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Giovedì 08 OTTOBRE 2015
Responsabilità professionale. Le ultime novità: linee guida valide solo se da Società scientifiche accreditate dal ministero e la responsabilità civile sarà extracontrattuale anche per i medici non dipendenti. Ecco gli emendamenti di Gelli

Ma non basta, tra gli emendamenti presentati dal relatore anche l'introduzione dell’obbligo di procedimento di conciliazione per tutte le parti, comprese le compagnie assicuratrici della struttura sanitaria e del medico, e quello in capo alla struttura di comunicare al medico l’instaurazione del giudizio risarcitorio mediante notifica nell’atto di citazione. Confermati alcuni paletti già previsti nel testo base: la struttura sanitaria potrà esercitare azione di rivalsa nella misura massima di un quinto della retribuzione. GLI EMENDAMENTI

“Sono due le principali novità nei miei emendamenti al testo sulla responsabilità professionale. La prima è prevedere che le linee guida e le buone pratiche cui il medico deve attenersi dovranno essere emanate da Società scientifiche iscritte in un apposito elenco presso il ministero della Salute, mentre oggi con il decreto Balduzzi ci si limita a parlare di linee guida e buone pratiche ‘accreditate dalla comunità scientifica’. La seconda rilevante novità è invece in ambito civilistico dove, tenendo ferma la responsabilità extracontrattuale degli operatori sanitari, ho meglio specificato che la struttura sanitaria risponderà contrattualmente pure per gli operatori di cui si dovesse avvalere anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti dalla struttura stessa. E tutto questo si applicherà anche alle prestazioni svolte in regime intramurario”.  
 
Così Federico Gelli, responsabile sanità Pd e relatore del ddl sulla responsabilità professionale in commissione Affari Sociali alla Camera ha spiegato in anteprima a Quotidiano Sanità i suoi primi emendamenti.
 
Molte le novità apportate quindi ma anche i punti fermi. Resta la doppia natura giuridica della responsabilità in ambito civilistico: extracontrattuale per gli esercenti la professione sanitaria, con inversione dell’onere della prova sul paziente e prescrizione ridotta a 5 anni; e contrattuale per le strutture sanitarie che potranno rifarsi sugli operatori sanitari sono in caso di dolo con sentenza passata in giudicato.

Ma andiamo per ordine. Come dicevamo, all’articolo 6, in tema di responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria, viene inserito il principio delle linee guida che dovranno essere adottate dalle Società scientifiche accreditate dal Ministero della Salute. Il medico, a questo punto, dovrà rispondere penalmente per aver causato lesioni personali o la morte del paziente nell’inosservanza delle linee guida sopracitate, solo in caso di dolo o colpa grave.

Quanto invece alla responsabilità civile, questa viene disciplinata dall’articolo 7. La struttura sanitaria, pubblica o privata, che si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente o non dipendenti della struttura stessa, in caso di condotte dolose o colpose risponderà ai sensi degli articoli 1218 e seguenti del codice civile (responsabilità contrattuale). Viene inoltre specificato specificato che la disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime intramurario. L’intento è quello di tutelare sia i giovani precari che tutti quegli operatori sanitari che operano nelle strutture sanitarie pur non avendo un contratto stabile.

Rispetto al testo base adottato dalla XII commissione, Gelli propone poi uno 'spacchettamento' dell'articolo 7 con l'aggiunta di un 7-bis e 7-ter: il primo disciplina l’azione di responsabilità introducendo l’obbligo di conciliazione, mentre il secondo pone l’accento sull’azione di rivalsa. L’azione di responsabilità, si spiega nel documento, può essere proposta dal paziente congiuntamente nei confronti del professionista e della struttura sanitaria o separatamente nei confronti di ciascuno di essi. Nel caso, però, di azione cumulabile sia nei confronti del professionista che del paziente, si dovrà tener ferma la doppia natura giuridica delle responsabilità a cui i due soggetti sono chiamati a rispondere: extracontrattuale per l’operatore sanitario e contrattuale per la struttura.

Viene prevista, inoltre, l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione con azione tecnica preventiva, un meccanismo già presente nell’ordinamento ma che, a parere di Gelli, “non funziona bene”. Quindi, per incentivare quest’azione di conciliazione, si obbliga tutte le parti, comprese le compagnie assicuratrici della struttura sanitaria e del medico, a questa azione tecnica preventiva che prevede la nomina di un consulente tecnico.  La mancata partecipazione di tutte le parti dinanzi al consulente tecnico d’ufficio per il tentativo di conciliazione rende inammissibile la domanda giudiziale.

Infine, come spiegato dal relatore, viene “disciplinata meglio” l’azione di rivalsa. Quest’ultima potrà essere proposta dalla struttura sanitaria soltanto in caso di dolo o colpa grave del professionista. La struttura sarà inoltre obbligata a comunicare al medico l’instaurazione del giudizio risarcitorio mediante notifica nell’atto di citazione. In caso di omissione o incompletezza della comunicazione verrà preclusa l’ammissibilità del giudizio di rivalsa. In questo caso, la struttura sarà direttamente responsabile nel giudizio di responsabilità amministrativa instaurato dalla Corte dei conti.

Se poi il professionista è stato riconosciuto responsabile del fatto illecito con sentenza passata in giudicato, ma senza che sia stato definito il grado della colpa, quest’ultima dovrà essere accertata nell’azione di rivalsa. Confermati alcuni paletti già previsti nel testo base: la struttura sanitaria potrà esercitare azione di rivalsa nella misura massima di un quinto della retribuzione e fino al recupero dell’intera somma. Per finire, l’esercizio dell’azione erariale da parte della procura presso la Corte dei conti preclude o, se iniziato, rende improseguibile il giudizio di rivalsa in sede civile introdotto dalla struttura sanitaria.
 
Giovanni Rodriquez

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