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Giovedì 26 NOVEMBRE 2015
Radiologia. Consiglio di Stato ribalta sentenza del Tar Friuli che aveva annullato nuovi protocolli dell'azienda

In primo grado il Tar aveva dato ragione ai medici radiologi che lamentavano come i nuovi protocolli adottati dall'azienda ospedaliera fossero lesivi delle loro competenze. Ma il Tar aveva negato ai tecnici di radiologia la qualifica di parte controinteressata nel procedimento. Un aspetto evidenziato dal Consiglio di Stato che ha quindi accolto il ricorso presentato dall'Asl e annulato la sentenza che dava ragione ai camici bianchi. LA SENTENZA

“Ai tecnici sanitari di radiologia dipendenti dell’Azienda dev’essere riconosciuta la qualifica di controinteressati” perché da un lato “vantano un interesse alla conservazione dell’assetto organizzativo configurato dal Protocollo e dalla Procedura generale nella misura in cui ad essi sono riservate attività e responsabilità che li qualificano professionalmente ed alle quali restano certamente connessi vantaggi retributivi e per l’altro gli stessi erano agevolmente individuabili come controinteressati avendo partecipato al gruppo di lavoro incaricato di redigere il testo della procedura generale”.
 
Così il Consiglio di Stato nella sentenza che ha ribaltato la decisione del Tar del Friuli (che aveva negato ai tecnici radiologi la qualifica di controinteressati) con sentenza aveva accolto il ricorso del Sindacato Snr e da alcuni medici radiologi in servizio presso l’azienda ospedaliera Santa Maria degli Angeli di Pordenone avverso il decreto con cui il Dg aveva adottato il “Protocollo per la telegestione degli esami radiografici convenzionali e Tc senza Mdc in regime di elezione e d’urgenza” nonché la “Procedura generale per gli esami di diagnostica per immagini con impiego di radiazioni ionizzanti”. Il Tar aveva infatti giudicato gli atti lesivi delle prerogative riservate dalla legge ai medici radiologi.
 
Contro la decisione si è poi opposta l’Asl 5 Friuli Occidentale insistendo nel sostenere l’inammissibilità del ricorso di primo grado per non essere stato notificato ad almeno uno dei controinteressati, identificati nei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dell’Azienda. E oggi la sentenza del Consiglio di Stato che accoglie la tesi della Asl.
 
L.F.

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