quotidianosanità.it

stampa | chiudi


Giovedì 03 DICEMBRE 2015
Responsabilità professionale. Così il chiururgo cade dalla “padella” alla “brace”



Gentile direttore,
mi permetto di intervenire nuovamente nell'interessante dibattito inerente la proposta di legge Gelli e concordo pienamente con il giurista Benci e con il Magistrato Lepre. A mio avviso con questo DDL il chirurgo cade dalla “padella alla brace” e sarà ulteriormente intrappolato in un groviglio di leggi, in un paese che ne ha fin troppe e spesso inattuabili.

Da un recente sondaggio di febbraio 2015 (Heary,Neurosurgery,2015;76,2:2015) emerge che il 40% dei neuro-chirurghi statunitensi sta pensando di ritirarsi dall'attività medica,l'80% prescrive esami solo per motivi difensivi e circa ¼ aveva già interrotto la carriera chirurgica,al momento del sondaggio!!! d
Politici,Giuristi vi esorto a “darvi una mossa ed in fretta” ,dato che gli Stati Uniti anticipano di 5-6 anni quello che succederà in Italia ed è ormai un dato di fatto che,purtroppo, nelle scuole di specializzazione chirurgiche italiane il numero di iscritti sia in calo e non si ricoprano più i posti vacanti nei vari reparti( vedi Corriere della sera dell'8 novembre 2015 ), mentre le attese dei cittadini verso l'efficacia della chirurgia superano ogni ragionevole evidenza.
Ricordo agli “uomini di legge” che,oramai per evitare sequele medico-legali,gran parte dei chirurghi non praticano più una medicina solo difensiva,ma bensì associano una medicina astensionistica. Mi spiego,io chirurgo mi astengo dall'operare casi difficili o problematici e,se è vero che anche questo comportamento è punibile,però è altrettanto vero che mi crea indubbiamente meno problematiche che una denuncia per malpractice.

Infatti,da un sondaggio commissionato, a ottobre 2015, dal Collegio Italiano dei Chirurghi (Cic) per testare quanto il rischio di un contenzioso legale, influenzi le scelte comportamentali del chirurgo;emerge che il contenzioso medico legale condiziona lo stato d'animo del 62% dei chirurghi ed influenza per il 70% circa, sia le scelte terapeutiche, sia l'iter diagnostico. E allora come la mettiamo? Il danno alla categoria medica è già stato fatto ed a mio avviso non è più recuperabile,per quanti decreti leggi vengano emanati.
 
Negli anni ho ascoltato numerosi dibattiti e convegni sulla Rc professionale,a cui si aggiungono altrettanti sfoghi di colleghi perseguitati da lunghe liti temerariamente intraprese 5-10 anni prima che li hanno costretti a modificare l'approccio chirurgico. Ho assistito al moltiplicarsi delle cause nei confronti della mia categoria,spesso alimentate da campagne mediatiche di discredito. Ho incontrato numerosissimi chirurghi che, preoccupati per le cause in essere,non eseguono più interventi “problematici/sperimentali”. Ci sarà una spiegazione se 30.000 persone hanno letto le mie modestissime righe e se sia stata lanciata una petizione che ha già raccolto 800 adesioni sul malessere della classe medica?
 
Queste firme dimostrano che la nostra categoria ha raggiunto il limite tollerabile di umana sopportazione ed un chirurgo che entra in sala operatoria con la paura è un chirurgo pericoloso per sé e per gli altri.

Io non sono depositaria di soluzioni salvifiche,semplicemente sottopongo ulteriori proposte al dibattito:
1) eliminare il criterio di presunzione di colpa e limitare il concetto di colpa medica all'errore medico inescusabile, come è definita quella che regolamenta i casi di responsabilità dei magistrati (Art.3,legge 117 del 1988!!!),escludendo l'evento imprevedibile , la complicanza,il caso fortuito e la causa ignota. I giuristi ci eccepiscono che ciò è incostituzionale in quanto contrasta con l'art. 3,art. 24 e art.32 della costituzione? Bene,avete ragione,ma qualcuno mi spieghi perchè la norma vige per i magistrati!!!! (Responsabilità del medico. Siamo figli di un Dio minore? )
 
2) prevedere cause di esonero di responsabilità per i medici nel caso il danno derivi da una causa ignota e nel caso in cui si dimostri che la "complicanza" intra o post-operatoria è dipesa da fattori non previsti e non prevedibili/prevenibili. Distinguere tra errore e complicanza.
 
3) configurare la responsabilità dei medici come responsabilità di natura extracontrattuale (2043 c.c.) e, per l'effetto, ridurre il termine di prescrizione a 5 anni per i medici,anche per i liberi professionisti; mantenendo il termine di 10 anni quale responsabilità contrattuale unicamente per le strutture sanitarie (art. 2946 c.c.);
 
4) la prescrizione può essere interrotta solo dalla proposizione della domanda giudiziale (e non sarebbe più sufficiente la sola lettera R/R);
 
5) costituire obbligatoriamente presso le strutture sanitarie ospedaliere unità operative di Risk Management in cui siano presenti obbligatoriamente chirurghi della branca oggetto del contendere, anche per la gestione del semplice reclamo e non solo per gestire l'errore medico;
 
6) obbligatorietà per il paziente al momento di introdurre la causa giudiziaria di depositare, assieme all'atto introduttivo, una consulenza tecnica di parte redatta oltre che da un medico di medicina legale anche da uno specialista nel ramo oggetto del contendere,con una esperienza pari o superiore al medico incriminato/indagato.
In caso di contenzioso giudiziario deve venire obbligatoriamente nominato in sede di CTU assieme ad uno specialista in Medicina legale anche uno specialista del ramo (art. 62 del codice deontologico) e l'oggetto della causa deve essere limitato a quello descritto nell'atto introduttivo e non può essere ampliato nel corso della vertenza giudiziaria.
 
7) prevedere una tabella univoca nazionale sulla base della quale stabilire il calcolo del risarcimento danni e prevedere che le pregresse condizioni di salute possano giustificare un abbattimento del danno;prevedere un massimale,con particolare riferimento al danno morale del congiunto che in Italia è sproporzionato rispetto agli standard europei
 
8) analogamente a quanto previsto nel D.L. all'art. 41 in materia di appalti, si chiede che all'art. 96 terzo comma del cpc,sia aggiunto un ulteriore comma che preveda, in caso di abuso del processo o nel caso la parte soccombente abbia agito con mala fede "per le controversie in materia di responsabilità medica, che la sanzione debba essere calcolata fino al 50% della somma richiesta dal paziente a titolo di risarcimento del danno";
oppure,
 
9) in caso di denunce/querele manifestamente infondate riconoscere AUTOMATICAMENTE il carattere temerario della lite (art. 96 comma 3 del cpc,anche in caso di soccombenza parziale),condannando il querelante al pagamento di una sanzione pecuniaria in aggiunta all'indennizzo che andrebbe ad incrementare il fondo di garanzia istituito dal Dl Balduzzi e mai attuato.

Mi spiace dirlo ma ormai la medicina è una nave senza nocchiero che sta andando alla deriva con il rischio di schiantarsi sulle rocce del contenzioso medico-legale. In qualità di chirurgo che esercita da 27 anni mi permetto di affermare che siamo lontanissimi dal concetto ippocratico del medico che agisce seguendo scienza e coscienza. La sottoscritta,oramai si attiene quasi esclusivamente all'ultima sentenza della Corte di Cassazione in ambito di RC professionale medica, con buona pace del Giuramento Ippocratico.
E' triste,ma è la realtà dei fatti!

Feyman affermava:”La scienza è fatta di errori che è utile fare perchè,di volta in volta, ti portano alla verità!”...e non per niente la medicina non è una scienza, ma un'arte....l'ars medica!!

Dr. ssa Mirka Cocconcelli
Chirurgo ortopedico
Bologna 

© RIPRODUZIONE RISERVATA