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10 GENNAIO 2016
Massofisioterapisti. Tar Catania: “Diploma triennale non è automaticamente equivalente a laurea in fisioterapia”

I giudici hanno respinto il ricorso presentato da un tecnico massofisioterapista contro l’Università di Catania che aveva respinto l’istanza di riconversione creditizia e l’iscrizione direttamente al terzo anno del Corso di Laurea in Fisioterapia dell’Ateneo, con dispensa dal relativo test di ammissione. LA SENTENZA

"Il diploma di massaggiatore massofisioterapista triennale conseguito, ai sensi della l. n. 403/1971, dal ricorrente nel 2011 non può considerarsi automaticamente equivalente (come, invece, costui vorrebbe) al diploma universitario di laurea in fisioterapia, atteso il disposto dell’art. 4, comma 1, della l. n. 42/1999 che espressamente stabilisce come soltanto i diplomi ed attestati conseguiti anteriormente a detta riforma debbano essere riconosciuti dall’Università ai fini della “riconversione creditizia”, con conseguimento, per l’effetto, del relativo diploma triennale universitario (c.d. laurea breve)”. Così si è espresso il Tar di Catania che ha rigettato il ricorso presentato da un tecnico massofisioterapista, in possesso di relativo diploma triennale rilasciato l’8 novembre 2011 dall’Istituto Enrico Fermi di Perugia, che aveva impugnato l’atto con il quale l’Università degli Studi di Catania aveva rigettato la sua istanza del 22 luglio 2015 di riconversione creditizia di tale credito ed iscrizione direttamente al terzo anno del Corso di Laurea in Fisioterapia dell’Ateneo, con dispensa dal relativo test di ammissione.
 
In ogni caso il Collegio ha ritenuto opportuno chiarire come “ciò non equivalga ad affermare la totale irrilevanza del titolo in questione, condividendosi al riguardo le considerazioni espresse dal T.A.R. Campania circa la possibilità per i singoli atenei di apprezzare, comunque, quali “conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia”, la relativa esperienza abilitante mediante l’attribuzione di taluni crediti formativi universitari”.
 
I giudici quini specificano che va “fatta salva la facoltà del ricorrente di avanzare all’Ateneo un’istanza di valutazione del proprio diploma di massiofisioterapista che – seppur privo di una utilità professionale ed abilitativa pari al titolo universitario – potrebbe, comunque, essere in sé valutato ai fini del suo conseguimento, con conseguente abbreviazione del relativo percorso di studi a ciò finalizzato”.

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