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Giovedì 12 NOVEMBRE 2015
Responsabilità professionale. Slow medicine: “Rischioso affidare il ruolo di ‘giudice’ solamente alle linee guida”. Cambiare art.6

Così Slow Medicine in una lettera aperta indirizzata al relatore del disegno di legge in commissione Affari Sociali, Federico Gelli (Pd), alla presidente della commissione Sanità del Senato, Emilia Grazia De Biasi (Pd) e alla capogruppo Pd della stessa commissione Nerina Dirindin. "La dizione 'linee guida definite dalla comunità scientifica', sia più rispettosa della complessità che caratterizza l’odierna conoscenza scientifica".

"Abbiamo recentemente preso visione di alcuni emendamenti proposti al testo del disegno di legge 'Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario', a tale riguardo Slow Medicine desidera segnalare un’importante incongruenza che potrebbe avere pesanti ripercussioni negative sulla valutazione del comportamento dei professionisti. Nell’art. 6 del testo, infatti, si precisa che 'le prestazioni sanitarie erogate con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, eseguite da esercenti le professioni sanitarie, con il consenso informato del paziente salvo i casi stabiliti dalla legge, tenuto conto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida di cui al secondo periodo, non costituiscono offese all’integrità psico-fisica. Tali linee guida sono adottate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco, istituito con decreto del Ministro della salute”. Così Slow medicine, in una lettera aperta inviata al relatore del testo in commissione Afffari Sociali alla Camera, Federico Gelli (Pd), alla presidente della commissione Sanità del Senato, Emilia Grazia De Biasi (Pd) e alla capogruppo Pd della stessa commissione Nerina Dirindin, interviene sul ddl sulla responsabilità professionale e, più in particolare, sulla nuova proposta di modifica della responsabilità penale dei medici attualmente in discussione.

A questo proposito Slow Medicine sottolinea come, in caso di contenzioso, "affidare il ruolo di 'giudice' solamente alle linee guida definite dalle Società Scientifiche sia rischioso" per tante ragioni, quali, per esempio:
• il reperimento di indicazioni contrastanti da parte di Società Scientifiche afferenti alla medesima disciplina;
• il fatto che l'applicazione standardizzata e automatica delle raccomandazioni può non essere appropriata in uno specifico caso clinico;
• la difficoltà di individuazione di linee guida specifiche per tutte le possibili casistiche cliniche;
• i possibili ritardi nell’aggiornamento delle linee guida che, tenuto conto dei continui progressi scientifici, potrebbero rilevarsi obsolete o parzialmente superate dalle nuove conoscenze disponibili;
• la presenza di possibili conflitti d’interesse negli estensori delle linee guida, assai difficili sia da escludere sia da scoprire;
• l'esistenza di autorevoli linee guida prodotte o commissionate da enti governativi;
• l’esclusione dalla valutazione dell’apporto diretto di fonti bibliografiche autorevoli o di raccomandazioni definite da qualificati Istituti scientifici o da Agenzie Nazionali e Internazionali di Technology Assessment.

"Per i motivi sommariamente esposti, senza nulla togliere all’importante contributo che le Società scientifiche possono assicurare al processo di definizione delle linee guida, Slow Medicine ritiene che la dizione 'linee guida definite dalla comunità scientifica', sia più rispettosa della complessità che caratterizza l’odierna conoscenza scientifica e dei problemi connessi alla sua trasferibilità nella pratica professionale. In tal modo - conclude la lettera - si dovrebbe garantire, peraltro, la libera circolazione delle idee all’interno dell’intera “comunità scientifica” (in cui ovviamente grande rilievo assumono anche le Società scientifiche), ma senza preventivamente escludere dal processo di valutazione gran parte del mondo scientifico".

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