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Mercoledì 04 MARZO 2015
Traffico d'organi da vivente. Reclusione da 3 a 12 anni per i trafficanti. Il Senato approva il Ddl

Il testo approvato dall'Aula di Palazzo Madama prevede, inoltre, una multa da 50.000 a 300.000 euro per il reato. Punito, invece, con la reclusione da 3 a 7 anni, chi organizza o propaganda viaggi finalizzati al traffico di organi. Prevista l'interdizione perpetua se il reato viene commesso da chi esecita una professione sanitaria. Il provvedimento passa ora alla Camera. IL TESTO

L'Assemblea di Palazzo Madama ha oggi approvato, con 212 voti favorevoli e 1 contrario, il disegno di legge n. 922, presentato a prima firma da Maurizio Romani (Misto) recante modifiche al codice penale ed alla legge n. 91 del 1999, in materia di traffico di organi destinati al trapianto, nel testo approvato dalla Commissione. Il provvedimento passa ora all'esame di Montecitorio.
 
Il disegno di legge si compone di soli quattro articoli, l'articolo 1 introduce nel codice penale un nuovo reato volto ad incriminare la condotta di traffico di organi prelevati da persona vivente. Il nuovo articolo 601-bis delinea un delitto comune che è contraddistinto dall’attività illecita compiuta da chi commercia, vende, acquista o procura organi o parti di organi. Il delitto è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000.

L'elemento qualificante del nuovo delitto è il fatto che l’organo o la parte di organo prelevato provenga da persona vivente, il che, oltre a denotare il particolare allarme sociale delle azioni punite, al contempo serve a distinguere e qualificare l’impianto sanzionatorio rispetto alla disciplina già prevista dalle norme penali speciali della legge 1° aprile 1999, n. 91. Tornando all’articolo 601-bis di nuova formulazione, il secondo periodo prevede la condanna all’interdizione perpetua, qualora il fatto sia commesso da persona che esercita una professione sanitaria. Il secondo comma dell’articolo 601-bis, inoltre, punisce con la reclusione da tre a sette anni, chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza e diffonde annunci finalizzati al traffico di organi o parte di organi.

L’articolo 2 introduce, invece, modifiche all’articolo 416 del codice penale concernente il reato di associazione per delinquere. In particolar modo, al sesto comma dell’articolo 416 viene introdotto il riferimento al nuovo articolo 601-bis nell’elenco dei reati per i quali si applica l’aggravante che prevede la reclusione da cinque a quindici anni e da quattro a nove anni a seconda che si tratti dell’attività di promozione, costituzione o organizzazione dell’associazione criminosa, oppure che vi si prenda semplicemente parte.

L’articolo 3 si occupa di coordinare l’introduzione della nuova disciplina con l’articolo 22-bis della legge n. 91 del 1999.

Infine, l’articolo 4 si limita a svolgere un ulteriore coordinamento con la legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi. Per evitare ogni ambiguità interpretativa e il possibile concorso apparente di norme, l’articolo 7 della legge in questione è stato abrogato. 

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