quotidianosanità.it

stampa | chiudi


Lunedì 25 GENNAIO 2016
Il ddl Gelli sulla “Responsabilità professionale” alla prova dell’Aula. Ecco tutte le novità del testo

Lo stesso Gelli ha illustrato questa mattina il provvedimento alla Camera. "Attendiamo una legge che disciplini il tema da circa un decennio. Con questo Ddl saremo in grado di aumentare le garanzie e tutele per gli esercenti delle professioni sanitarie e nello stesso tempo assicurare ai paziente la possibilità di essere risarciti in tempi brevi e certi per gli eventuali danni subiti”. IL TESTO

Ha preso il via questa mattina in Aula alla Camera la discussione sulle linee generali del testo unificato delle proposte di legge recante Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. “Un testo di legge su questa materia è atteso da circa un decennio. L’obiettivo del provvedimento è quello di garantire la sicurezza delle cure come parte costitutiva del diritto alla salute attraverso due punti cardine: aumentare le garanzie e tutele per gli esercenti le professioni sanitarie e nello stesso tempo assicurare al paziente la possibilità di essere risarcito in tempi brevi e certi per danni gli eventuali danni subiti. Non si tratta dunque di un provvedimento sbilanciato a favore dei professionisti ma tende a ricostituire un nuovo equilibrio nel rapporto tra medico e paziente”. Così il relatore per la maggioranza, Federico Gelli (Pd) ha illustrato il provvedimento.
 
“Questa legge - ha proseguito Gelli - vuole rispondere, inoltre, a due problemi cogenti quali la mole del contenzioso medico legale, che ha causato un aumento sostanziale del costo delle assicurazioni per professionisti e strutture sanitarie, e il fenomeno della medicina difensiva che ha prodotto un uso inappropriato delle risorse destinate alla sanità pubblica. Il nostro impegno è quello di calmierare queste situazioni con un provvedimento che propone soluzioni in linea con quanto già avviene in altri Paesi europei”.

Passiamo ora ad analizzare nel dettaglio il testo.
 
L’articolo 1 definisce la sicurezza delle cure come una parte costitutiva del diritto alla salute.
 
All’articolo 2 si spiega come le Regioni possano affidare all’ufficio del Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute. Il difensore civico può essere adito dai pazienti in maniera gratuita per segnalazioni, anche anonime, di disfunzioni del sistema dell’assistenza sanitaria.
 
Viene istituito all’articolo 3, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità presso l’Agenas. L’Osservatorio acquisisce dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente i dati regionali relativi agli errori sanitari nonché alle cause, all’entità, alla frequenza e all’onere finanziario del contenzioso e individua idonee misure anche mediante la predisposizione di linee di indirizzo per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario nonché per la formazione e l’aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie. Viene inoltre previsto che il Ministro della salute trasmetta annualmente alle Camere una relazione sull’attività svolta dall’Osservatorio.
 
Il tema della trasparenza viene affrontato all’articolo 4, dove si spiega che entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli aventi diritto, la direzione sanitaria delle strutture debba fornire la documentazione clinica relativa al paziente. Le strutture sanitarie pubbliche e private dovranno altresì rendere disponibili, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio.
 
L’articolo 5 disciplina le buone pratiche clinico assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida. Qui si spiega che gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie debbano attenersi, salve le specificità del caso concreto, alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni previste dalle linee guida indicate dalle società scientifiche e dagli istituti di ricerca individuati con decreto del Ministro della salute e iscritti in un apposito elenco. Le linee guida dovranno essere pubblicate con testualmente, per i singoli settori di specializzazione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, dal Ministro della salute, e dovranno essere periodicamente aggiornate.
 
La nuova responsabilità penale viene affrontata nell’articolo 6. Nel Codice Penale viene inserito l’articolo 590-ter, secondo il quale l’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della pro- pria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose solo in caso di colpa grave. La colpa grave viene però esclusa quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, vengono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida.
 
Si occupa invece di responsabilità civile l’articolo 7. Si prevede qui un 'doppio binario': responsabilità contrattuale a carico delle strutture sanitarie, pubbliche e private, ed extracontrattuale per l’esercente la professione sanitaria che svolge la propria attività nell'ambito di una struttura sanitaria pubblica o privata o in rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Ricordiamo che quest'ultima misura comporta l'inverione dell'onere della prova a carico del paziente e la riduzione della prescrizione da 10 a 5 anni. La responsabilità contrattuale delle strutture viene allargata anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime intramurario nonché attraverso la telemedicina. Infine, la responsabilità extracontrattuale viene esclusa per i libero professionisti.
 
L’articolo 8 istituisce il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell’articolo 696-bis del codice di procedura civile. Prima dell’avvio di qualunque procedimento, si dovrà esperire, attraverso l’azione tecnico-preventiva affidata al perito, tutti i tentativi possibili. Si prevede che la partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo sia obbligatoria per tutte le parti, comprese le compagnie assicuratrici.
 
L’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria, affrontata dall’articolo 9, potrà essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave. se il danneggiato, nel giudizio di risarcimento del danno, non ha convenuto anche l’esercente la professione sanitaria, l’azione di rivalsa nei confronti di quest’ultimo potrà essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale, e dovrà essere esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dal passaggio in giudicato del titolo sulla base del quale è avvenuto il pagamento ovvero dal pagamento in caso di risarcimento avvenuto sulla base di un titolo stragiudiziale. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o contro l’impresa di assicurazione non farà stato nel giudizio di rivalsa nel caso in cui l’esercente la professione sanitaria non sia stato parte del giudizio. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei con- fronti della struttura sanitaria pubblica la misura della rivalsa, in caso di colpa grave, non potrà superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua. Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di rivalsa, il professionista, nell’ambito delle strutture sanitarie pubbliche, non potrà essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti né potrà partecipare a pubblici concorsi per incarichi superiori. La misura di rivalsa non potrà inoltre superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua.
 
L’articolo 10 prevede l'obbligo per tutte le strutture sanitarie pubbliche e private di essere provviste di una copertura assicurativa, e si ribadisce l’obbligatorietà dell’assicurazione per tutti i liberi professionisti.Tale misura viene estesa anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria nonché attraverso la telemedicina. L'obbligo assicurativo per tutti gli esercenti la professione sanitaria operanti in aziende del Ssn viene invece previsto solo al fine di garantire efficacia all'azione di rivalsa da parte delle strutture nei confronti dei loro dipendenti. Quanto alla trasparenza, le aziende saranno obbligate a pubblicare sul loro sito internet la denominazione dell'impresa che presta la copertura assicurativa, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative, oltre a tutte le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa. Viene poi previsto un apposito decreto del Ministero della Sviluppo economico, di concerto con il Ministero della Salute, che avrà il compito di definire i criteri e le modalità di vigilanza e controllo che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) sarà tenuto ad effettuare sulle compagnie assicuratrici che intendano contrarre polizze con le strutture e con gli esercenti la professione sanitaria.
 
L’articolo 11 contempla la possibilità di un'azione diretta del soggetto danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice. Quest'azione sarà soggetta al termine di prescrizione pari a quello dell'azione verso l'azienda sanitaria, la struttura o l'ente assicurato.
 
Le strutture sanitarie e le imprese di assicurazione, come spiegato dall’articolo 12, dovranno comunicare all’esercente la professione sanitaria l’instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell’atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell’atto introduttivo del giudizio.
 
All’articolo 13 si istituisce un Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria. Nel testo si spiega che il Fondo dovrà essere costituito presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. (Consap), per risarcire i danni cagionati da responsabilità sanitaria nei casi in cui: a) il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti stipulati dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria; b) la struttura sanitaria ovvero l’esercente la professione sanitaria risultano assicurati presso un’impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria saranno tenute a versare annualmente alla Consap un contributo da determinarsi in una percentuale del premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni. La misura del contributo sarà determinata e aggiornata con cadenza annuale.
 
L’articolo 14 disciplina la nomina dei consulenti tecnici d'ufficio, dei consulenti tecnici di parte e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria. Nel testo si spiega che, nei procedimenti civili e penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico legale e a uno specialista nella disciplina oggetto del giudizio. A tal fine, negli albi dei consulenti e dei periti dovranno essere indicate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina, l’esperienza da loro maturata, il numero degli incarichi conferiti e quelli revocati. Infine, si spiega che gli albi dei periti dovranno essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire un’idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche di area sanitaria, anche coinvolgendo società scientifiche.
 
Infine, l’articolo 15 affronta le clausole di salvaguardia prevedendo che le disposizioni contenute nella legge possano essere applicabili anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti. 
 
Giovanni Rodriquez

© RIPRODUZIONE RISERVATA