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Giovedì 03 DICEMBRE 2015
Stabilità. Bene il monitoraggio degli ospedali “in rosso”. Ma il Piano di rientro deve durare almeno 5 anni per non scaricarne gli effetti a danno dei cittadini

L’esperienza dei piani di rientro regionali, di durata triennale, prorogati di tre anni in tre anni, ha ampiamente dimostrato che un’azione di rientro dal deficit, per essere davvero efficace, va programmata ab initio, con una durata temporale adeguata, per non essere scaricata, in termine di mal funzionamento del sistema, sui cittadini. le riserve di Federsanità Anci e Fiaso in un documento inviato a Governo e Parlamento

Credo sia necessario tornare nuovamente su una delicata tematica interna al disegno di “legge di stabilità 2016” attualmente all’esame della Camera, già da me affrontata sulle pagine di QS unitamente e in consonanza con il Prof. Giuseppe Novelli, Rettore dell’Università Tor Vergata e Presidente della Fondazione Policlinico Tor Vergata.
 
L’argomento è quello della innovativa disciplina dei “piani di rientro” aziendali attualmente contenuta, in particolare, nei commi da 289 a 306 dell’articolo 1 del disegno di legge così come riformulato a seguito del maxiemendamento approvato in Senato.
 
Tali previsioni, come noto, oltre a  rafforzare gli attuali obblighi di trasparenza dei dati di bilancio in capo alle aziende del SSN,   prevedono l’attivazione di un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità e  introducono l'obbligo di adozione e di attuazione di un piano di rientro aziendale, della durata massima di  tre anni, per gli enti che presentino un determinato disavanzo “pari o superiore al 10 per cento dei medesimi ricavi o pari, in valore assoluto, ad almeno 10 milioni di euro ” o che non rispettino i suddetti parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.
 
La disciplina è incentrata sulla previsione della decadenza “automatica”del direttore generale contemplata -  oltre che, ovviamente, in caso di mancata approvazione del piano di rientro da parte dell’ente interessato - anche in caso di esito negativo dellaverifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano di rientro.
 
Si premette che appare assolutamente condivisibile l’introduzione, a livello di principio generale di legge statale, dell’obbligo di uno specifico piano di rientro “aziendale per quegli enti del SSR che riportano gravi indici di criticità organizzativa: questo è sicuramente uno strumento ulteriore a disposizione del governo regionale per il rafforzamento della propria capacità di razionalizzazione  del sistema.
 
Altrettanto apprezzabile è il fatto che si conferisca  determinante rilievo e dignità, oltre che ai consueti elementi  d’ordine strettamente economico-finanziario (squilibrio di bilancio), anche ai profili connessi alla performance prestazionale e all’appropriatezza organizzativa: il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure è, infatti, comunque, di per sé -  indipendentemente, cioè,  dalla eventuale  “tenuta” economica finanziaria -  causa di decadenza del direttore generale.
 
Tali apprezzamenti sono ampiamente riportati in un recente documento condiviso da Federsanità-ANCI e FIASO, trasmesso all’attenzione degli organi parlamentari e ministeriali.
 
Nello stesso documento sono tuttavia richiamate alcune criticità riconducibili allo stesso disegno di legge.
 
In tal senso, si devono evidenziare alcune riserve, in termini più generali, in ordine a una opzione legislativa che, a presidio di meccanismi di valutazione delle responsabilità di profilo gestionale, ricorre comunque al meccanismo della decadenza automatica del direttore generale: qualsiasi procedimento di valutazione della performance manageriale dovrebbe in realtà sempre garantire idonei spazi di discrezionalità  sia in fase valutativa, sia in fase di determinazione della misura conclusiva del controllo. Tale criticità è ancor più evidente - anche in prospettiva di eventuali profili di illegittimità costituzionale della previsione di legge - se si considera che la clausola di risoluzione automatica è innestata ex lege in rapporti contrattuali già vigenti tra le parti.
 
Discutibile è, altresì, come già in precedente occasione accennato, l’asimmetria tra i tempi e le modalità della decadenza del direttore generale rispetto ai tempi e alle modalità di valutazione dei risultati dei dirigenti apicali di stretta afferenza alla direzione generale così come attualmente configurati dai CCNL di riferimento, con il rischio di un possibile depotenziamento della efficacia ed incisività dell’azione di governo del direttore generale nei confronti di tali dirigenti. Per rimuovere un responsabile di struttura inadeguato ci vogliono due valutazioni negative e, quindi, di fatto, più di due anni.
 
Ma, in realtà, ciò che desta profonda perplessità, come ribadito nel citato documento  Federsanità-ANCI e FIASO, è, dal punto di vista della concreta efficacia operativa, il “combinato disposto” della ristrettezza della “durata” del piano di rientro - al momento legislativamente, prevista, senza eccezioni, fino ad un massimodi soli tre anni -  con il meccanismo della “decadenza automatica” del direttore generale per il caso di esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del piano.
 
Tale durata appare riduttiva soprattutto con riguardo a quelle realtà aziendali che storicamente  scontano un passato gestionale di particolare gravità, con deficit che, ben oltre la misura del 10% dei ricavi, risultano oggettivamente non “aggredibili” con piani di rientro aziendali di così limitata portata temporale, con il rischio  di riprodurre a livello aziendale una pericolosa e drastica metodologia di tagli lineari indiscriminati che si rifletterebbero sulla tenuta complessiva dell’offerta sanitaria dell’azienda.
 
Specificamente per tali realtà di estrema criticità storica, che indubbiamente ancora sono presenti sul territorio, tale previsione rischia di portare al paradosso di rendere praticamente impossibile il reperimento di un’adeguata professionalità disposta ad assumere un incarico di direzione dell’azienda a fronte di una pressoché certa decadenza automatica già in esito al primo anno di gestione.
 
L’esperienza dei piani di rientro regionali, di durata triennale, prorogati di tre anni in tre anni, ha ampiamente dimostrato che un’azione di rientro dal deficit, per essere davvero efficace, va programmata ab initio, con una durata temporale adeguata, per non essere scaricata, in termine di mal funzionamento del sistema, sui cittadini.
 
Un ulteriore elemento di preoccupazione è riferibile infine alla circostanza che, allo stato, nessuno specifico e strutturato parametro sostanziale, di rango legislativo, è previsto circa i criteri che dovranno essere utilizzati da tali enti per la definizione del piano di rientro.
 
Così come suggerito nello stesso documento Federsanità-ANCI e FIASO, è pertanto necessario considerare, in via generale, la possibilità di reintrodurre, nella trama del disegno di legge, un sistema di valutazione delle performance dei direttori generali improntato a criteri di oggettiva discrezionalità, pur presidiato da vincoli e predeterminazioni stringenti, al fine di dar comunque conto ed evidenza alle eventuali criticità di contesto sopravvenute nel corso del rapporto.
 
Sempre in prospettiva generale appare altresì necessaria un’adeguata implementazione già a livello legislativo dei vincoli e criteri sostanziali nella predisposizione dei piani di rientro da parte delle aziende, non riservando tale intervento esclusivamente alle sole linee guida previste dal comma 294 del disegno di legge.
 
Tuttavia, ciò che, alla luce delle considerazioni sopra riportate, appare ineludibile, qualora rimanesse inalterata la complessiva trama del disegno di legge, è sicuramente   l’immediata estensione del limite temporale di vigenza del piano di rientro nella misura di almeno cinque anni, così come, peraltro, già autorevolmente evidenziato in tal senso in sede di lavori al Senato.
 
Al riguardo, in via subordinata, sarebbe anche ipotizzabile, sebbene con difficoltà di trasposizione normativa,  un’eventualeopzione interna di possibile diversificazione della durata del piano - comunque entro detta misura massima di cinque anni -  a seconda e in proporzione di predefiniti e graduati “scaglioni” di  deficit di partenza superiori alla  soglia iniziale già definita dal disegno di legge quale presupposto per la stessa adozione del piano (deficit “pari al 10 per cento dei medesimi ricavi o pari, in valore assoluto, ad almeno 10 milioni di euro).
 
Tiziana Frittelli
Vice presidente Federsanità Anci

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