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Venerdì 04 DICEMBRE 2015
Ecco perché lo psichiatra non può essere responsabile delle azioni commesse dai suoi pazienti



Gentile Direttore,
suscita particolare apprensione la notizia dell'accusa di omicidio colposo mossa allo psichiatra per un delitto commesso da un paziente in cura ed ospite di una struttura residenziale. Infatti, la procura di Pistoia ha accusato di omicidio colposo lo psichiatra a seguito dell’ assassinio avvenuto il 17 gennaio 2014 in una casa famiglia, dove un paziente uccise il compagno di stanza.

Un fatto molto grave, che insieme all'umana pietà e ad un pensiero solidale per la vittima e per tutti coloro che sono coinvolti, richiede alcune riflessioni. La base giuridica dell'accusa è data dall'art 40 del c.p. 2 comma ("Non prevenire un fatto che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a causarlo") che pone a carico del medico la c.d. "posizione di garanzia".

Mentre da più parti vengono fatti sforzi per ridurre il contenzioso giudiziario e la medicina difensiva, attribuire al medico la posizione di garanzia risulta assai pericoloso. Per tutti i medici: perché la posizione di garanzia potrebbe coinvolgere il medico cardiologo nell'incidente stradale provocato dal paziente per un improvviso arresto cardiaco o per un'aritmia ecc. o ancora l'endocrinologo nell'incidente sul lavoro causato da un paziente diabetico scompensato e di conseguenza in una condizione di delirium, e infine il medico di medicina generale nell'incidente causato dal soggetto che la sera prima ha assunto un ipnotico prescritto dal medico.

Lo psichiatra non può essere responsabile per le azioni commesse dai pazienti in cura. Per diversi motivi:

a) giuridici: relativi alla capacità di intendere e volere, nonché di agire che la maggior parte dei pazienti possiede ed anche a fronte di fatti reato l'incapacità d'intendere e volere deve essere dimostrata in modo circostanziato non potendosi escludere che il fatto derivi da una libera scelta consapevole;

 b) mediante metodi scientifici non vi è la possibilità di prevedere i comportamenti umani (se ciò fosse possibile perché non applicarlo anche ad altre condotte?), non vi è la capacità di prevenire comportamenti aggressivi auto o eterodiretti. Si possono solo valutare i fattori di rischio, precipitanti e di protezione. Il soggetto può non essere pericoloso ma diventarlo dopo l'assunzione di sostanze (alcool o cocaina ad esempio).

Quindi si tratta di condizioni non inscritte solo nella patologia o negli aspetti biologici ma dipendenti da molteplici fattori psicologici, relazionali, sociali ed economici (ad esempio un paziente tossicodipendente in astinenza può commettere un reato per procurarsi il denaro per la dose mentre non fa assolutamente nulla se ha la dose). Ne consegue che la pericolosità non è una condizione statica ma dinamica e correlata con una molteplicità di fattori, relazioni variabili nel tempo/spazio;

 c) la nozione di pericolosità sociale presunta (ex art. 204 del c.p.) per malattia mentale è stata abolita; la legge 180/78 (poi 833/78)supera la nozione di "pericolosità a sé e agli altri" a favore di un modello di cura diverso basato sul consenso, la responsabilità, la territorialità e quindi limita il ricorso ai trattamenti sanitari obbligatori ospedalieri alle sole condizioni urgenti, di rifiuto delle cure e nell'impossibilità di attuare adeguati e tempestivi interventi terapeutici nel territorio;

 d) la legge 81/2014 che ha previsto la chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG)per il soggetto autore di reati e prosciolto per infermità mentale, considera residuali le misure di sicurezza detentive a favore di quelle non detentive (libertà vigilata) dando la netta priorità alla cura di queste persone nei servizi del dipartimento di salute mentale.

I progetti vengono formulati dai servizi di salute mentale e "validati" dai magistrati. La stessa durata della misura di sicurezza non può superare la durata massima della pena prevista per il reato commesso. Al paziente sono attribuiti diritti e doveri.

I professionisti fanno quanto possibile, sia per curare le persone  sia per sensibilizzare i contesti. E un maggiore impegno della società potrebbe aiutare a ridurre povertà, stigma, emarginazione e  abbandono. E pur con tutte le cure, nessuno però ha il potere della veggenza. Non viene chiesto alle forze dell'ordine, ai magistrati nei confronti del soggetto autore di reato e a rischio di recidiva. La responsabilità è personale, anche per la persona con disturbi mentali. Questo va detto specie in questa fase di superamento degli OPG e di creazione della rete delle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) dove è essenziale un metodo condiviso tra magistrati, psichiatri e comunità sociale, per prevenire e gestire gli inevitabili rischi e attuare i programmi terapeutici e riabilitativi formulati secondo criteri tecnici e scientifici. In questo occorre tenere sempre conto della mancanza di certezze assolute e della frequente incertezza e del dubbio insito nelle pratiche psichiatriche e sociali che vanno viste ex ante mentre è troppo facile farlo ex post, magari dopo un grave incidente.

Quindi il modello di cura adottato in Italia è fondato su precise leggi, requisiti e strutture e non può assumere caratteristiche custodialistiche. Chiedere questo al singolo medico, cioè di essere in grado con strumenti tecnici e scientifici di predire e prevenire i comportamenti umani significa attribuirgli un compito umanamente impossibile.

Quindi piena solidarietà umana e professionale al Dr. De Luca con piena fiducia nella magistratura. Infine, non vi è attività umana che non possa essere migliorata, facciamolo insieme senza la ricerca di scorciatoie e capri espiatori.

Pietro Pellegrini
Direttore del Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale Dipendenze Patologiche Ausl di Parma

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