soli tre "maxi" articoli. 
 
Per la sanità diverse modifiche e integrazioni rispetto al testo originale. Le misure sono molte e si occupano di svariati aspetti dell’assistenza sanitaria. Dai nuovi farmaci “monodose” alla stretta per i Dg Asl inadempienti che potranno essere licenziati in tronco. E poi l’incremento a 400 milioni dei fondi per i non autosufficienti, i 50 milioni per la ludopatia, l’incompatibilità della carica di Commissario ad acta con quella di presidente della Regione che vedrà così la fine dei Presidenti commissari di se stessi che hanno caratterizzato tutta la stagione dei Piani di rientro in molte regioni italiane con i conti sanitari in rosso.
 
Ma è certo che le norme più importanti sono quelle relative al finanziamento della sanità, sulle quali, apparentemente, non vi sono sorprese. La stabilità conferma infatti le cifre del Patto per la salute senza togliere un euro al Ssn.
 
Ma la sorpresa, come è ormai noto, potrebbe venire dalle ricadute sui servizi, sempre minacciate dalle Regioni, a seguito del taglio di 4 miliardi ai budget regionali che costituisce uno degli asset di spending review dell’intera manovra. E che la sanità possa essere in qualche misura colpita lo dice in fondo la stessa legge di stabilità che, come clausola di salvaguardia all’eventuale mancato taglio delle Regioni ai propri bilanci, già indica la possibilità di mettere mano “d’ufficio” al fondo sanitario per ridurlo in proporzione ai mancati risparmi regionali su altri fronti.
 
Su questi punti si attendevano le controproposte regionali che però, fino ad oggi, non sono mai arrivate e che forse potrebbero essere formulate il prossimo 4 dicembre, sempre che il Governo accetti il confronto nella Conferenza Unificata straordinaria proposta la scorsa settimana da Chiamparino proprio per mettere a punto una sorta di accordo stralcio tra Governo e Regioni che possa essere inserito nel testo all’esame del Senato e poi eventualmente ratificato per il passaggio finale di nuovo alla Camera.
 
Al momento fermiamoci a quanto approvato oggi da Montecitorio. Ed ecco di seguito un'ampia sintesi di tutte le misure di interesse sanitario così come scaturite dal primo esame parlamentare:


ARTICOLO 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato e gestioni previdenziali. Disposizioni per la crescita, per l’occupazione e per il finanziamento di altre esigenze)
 
Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo 
Comma 30.  A tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, per il periodo 2015-2019, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quelli on corso al 31 dicembre 2015. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario, a condizioni che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari a 30mila euro.
 
Misure a favore della famiglia e “bonus bebè”
Comma 95.  Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle relative spese per il sostegno, per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, è riconosciuto un assegno di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. Tale assegno è corrisposto fino al compimento del terzo anno d’età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui.
Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l’importo dell’assegno di 960 euro è raddoppiato.

Comma 100.  Nel limite di 45 milioni di euro per l’anno 2015, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, sono riconosciuti, per l’anno 2015, buoni per l’acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di  figli minori pari o superiore a quattro in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell’indicatore  della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 8.500 euro annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti l’ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare.
 
Contrasto alla ludopatia
Comma 102.  Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Ssn, a decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 50 milioni di euro è annualmente destinata alla cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo. Una quota di queste risorse, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata alla sperimentazione di modalità di controllo dei soggetti a rischio di patologia, mediante l’adozione di software che consentano al giocatore di monitorare il proprio comportamento generando conseguentemente appositi messaggi di allerta. Il Ministero della Salute dovrà poi adottare, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d’azzardo patologico (GAP). Sempre il Ministero della Salute, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, dovrà rivedere la composizione dell’Osservatorio, assicurando la presenza di esperti in materia, di rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni operanti nel settore.

Politiche invariate
Comma 117. Il Fondo per le social card sarà di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

Comma 118. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, ammonterà per il 2015 a 300 milioni di euro.

Comma 119. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze viene incrementato a 400 milioni di euro per il 2015 e fissato a 250 milioni di euro per il 2016.

Comma 120. Le risorse finanziarie assegnate all’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza sono integrate di 650.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

Comma 130.  Agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi per soggetti danneggiati da emotrasfusioni, a decorrere dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014 e degli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al citato indennizzo fino al 31 dicembre 2011, si provvede mediante l'attribuzione alle Regioni di un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 200 milioni di euro per l'anno 2016 e di 289 milioni di euro per l'anno 2017 e 146 milioni di euro per l'anno 2018.
 
 
ARTICOLO 2 (Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa e disposizioni in materia di enti territoriali)
 
Pubblico Impiego
Comma 22. Prorogato fino al 31 dicembre 2015 il blocco economico della contrattazione; rinviato di un anno il pagamento delle indennità di vacanza contrattuale e prorogato fino al 31 dicembre 2015 il blocco degli automatismi stipendiali per il personale non contrattualizzato.
 
Concorso degli Enti territoriali alla finanza pubblica
Comma 141. Per gli anni 2015-2018 il contributo delle regioni sale a 3.452 milioni di euro annui per le regioni ordinarie e a 548 per quelle a statuto speciale,  in ambiti di spesa e per importi complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni da recepire con Itensa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni entro il 31 gennaio 2015.In assenza di tale intesa entro il predetto termine, sarà il governo centrale a reperire la stessa somma tra le quote spettanti alle regioni, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale.
 
Attuazione del Patto per la salute 2014-2016
Comma 225. l livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è stabilito in 112.062.000.000 euro per l'anno 2015 e in 115.444.000.000 euro per l'anno 2016. 

Comma 226. Eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nelle disponibilità delle regioni stesse per finalità sanitarie.

Comma 229. A decorrere dall'anno 2015, fermo restando il livello di finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, gli importi previsti in favore degli hanseniani, per il programma di prevenzione e lotta contro l'Aids, per le disposizioni urgenti in materia sanitaria e per gli stranieri, confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale (per una spesa complessiva di oltre 180 mln).

Comma 230. A decorrere dall'anno 2015, fermo restando il livello di finanziamento del Ssn, gli importi derivanti dall'assegnazione delle borse di studio ai medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione specifica (38,735 mln), quelli destinati all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Ssn (30,990 mln) e quelli destinati alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria e attività libero-professionale (per un valore massimo di 41,317 mln), sono ripartiti annualmente all'atto della ripartizione delle somme spettanti alle Regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale.

Comma 231. A decorrere dal 2015 i riparti dei seguenti importi devono tenere conto di eventuali modifiche dei relativi criteri: importo destinato al finanziamento del trasferimento al Ssn della sanità penitenziaria (6,680 mln), importo destinato al finanziamento delle funzioni trasferite al Ssn in applicazione del riordino della medicina penitenziaria, importo destinato al finanziamento degli oneri previsti per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Comma 234. Per l'avvio dell'implementazione dei flussi informativi per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza primaria, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2015, nello stato di previsione del Ministero della salute.

Comma 235. Definizione di ruoli, competenze, relazioni professionali, responsabilità individuali e di equipe su compiti, funzioni ed obiettivi, delle professioni sanitarie infermieristiche-ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso percorsi formativi complementari.

Comma 236. Viene stabilito che l'accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso.

Comma 237. La verifica del conseguimento, da parte dei direttori generali, degli obiettivi di salute e assistenziali, costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Ssn, ed è effettuata nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Lea.

Comma 238. La nomina a commissario ad acta è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale, presso la Regione soggetta a commissariamento. Il commissario deve possedere un curriculum che evidenzi qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria anche in base ai risultati in precedenza conseguiti.

Comma 241. Sarà compito del commissario ad acta, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del Piano di rientro specificati nei singoli contratti dei Direttori generali, proporre la decadenza degli stessi, dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del Ssr, con provvedimento motivato.

Comma 245. Le Regioni dovranno provvedere al riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di stabilità. 

Comma 246. In caso di mancato rispetto del termine stabilito dal comma 245, il Ministro della salute dovrà provvedere a nominare un commissario.
 
Comma 253. Le disposizioni della legge n. 191/2009 (Tremonti), che prevedevano che le spese del personale non superassero per il triennio 2010-2012 il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento, vengono prorogate a ciascuno degli anni dal 2013 al 2020. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.


Comma 254. Entro il 31 dicembre 2015 l'Aifa, sulla base delle valutazioni della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, provvede ad una revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale sulla base del criterio costo/beneficio e efficacia terapeutica, prevedendo anche dei prezzi di riferimento per categorie terapeutiche omogenee.

Comma 255. Definizione di una rete di comunicazione dedicata alla dispositivo-vigilanza che consenta lo scambio tempestivo e capillare delle informazioni riguardanti incidenti che coinvolgono dispositivi medici.

Comma 256. Per promuovere il razionale uso dei dispositivi medici sulla base del principio costo-efficacia, il Ministero della salute, avvalendosi di Agenas e di Aifa, provvede a definire, attraverso l'istituzione di una cabina di regia, le priorità ai fini assistenziali; individuare i requisiti indispensabili per l'acquisizione dei dispositivi medici a livello nazionale, regionale e intra-regionale o aziendale, e a indicare gli elementi per la classificazione dei dispositivi medici in categorie omogenee per l'individuazione dei prezzi di riferimento; istituire una rete nazionale, coordinata da Agenas, di collaborazione tra regioni per la definizione e per l'utilizzo di strumenti per il governo dei dispositivi medici e per l'Hta.

Comma 257. Per garantire un equo e omogeneo accesso ai medicinali innovativi o di eccezionale rilevanza terapeutica, l'Aifa predispone valutazioni di Hta volte a individuare percorsi farmaco-terapeutici in grado di garantire l'impiego efficiente e costo-efficace delle risorse disponibili.

Comma 258. Viene abrogato il limite d'età a 65 anni per i titolari di farmacie private.

Comma 259. Le tariffe a carico delle aziende titolari per il rilascio dei provvedimenti di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici, vengono fissate in 88 euro per i medicinali unitari, indipendentemente dalle diluizioni e dalla forma farmaceutica, e in 1.200 euro per i medicinali complessi, sempre indipendentemente dal numero dei componenti e dalla forma farmaceutica. Entro il 31 marzo 2015, spetterà all'Aifa individuare, con proprio provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la documentazione necessaria per il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di questi medicinali.

Comma 260. Al fine della razionalizzazione, distribuzione e contenimento della spesa farmaceutica, incarica Ministero della Salute e Mef di emanare un decreto per determinare le modalità per la produzione e distribuzione dei farmaci anche in forma di monodose.

Comma 262. Al fine di potenziare le misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e diffusive nel territorio nazionale e di rafforzare i livelli di controllo di profilassi internazionale allo scopo di salvaguardare la collettività da rischi per la salute, l'autorizzazione per il Ministero della Salute a dotarsi degli strumenti e delle risorse sanitarie necessari a potenziare le attività di prevenzione e di contrasto delle malattie infettive e diffusive nel territorio nazionale, anche mediante l'acquisto di idonei dispositivi medici e presìdi medico-chirurgici e la predisposizione di spazi adeguatamente allestiti per fronteggiare le emergenze sanitarie. A tale fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per il 2015 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

Comma 263. Al fine di garantire l'avvio delle attività nell'unità per alto isolamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, costituita per fare fronte a situazioni di emergenza biologica a livello nazionale e internazionale, viene autorizzato l'incremento del Fondo di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, mediante un contributo straordinario in conto capitale di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Ai fini della concessione del predetto contributo, l'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani dovrà presentare al Ministero della salute il piano di sviluppo dell'unità di alto isolamento. Il contributo è erogato previa approvazione del predetto piano da parte della sezione ricerca del Comitato tecnico sanitario del Ministero della salute.
 
Misure per favorire il trasferimento delle risorse da parte delle regioni agli enti del Ssn
Comma 266. A decorrere dall'anno 2015 la predetta percentuale (90%) è rideterminata al valore del 95% e la restante quota deve essere erogata al Ssr entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
 
Giovanni Rodriquez

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