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20 SETTEMBRE 2015
Orario di lavoro e direttive UE. Cosa cambia da novembre?



Gentile direttore,
sono un'infermiera di Milano e avrei un quesito da porvi riguardo i cambiamenti che ci saranno da novembre in vista del termine degli effetti della deroga alla legge 66/2003 in materia di orario di lavoro.
Il mio quesito è:
- la reperibilità è considerata orario di lavoro?
- tra uno smonto notte e un turno di reperibilità devono passare le 11 ore di riposo? e se la lavoro e quindi diventa una reperibilità attiva ho diritto al riconteggio delle 11 ore?
 
Annarita Di Lascio
Infermiera
 
 
Risponde il segretario del Nursind Andrea Bottega
 
In merito ai questi posti è opportuno fare una breve premessa.
L’istituto della pronta disponibilità o reperibilità è normato dall’art. 7 del CCNL integrativo del 20/09/2001 (“servizio di pronta disponibilità”) e dal Dlgs 8 aprile 2003, n. 66 “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/24/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”, per quanto riguarda la definizione di orario di lavoro e per i riposi giornalieri e settimanali.
 
Il Dlgs 66/2003 ha subito recentemente alcune modifiche per sanare alcune deroghe al testo originario della direttiva europea e in particolar modo si è intervenuti con l’art. 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 “disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Legge europea 20013-bis” (GU n. 261 del 10/11/2014), proprio per superare la procedura di infrazione n. 2011/4185 che interessava il personale dirigente e sanitario del SSN.
 
Nel testo dell’art. 14 citato si prevede che dal 25 novembre 2015 l’attuale comma 6-bis dell’art. 17 del dlgs 66/2003 sia abrogato:
6-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei princıpi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori. (modificato dalla legge Finanziaria 2008).
 
Quindi dal 25 novembre 2015 non saranno più possibili deroghe all’art. 7 (in attesa di vedere ciò che normerà il prossimo contratto nazionale) del dlgs 66/2003:
Art. 7
Riposo giornaliero
1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità. (modificato dal giugno 2008)
 
 
L’art. 7 quindi tratta di riposo giornaliero. Al fine di garantire il diritto alle 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore occorre fare presente che la “reperibilità” non è considerata orario di lavoro. Al proposito si distingue tra reperibilità “passiva” (l’attesa a casa della chiama in servizio per cui è previsto il ristoro del disagio attraverso una apposita indennità) e “attiva” che ha luogo nel momento in cui la chiamata in servizio dà luogo a orario di lavoro effettivo (straordinario ai sensi del comma 9 del CCNL 2001).
 
Dunque la risposta al primo quesitoè che solo la reperibilità attiva deve essere considerata orario di lavoro mentre il servizio di reperibilità non equivale all’effettiva prestazione lavorativa (Cass. N. 14288/2011, n. 27477/2008).
 
Per rispondere al secondo quesitooccorre stabilire se la reperibilità attiva (la reperibilità passiva abbiamo detto che non è da considerarsi orario di lavoro e quindi le ore in tale regine non interrompono il riposo giornaliero di 11 ore) interrompe o sospende il riposo giornaliero. Su tale tema non si riscontra giurisprudenza della Suprema Corte ma ci può aiutare la Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 5864 del 3 ottobre 2011 che tratta di “reperibilità interna” con presenza nel luogo di lavoro. La Corte richiamando la giurisprudenza europea in tema di servizio di guardia dei lavoratori in servizio presso i centri sociali precisa che i turni di reperibilità mensili, in aggiunta al turno di lavoro effettivo, spesso senza intervallo, … in violazione delle disposizioni del dlgs 66/2003 e delle direttive comunitarie poste a garanzia della protezione effettiva della salute e della sicurezza dei lavoratori.
 
A parere, dunque, dello scrivente i “regimi di pronta disponibilità” di cui l’art. 7 del dlgs 66/2003 devono intendersi di reperibilità passiva mentre per la reperibilità “attiva”, considerata orario di lavoro a tutti gli effetti, vale la tutela ivi prevista di fruizione delle 11 ore di riposo giornaliero consecutive tra un turno di lavoro e l’altro. Quindi le 11 ore di riposo vanno conteggiate dalla fine turno all’inizio della reperibilità attiva e dalla fine della reperibilità attiva all’inizio del successivo turno di lavoro.
 
Dr. Andrea Bottega 
Segretario Nazionale Nursind

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