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Giovedì 17 MARZO 2016
Responsabilità professionale. La Corte dei Conti contesta la sua mancata giuridizione sull’azione di rivalsa. “Il testo attuale del ddl frutto di non completa messa a fuoco della situazione”

Per i giudici contabili non si è pienamento compreso come in nessun caso sarebbe esperibile l’azione erariale di danno senza la diminuzione patrimoniale per la Struttura pubblica. In ipotesi di pagamento del danno da parte dell’Assicurazione, perciò, non vi sarebbe spazio per l’azione di rivalsa pubblica. Il rischio sarebbe quello di "disperdere il patrimonio valoriale della giurispredenza della Corte dei Conti". IL TESTO

Bocciatura da parte della Corte dei Conti dell'articolo 9 sull'azione di rivalsa del ddl sulla responsabilità professionale, già approvato dalla Camera, ed ora all'esame della commissione Sanità del Senato. Il testo del disegno di legge, in tema di azione di rivalsa, esclude la giurisdizione proprio della Corte dei Conti per evitare il rischio che l’esercente la professione sanitaria dipendente da una struttura pubblica possa essere coinvolto in due giudizi di rivalsa: in sede civile ed innanzi alla Corte dei conti, da parte, rispettivamente, della struttura e dell’assicurazione.
 
I magistrati contabili hanno contestato proprio questa lettura dell'articolo 9 giudicandola come il frutto di "una non completa messa a fuoco della situazione". L’azione di rivalsa pubblica, spiega la Corte dei Conti in un documento agli atti della Commisione Sanità del Senato, "presuppone il pagamento del danno al paziente da parte della Asl, mentre l’azione surrogatoria dell’Assicurazione presuppone che sia stata l’Assicurazione stessa e non la Asl a pagare. E ciò può avvenire solo se il sanitario sia stato personalmente destinatario di una richiesta di risarcimento giudiziale o stragiudiziale".
 
L’interesse sostanziale del sanitario è quello di non essere passibile di rivalsa da parte del proprio assicuratore e in questo senso, sottilineano i giudici contabili, "le polizze ordinariamente stipulate per la responsabilità civile verso terzi escludono l’esercizio della rivalsa ai sensi dell’art. 1916 cod. civ.". Dunque, spiega ancora la Corte dei Conti: "La verità è che, nel sistema attuale, l’azione di rivalsa pubblica scatta sempre e solo dopo la conclusione del risarcimento del paziente danneggiato da parte della Struttura sanitaria, così che un eventuale giudizio di responsabilità erariale, iniziato prima del pagamento da parte della Struttura sanitaria, deve essere sospeso, ai sensi dell’art. 295 cpc.". 
 
In nessun caso, quindi, sarebbe esperibile l’azione erariale di danno senza la diminuzione patrimoniale per la Struttura pubblica. In ipotesi di pagamento del danno da parte dell’Assicurazione, perciò, non vi sarebbe spazio per l’azione di rivalsa pubblica ed il sanitario potrebbe subire solo l’azione surrogatoria dell’Assicurazione stessa.
 
Ma non basta, i giudici contabili hanno poi evidenziato come, proprio la giurisdizione della Corte dei conti, possa offrire specifiche garanzie anche in rapporto al particolare statuto della responsabilità erariale, "sia con riferimento ai profili processuali della vocatio in jus, preceduta dalla fase dell’ 'invito a dedurre' (del tutto estranea al rito comune), sia con riferimento ai profili sostanziali connessi al c.d. 'potere riduttivo', ovvero alla valutazione degli eventuali 'vantaggi arrecati all’ amministrazione e/o alla comunità', ovvero al particolare regime della 'parziarietà' della responsabilità erariale, ovvero ancora alla intrasmissibilità della responsabilità stessa dal dipendente pubblico agli eredi, sia infine con riferimento alla particolare sensibilità ed esperienza dei magistrati contabili di valutare in concreto la sussistenza dell’elemento psicologico di rilievo".
 
"È da considerare che da sempre la Corte dei conti - spiegano i giudici contabili - in tutti gli ambiti della responsabilità erariale, ha manifestato particolare sensibilità nel valutare anche i profili organizzativi della struttura (oltre che i carichi di lavoro) per accertare in concreto la colpa grave, nonché – ed è questo un punto di particolare importanza - il concorso del creditore (Amministrazione pubblica) nella produzione del danno stesso".
 
Alla luce di tutto questo il rischio sarebbe dunque quelli di poter disperdere il patrimonio valoriale della giurisprudenza della Corte dei conti. proprio in un momento che vede i giudici ordinari sempre "più oberati, per la quantità delle controversie che vengono inserite nella loro giurisdizione". Vanno poi considerate le possibili valutazioni critiche di costituzionalità da parte degli stessi sanitari danneggiati che, a differenza degli altri dipendenti pubblici, "finirebbero per perdere le riferite garanzie".
 
Da ultimo, viene considerato che l’azione del P.M. contabile (che presuppone la conservazione della giurisdizione della Corte dei conti) è "garanzia ulteriore dell’effettività del recupero delle somme pagate dalla Struttura sanitaria a titolo risarcitorio, a beneficio dei contribuenti che ne hanno assicurato la disponibilità alla Struttura medesima, oltre che dei loro amministratori, anche sotto il profilo della destinazione delle risorse pubbliche (di tutte le risorse pubbliche) alle esigenze curative del malato". 
 
Giovanni Rodriquez

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