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Mercoledì 03 GIUGNO 2015
Farmacie. Il concorso straordinario e l'incertezza dei possibili e incombenti provvedimenti 

Il Tar della Liguria ha sospeso la procedura di assegnazione delle farmacie in quanto il provvedimento dell’Amministrazione conterrebbe profili d’illegittimità sia per motivi d’incompetenza della Giunta Regionale che ha emesso il provvedimento sia per i criteri utilizzati dalla Commissione Giudicatrice. I vincitori, per questi e altri motivi, si trovano ora di fronte a dubbi che, nel 2012, non era stati considerati.

“Converrà accettare ?”. E’ questa la domanda che sempre più farmacisti che hanno partecipato al concorso straordinario per l’assegnazione delle nuove farmacie si pongono una volta aver verificato di essere collocati utilmente nelle varie graduatorie via via pubblicate dalle Regioni. Difatti, gli aspetti poco chiari sono molti. In primo luogo, i vincitori si sono trovati dinanzi il dubbio (certo non ancora chiarito) sulla titolarità delle farmacie in caso di vincita in forma associata.

Ricorderanno gli attenti lettori dell’ormai annoso contrasto d’interpretazioni tra il Ministero della Salute - che sin dal 2012 afferma che la titolarità delle farmacie, vinte in forma associata da più concorrenti, deve essere assegnata non alla società costituita tra gli stessi concorrenti per la gestione della farmacia bensì ad ognuno dei concorrenti – e molte Regioni che, viceversa, in ossequio alle attuali leggi che regolamentano le società tra farmacisti, ritengono necessario attribuire la titolarità alla società costituita a seguito dell’assegnazione della farmacia vinta a concorso. Detto contrasto interpretativo non è solo fine a se stesso ma, ad esempio, assolutamente determinante per capire se i vincitori possono vincere in una sola Regione oppure, quando vi abbiano partecipato, in due Regioni ed ancora se devono necessariamente dismettere le quote delle farmacie (rurali sussidiate) possedute al momento della partecipazione a concorso oppure se, cedute le proprie quote di società tra farmacisti non possano, dopo l’autorizzazione all’apertura della farmacia vinta a concorso, riacquisirle.

Detto ciò e chiarito, più volte, che solo la Magistratura Amministrativa potrà dare una risposta definitiva, ora i vari concorrenti vedono delinearsi un’altra questione di non facile soluzione che rischia di “bloccare” l’attività delle Regioni in procinto di iniziare la procedura dell’interpello e, quindi, dell’assegnazione delle farmacie. Faccio riferimento alla recente ordinanza del TAR della Liguria n. 114 del 21 maggio u.s. che ha sospeso la procedura di assegnazione delle farmacie liguri in quanto il provvedimento dell’Amministrazione che da corso alla fase dell’assegnazione delle farmacie conterrebbe profili d’illegittimità sia per motivi d’incompetenza della Giunta Regionale che ha emesso il provvedimento sia per i criteri utilizzati dalla Commissione Giudicatrice nella valutazione dei partecipanti al concorso ligure.

Per la verità, il ricorso incardinato innanzi al TAR della Liguria fonda le proprie basi anche su un altro motivo: la violazione del principio meritocratico a causa del criterio con il quale l’Amministrazione ha inteso assegnare le farmacie resesi vacanti, a seguito della rinunzia di uno dei farmacisti interpellati in “prima battuta”, a coloro collocatisi nelle “retrovie” e, quindi, attraverso i successivi interpelli, piuttosto che ai farmacisti collocati immediatamente dietro i rinunciatari ma comunque in posizione utile per far parte del primo interpello.

Il TAR ligure non ha fatto riferimento (ne, ad avviso dello scrivente, potrebbe farlo in considerazione dell’ormai consolidata giurisprudenza che ha analizzato il criterio dettato dalle norme per l’assegnazione delle farmacie vinte a concorso) nell’ordinanza cautelare a detto aspetto ed ora dovrà esprimersi nel merito il prossimo 17 settembre 2015. La mancata applicazione del criterio meritocratico, peraltro, è stata già oggetto di critiche da parte degli esperti del settore in occasione della pubblicazione del provvedimento della Regione Toscana con il quale venivano esposte le regole per l’assegnazione delle sedi oggetto di ricorsi giurisdizionali che, anziché essere stralciate, venivano rese, eventualmente, disponibili per gli interpelli successivi al primo. Detta questione, tuttavia, è stata, immediatamente, oggetto d’impugnativa innanzi al TAR Toscana il quale esprimendosi a favore della Pubblica Amministrazione ha risolto immediatamente la vicenda, seppur con malcontento di molti.

Concludendo, proprio tutti questi e, non unici, dubbi uniti alla crisi economica che ha investito, negli ultimi tempi, anche il mondo della farmacia ed all’incertezza dettata dai possibili futuri provvedimenti legislativi che incombono sul sistema farmacia pone i vari concorrenti vincitori, non solo dinanzi alla felicità di un risultato positivo, ma, anche, di fronte a dubbi amletici di non facile soluzione che nel “lontano 2012” non erano, certamente, stati presi in considerazione. Ma sarebbe troppo facile (ed inutile) dire io l’avevo detto.
 
Avv. Paolo Leopardi 

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