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Martedì 15 DICEMBRE 2015
Demansionamento e Codice Ipasvi. Non facciamo confusione



Gentile Direttore,
premesso di ritenere che un professionista sanitario infermiere non possa essere limitato nello svolgimento delle sue funzioni dalla carenza di personale di supporto che l’organizzazione del lavoro non riesce a tamponare e risolvere.
 
Che non siano accettabili un demansionamento ed una dequalificazione “istituzionalizzati”, quando cioè le aziende decidono di rimediare alla carenza di personale addetto a compiti esecutivi ricorrendovi anche indirettamente, ed in maniera subdola, adibendo forzatamente a incombenze esecutive e ancillari e privando di quell'autonomia funzionale che dovrebbe, invece, caratterizzarne il ruolo infermieristico.
 
Che un'organizzazione del lavoro rispettosa delle autonome funzioni di tutte le figure professionali sanitarie intellettuali dovrebbe infatti imporre di non ammettere gli infermieri all’esecuzione di competenze previste per altri operatori limitandone fortemente, se non escluderne, lo svolgimento.
 
E, infine, che la costrizione diretta o indiretta a svolgere mansioni inferiori e, contestualmente, lo svuotamento delle competenze che qualificano la professione infermieristica, sono da considerarsi atti lesivi del diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della propria personalità nel luogo di lavoro.
 
La pubblicazione sul suo giornale di un commento del giurista Luca Benci a proposito di una sentenza per “presunto” demansionamento da una parte e di indiretta ma altrettanto “fantasiosa” chiamata di complicità in tale contesto dell’Ente di Diritto Pubblico Ipasvi dall’altra, è da spunto per una riflessione che possa re-indirizzare il tiro proposto.
 
E’ innanzitutto fuorviante far passare il messaggio che la sentenza richiamata avrebbe avuto altro esito in assenza di una enunciazione differente o completamente assente del precetto di cui all’art. 49 chiamato in causa, che peraltro si deve leggere con il combinato disposto di tutto il Codice Deontologico, del profilo professionale, ect, ect.
 
Assegnare, inoltre, al periodo temporale che ruota intorno al Jobs Act la madre di tutte le trattazioni nelle aule di un tribunale della questione pro o contro, non trova corrispondenza nella sequenza delle sentenze in materia pronunciate negli anni e da almeno due lustri a questa parte.
 
E, infine, da leggersi come una contraddizione assegnare al Jobs Act stesso una sorta di primogenitura di demansionamento legalizzato salvo poi enfatizzare un altro star up al ruolo di precetti interni alla professione infermieristica per il tramite del Codice di cui è dotata.
 
Chiariamoci le idee, senza voli pindarici:
1) cosa c’entri l’Ipasvi con il Jobs Act? Riferita alla tematica in trattazione una cosa escluderebbe comunque l’altra;
2) come si possa sostenere che il demansionamento tragga senso dall’art. 49 del CDI nel momento in cui ne consegue piuttosto la concreta attuazione della possibilità di contestarne il ricorso?
3) Che utilità può essere apprezzata da una sentenza che (per fatti che nulla hanno a che vedere con il solo stralcio dell’art. 49 nega quanto chiamata a sostenere?
 
La sponda, prontamente raccolta da terzi, sulla bontà del ragionamento del dr. Benci, evita di toccare un aspetto non meno significativo e dirompente: il “demansionamento contrattualizzato” di cui all’art. 28/1995 CCNL Comparto Sanità, che nasce decenni prima del Governo Renzi.
 
Sulle conclusioni proposte, “le ipotesi demansionanti” all’interno dei Ccnl, è da dire che sono reperti di archeologia contrattuale, essendo trascorsi ormai 20 anni dal loro istituto. Farle passare come novità assoluta, anche qui, non è comprensibile.
 
Agli attuali sostenitori della lotta (solo verbale a spesso a vuoto, ndr) al demansionamento strutturato e i depositari del percorso giuridico per la soluzione del sistema di sfruttamento “mansionariale e dell’agire per compiti” è da ricordare chela questione esige di essere trattata senza falsi storici, ed è quindi da invitare chi si dedica (in alcuni frangenti senza “apparente” cognizione di causa) alla contestualizzazione, all’interpretazione e alla contestazione dell’art. 49 del Codice Deontologico ad attivarsi, piuttosto, per la revisione delle gabole  di cui all’art. 11 Obblighi del Dipendente ex art. 28 lettera h) “eseguire le disposizioni inerenti all’espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che la disposizione sia palesemente illegittima, il dipendente è tenuto a farne immediata e motivata contestazione a chi l’ha impartita, dichiarandone le ragioni; se la disposizione è rinnovata per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione, salvo che la disposizione stessa sia vietata dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo”.
 
Ne consegue che l’assunto per il cui l’art. 49 del Codice di Deontologia Infermieristica istituzionalizza il demansionamento o che addirittura funga un apripista per assegnare mansioni inferiori al professionista, è una forzatura.
 
L’art. 49 del CDI è, piuttosto, di autorevole e notevole impatto sull’autonomia professionale ed intellettuale e per il governo dell’organizzazione del lavoro, anche rispetto al citato art. 28 Comparto Sanità.
 
Contro il demansionamento, e la non meno marginale dequalificazione, è necessario che ogni infermiere inizi a valutare i propri atti, comprenderne le conseguenze, agire nell’osservanza della legge, in autonomia, con libertà, sempre maggiore impegno e consapevolezza, in quanto requisiti fondamentali per raggiungere una maggiore considerazione del proprio ruolo sociale e professionale, delle proprie competenze e abilità, edella capacità di assumersi responsabilità anche nell’opporsi alle compensazioni e da chiunque richieste.
 
Ma davvero vorrebbero far passare che il demansionamento nasce e/o si legittima dagli spunti  dell’art. 49, che a prenderne bene atto dedica opportunità inequivocabili e tangibili per arginarlo?
 
Una parte rilevante di “concorso in demansionamento” potrebbe essere costituita proprio dagli infermieri, se e quando variabile inoperosa: 1) dal piano di nursing alla gestione e coordinamento del personale di supporto; 2) dal documentare correttamente l’esercizio professionale e le attività sanitarie e assistenziali; 3) al permettere a molti dei ns. colleghi, segnalandolo all’istituzione di riferimento, di sorvolare, o foss’anche occultare, su evidenze, contesti, fattispecie che meriterebbero ben altra attenzione; 4) dal rispettare pretendendo rispetto; 5) dal consentire di essere confusi nel calderone degli omologati-omologabili con chiunque che non sia un “camice bianco”.
 
Questi punti, se correttamente governati, potrebbero incidere in modo significativo ed esponenziale sulla difesa e sulla promozione delconcetto di autonomia professionale infermieristica:“nello svolgimento di una funzione, essere indipendenti da controlli e fattori esterni”, e che si sposa con la capacità di cogliere le condizioni che consentono, di fronte a particolari problemi, di rivedere i propri modi di pensare e di rappresentare i percorsi di azione.
 
Nell’infermiere demansionato sia “a sua insaputa” che “ad orologeria”  o“a prescindere” non vi è spesso traccia del governo di quanto sopra appena espresso.
 
Ammettendo di richiamare l’art. 49 del Codice di Deontologia Infermieristica, altri rilievi potrebbero essere mossi contro coloro che usano-abusano di disposizioni di servizio contrarie al buon senso prima e alle norme poi, ed un ragionamento prima o poi sarà da avviare anche sugli esercenti le professioni infermieristiche se consentono di “farsi consapevolmente utilizzare per competenze improprie”. Carenze strutturali, di sistema, di mentalità, di personalità, di coraggio, sono qualità che vengono a mancare e da ricercare prima in noi stessi e poi negli altri.
 
Sul come documentare e segnalare tale contesto, come potersi rifiutare di eseguire un ordine di servizio, come assumerci la responsabilità di creare disservizio, come creare la rete di protezione adeguata per non restare impigliati nei pressioni e negli spauracchi a “subire” per evitare contestazioni disciplinari o valutazioni negative che poi andranno ad incidere sulla progressione economica, ci sarà da lavorare, ed il Collegio Ipasvi del quale sono presidente, sulla questione sta sul pezzo, vigila, agisce.
 
Resta comunque il dilemma centrale, e cioè se l’infermiere in senso lato abbia davvero interesse e intenzione di agire egli stesso prima degli altri per vedersi riconosciuto per l’autorevolezza del ruolo e della funzione ricoperta. Senza questa assunzione di responsabilità, la questione è destinata a restare cristallizzata per gli anni e per le generazioni professionali a venire.
 
Bene ha fatto l’infermiere a ricorrere contro la disposizione aziendale, ma è “l’onere della prova” ad averlo inchiodato sino a farlo cedere in giudizio, e non certo la vigenza dell’art. 49 tanto stigmatizzato strumentalmente.
 
Posso certamente concludere che di attendere una sentenza per comprendere quando un contesto sia o non sia demansionante non se ne avvertiva ne l’urgenza ne la necessità, essendo ben chiari i limiti e gli ambiti dell’organizzazione e delle disposizioni che concorrono a realizzarla.     
 
Ritengo, infine, non spendibile e addirittura controproducente soffermarsi su uno stralcio dal complessivo Codice di Deontologia Infermieristica a fronte dell’evidenza che dalla sentenza emerge con chiarezza: l’oggetto del contendere non era da considerarsi tale.                                 
 
Graziano Lebiu
Carbonia Iglesias, Infermiere Forense

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