quotidianosanità.it

stampa | chiudi


Sabato 11 LUGLIO 2015
Massofisioterapisti/2. Consiglio di Stato: equipollenza con fisioterapisti vale a prescindere da data conseguimento diploma



Gentile direttore,
l’autorevole collegio della sesta sezione del Consiglio di Stato, il 5 marzo 2015, ha emesso una nuova sentenza che delinea in modo chiaro e “nuovo” la posizione giuridica del massofisioterapista. Il ricorso è stato presentato dalla Seconda Università degli Studi di Napoli contro Amedeo Cassese, per la riforma della sentenza breve del Tar Campania – n. 04825/2012 concernente il diniego della riconversione creditizia del titolo di massofisioterapista triennale con mancata iscrizione al terzo anno del corso di laurea in fisioterapia dell’ateneo.
 
La sentenza impugnata, accogliendo il ricorso proposto in primo grado da Amedeo Cassese, ha annullato il provvedimento dell’Università appellante che aveva respinto la domanda presentata dall’odierno appellato volta ad ottenere la riconversione creditizia del diploma triennale di massofisioterapista, la valutazione e la conversione dei crediti formativi e la consequenziale iscrizione al terzo anno del corso di Laurea in Fisioterapia della Seconda Università degli Studi di Napoli. Si tratta, anticipando il merito della stessa, di un elemento innovativo per la figura del massofisioterapista e fornisce un’interpretazione più completa della ratio, all’interno di un quadro giuridico variamente interpretato. Il collegio della sesta sezione ha ben evidenziato che “…non ha fondamento normativo la tesi sostenuta dall’Università secondo cui l’equipollenza prevista dal d.m. 27 luglio 2000 riguarderebbe solo i diplomi di massofisioterapista conseguiti entro il 17 marzo 1999, a seguito di corsi iniziati entro il dicembre 1995.
 
Al contrario, ai sensi dell’art. 1 del d.m. 27 luglio 2000, l’equipollenza vale per tutti i titoli di massofisioterapista conseguiti in base alla legge 19 maggio 1971, n. 403, a prescindere dalla data di conseguimento o di inizio dei corsi, cui il citato decreto non attribuisce alcuna rilevanza. Appurato che il diploma di massofisioterapista posseduto dall’originario ricorrente rappresenta titolo equipollente al diploma universitario di fisioterapista, non hanno pregio le ulteriori censure sollevate dall’Università dirette a sostenere che tale equipollenza, comunque, non varrebbe ai fini dell’accesso al corso di laurea in fisioterapia, ma ai soli fini del riconoscimento dei crediti formativi, in seguito all’eventuale superamento del test d’ingresso per accedere al corso di laurea.”
 
La tesi dell’Università, secondo i giudici, presenta profili di contraddittorietà nella misura in cui, da un lato, sembra ammettere che, superati i test di ingresso, il ricorrente possa venire ammesso al terzo anno del corso di laurea in Fisioterapia, ma, dall’altro, nega ogni tipo di validità al diploma triennale di massofisioterapista nel caso di mancato superamento del test d’ingresso. Si finisce in tal modo per subordinare la piena operatività dell’equipollenza tra i titoli ad una condizione (il superamento, appunto, dei test di ingresso) che né la legge n. 42 del 1999 né d.m. 27 luglio 2000) prendono in alcun modo in considerazione.
 
“Del resto, la ratio dei test di ingresso nelle Facoltà a numero chiuso di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264 è, in primo luogo, quella di accertare la predisposizione del candidato per le discipline oggetto dei corsi alla cui iscrizione ambisce. Tale preliminare verifica nel caso di specie appare superflua, considerato che il conseguimento del titolo di studio di massofisioterapista (in virtù soprattutto della prevista equipollenza con il diploma universitario triennale) assicura, già in sé, questa predisposizione.” I contenuti della sentenza, a nostro avviso, sono talmente chiari che non necessitano di ulteriori commenti o interpretazioni.
 
 
Direttivo Simmas
Sindacato italiano massofisioterapisti
e massaggiatori sportivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA