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Giovedì 21 MAGGIO 2015
Dopo la sentenza del Tar Lazio. Quale ruolo per la dirigenza delle Professioni Sanitarie?



Gentile direttore,
intervengo sulle recente sentenza del TAR Lazio che chiarisce il rapporto tra direzione clinica e assistenza. Parto innanzitutto dalla ovvia considerazione che l'assistenza di cui al comma 1 dell'articolo 2 del d.lgs 502/92 deve essere calibrata su diagnosi e relativo percorso di cura, entrambi atti medici; l'assistenza è un percorso ad essi strumentale e deve essere monitorata dal responsabile clinico per verificare appropriatezza e risultati degli interventi aventi finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative ed eventualmente adattarli alle mutate condizioni di salute del paziente.
 
Tralasciando quindi ogni commento alla sentenza ed ai riferimenti normativi in essa contenuti, che lascio per ben conosciuti ai lettori di QS, ci sono due punti meritevoli di approfondimento.
Il primo è sulla dirigenza delle professioni Sanitarie, ma prima di entrare nell'argomento va specificato che l'articolo 15 del d.lgs 502/92, “disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie” ci dice, si,  che esiste un ruolo unico ed un unico livello della dirigenza, ma ci dice anche che  nel ruolo unico vi è distinzione per profilo professionale e nel livello unico la distinzione è in relazione alla diverse responsabilità professionali e gestionali.
 
La dirigenza delle professioni è una dirigenza non clinica per la quale è necessaria la definizione delle attribuzioni nell'ambito di un regolamento aziendale previsto dal comma 7 dell'articolo 8  del CCNL della dirigenza STPA del 17 ottobre 2008, regolamento da emanare PRIMA della assunzione, ovvero prima che il dirigente cominci ad operare in una azienda sanitaria.
Il regolamento deve salvaguardate le attribuzioni e competenze in capo alle preesistenti figure dirigenziali (amministrative, sanitarie e ovviamente mediche) e trova uno dei limiti esterni nel  comma 6 dell'articolo 15 del d.Lgs 502/92, che  prevede che la responsabilità unica dell'aspetto professionale ed organizzativo è esclusiva dei dirigenti delle strutture di appartenenza, affermazione dalla quale si ricava che una cosa è il dirigente delle professioni, altra cosa sono i dirigenti delle varie strutture in cui operano le professioni sanitarie.
 
Se per il comma 6 dell'articolo 15 del D.lgs 502/92 ai dirigenti di struttura complessa sono riservate le funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi anche mediante direttive a TUTTO il personale operante nella stessa, se l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative è attuata nelle strutture ad essi affidate e se, per il comma 566 gli atti complessi e specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e terapia sono dei laureati in medicina e chirurgia, quale sarebbe la competenza del dirigente delle professioni sanitarie sul personale del comparto operante in una struttura complessa diretta ed organizzata da un dirigente medico?
 
Il secondo punto è relativo alla direzione delle strutture complesse; il comma 7 dell'articolo 15 del d.lgs 502/92 prevede che “alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 ivi compresa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono attribuiti a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484”.
 
Quindi abbiamo due distinti atti regolamentari, il d.P.R. n.483 che disciplina l'accesso alla dirigenza sanitaria e il d.P.R. n.484, che disciplina l'accesso agli incarichi di struttura complessa.
Per il dirigente delle professioni sanitarie è previsto uno specifico percorso concorsuale, dettato dal DPCM 25 gennaio 2008 che richiama, per quanto applicabili, gli articoli da 1  a 23 del D.P.R. 483/1997; il DPCM prevede anche una prova scritta di esame su “argomenti inerenti la funzione da conferire”, funzione che, in assenza di regolamento preventivamente emanato ai sensi del comma 7 dell'articolo 8  del CCNL  della dirigenza STPA del 17 ottobre 2008 risulta, in vero, alquanto difficile da individuare.
           
Diversa è invece la disciplina concorsuale dei Dirigenti di Struttura Complessa, per i quali sono previsti specifici e diversi requisiti e la cui nomina può essere effettuata solo nelle discipline ed aree elencate nell'articolo 4 del d.P.R. 484/1997 e da successivi atti e linee guida della conferenza Stato-regioni,  tra le quali non sembra essere presente la dirigenza delle professioni sanitarie.
Analogo discorso per i dipartimenti, il cui direttore è nominato tra i direttori con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento; si desume, quindi, che se non hai i requisiti per l'accesso alla dirigenza di struttura complessa non hai i requisiti per l'accesso alla direzione di dipartimento.
 
Resta a questo punto solo da chiedersi quale ruolo ha in concreto la dirigenza delle professioni, quante e quali strutture complesse o dipartimentali sono state attribuite a dirigenti unici delle professioni sanitarie con la procedura concorsuale prevista dal D.P.C.M. 25 gennaio 2008 e quali difficoltà incontri la dirigenza medica a riaffermare ruoli e responsabilità che la legge prevede, invece di intavolare discussioni con chi sostiene posizioni diametralmente opposte.
 
 
 
 
 
Dott. Pasquale Cerino
Tecnico di radiologia / Coordinatore C.L.
TSRM  A.O. Rummo Benevento
Praticante legale

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