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Giovedì 03 SETTEMBRE 2015
Precari PA. Commissione Ue: “Direttiva europea non prevede l’obbligo di conversione in contratto a tempo indeterminato”

Da Bruxelles evidenziano in risposta ad un'interrogazione come la “limitazione della durata di contratti consecutivi a tempo determinato, come ad esempio il limite di 36 mesi previsto dalle autorità italiane, soddisfa la direttiva”. Ma la risposta non soddisfa l’eurodeputata che Forenza presenta una nuova interrogazione evidenziando come in casi analoghi si è agito diversamente. LA RISPOSTA DELLA COMMISSIONE UE

“Se la conversione in contratti a tempo indeterminato può essere ritenuta un modo efficace per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato ai sensi della clausola 5 della direttiva, la direttiva non fa obbligo di procedere a tale conversione. Una limitazione della durata di contratti consecutivi a tempo determinato, come ad esempio il limite di 36 mesi previsto dalle autorità italiane, soddisfa il disposto della direttiva, a condizione che tale limitazione sia effettivamente applicata”. Così la commissione Ue ha risposto all’interrogazione presentata lo scorso giugno dall’eurodeputata, Eleonora Forenza (L’Altra Europa con Tzipras) sulla situazione del precariato pubblico in Italia che però non ci sta e ha presentato una nuova interrogazione evidenziando come in casi analoghi vi sia stato un differente giudizio.
 
“La Commissione – si legge nella risposta all'interrogazione di giugno - è a conoscenza della situazione dei rapporti di lavoro con contratti consecutivi a tempo determinato nelle scuole pubbliche italiane che sono stati oggetto di procedure di infrazione sin dal 2010. La Commissione è anche a conoscenza delle riforme attualmente previste dal governo italiano volte a conformare la situazione alla direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. Se la conversione in contratti a tempo indeterminato può essere ritenuta un modo efficace per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato ai sensi della clausola 5 della direttiva, la direttiva non fa obbligo di procedere a tale conversione. Una limitazione della durata di contratti consecutivi a tempo determinato, come ad esempio il limite di 36 mesi previsto dalle autorità italiane, soddisfa il disposto della direttiva, a condizione che tale limitazione sia effettivamente applicata. Pertanto, la questione sollevata dall'Onorevole deputato quanto al fatto che non tutti gli insegnanti avranno diritto ad essere assunti a tempo indeterminato, non è di per sé incompatibile con la direttiva”.
 
Una risposta che però non ha soddisfatto l’eurodeputata Forenza che ha presentato una nuova interrogazione alla commissione in cui chiede “se nei confronti dell’Italia non si possa riscontrare un diverso trattamento sull’effettivo rispetto degli obblighi di recepimento della direttiva 1999/70/CE, anche alla luce delle procedure NIF 2010/20124 e NIF 2014/4231, rispetto al Gran ducato di Lussemburgo”.
"La Corte di giustizia - rileva Forenza - , ha contestato al Granducato di Lussemburgo di essere venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù della clausola 5 dell’accordo quadro, poiché non esiste, nel diritto lussemburghese, alcuna misura per prevenire il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato" e "lo Stato italiano viene a trovarsi nella stessa e identica situazione di inadempimento contestata dalla Commissione al Gran ducato di Lussemburgo".

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