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Giovedì 24 MARZO 2016
Festivi infrasettimanali lavorativi non pagati come straordinario. Quel parere sbagliato dell’Aran

A decorrere da gennaio 2016 le aziende, sulla scorta di un parere dell’Aran, hanno stabilito che “il personale turnista che lavora il giorno festivo infrasettimanale ha diritto esclusivamente alla specifica indennità ma non al compenso per il lavoro straordinario o all’alternativa del riposo compensativo”. Ecco perchè il parere dell’Agenzia appare però palesemente infondato

E’ tristemente noto ai lavoratori che, di recente, alcune aziende sanitarie, sulla scorta di un parere dell’ARAN reso in merito all’applicazione dell’art. 9 del CCNL integrativo dell’Area Comparto e dell’art. 6 del CCNL del 10.02.2014 dell’Area Dirigenza Medica, hanno comunicato che, a decorrere dal mese di gennaio 2016, “il personale turnista che lavora il giorno festivo infrasettimanale ha diritto esclusivamente alla specifica indennità disciplinata, per il personale del comparto dall’art. 44, comma 12, del CCNL comparto sanità del 01.09.1995 e per la dirigenza dall’art. 8, comma 2, del CCNL del 10.02.2004 ma non al compenso per il lavoro straordinario o all’alternativa del riposo compensativo”.
 
L’ARAN ha riferito, e le aziende sanitarie hanno fedelmente riportato, che tale orientamento sarebbe supportato da alcune pronunce della Suprema Corte di Cassazione, tra le quali, da ultimo, Cass, civ., sez. VI, ordinanza n. 14038 del 19.06.2014.
 
A giudizio di chi scrive il parere dell’Agenzia è palesemente infondato sotto il profilo giuridico. Per comprendere le ragioni di tale convincimento è sufficiente richiamare le norme contrattuali interessate, confrontarle con quelle, del tutto diverse, sottoposte al giudizio della Corte di Cassazione, e affidarsi ai criteri generali di interpretazione del contratto previsti dagli artt. 1362 e ss. del codice civile.
 
Di seguito, si trascrivono le norme dell’Area sanità (Comparto e Dirigenza) oggetto della ”nuova” interpretazione dell’ARAN.
 
Art. 44, comma 12 – CCNL - Area Comparto Sanità del 01.09.1995: “ Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un’indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell’orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell’orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell’arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un’indennità festiva”.
 
Art. 9, comma 1 – CCNL - Area Comparto Sanità del 20.09.2001: “Ad integrazione di quanto previsto dall’ art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
 
La lettura delle anzidette disposizioni contrattuali evidenzia come le parti sociali abbiano espressamente previsto il diritto di cumulare l’indennità in discussione con il compenso per il lavoro straordinario (o all’equivalente riposo compensativo), tant’è che le norme sono state pacificamente interpretate nel corso degli anni.
 
Anche l’ARAN, del resto, in sede di orientamento applicativo, aveva reso il parere diametralmente opposto che di seguito si trascrive: Compete il compenso per lavoro straordinario con le dovute maggiorazioni nel caso di attività in giorno festivo? “Nel caso di richiesta da parte del dipendente del pagamento del servizio prestato in giorno festivo infrasettimanale, allo stesso compete il compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo senza pregiudizio per la indennità (pari ad € 15,49) prevista dall’art. 44 – 12° comma – del CCNL 1.9.1995 per il servizio di turno prestato per il giorno festivo”.
 
Un ragionamento non diverso deve farsi con riferimento alle norme contrattuali applicabili alla dirigenza sanitaria, che non offrono (anch’esse) alcuno spunto per limitare il trattamento economico del personale turnista.
 
Anzi, l’espressione, contenuta nell’art. 6, cit., che fa riferimento esplicito ai dirigenti indicati nell’art. 16 comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 rafforza il convincimento espresso, considerato che l’anzidetta disposizione disciplina l’orario dei dirigenti senza operare alcuna distinzione.
 
Art. 8 comma 2, CCNL - Area Dirigenza Medica 10.02.2004: “Per il servizio prestato nel giorno festivo compete un’indennità di £. 30.000 lorde (pari a € 15,49) se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell’orario, ridotte a £. 15.000 lorde (pari a € 7,75) se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell’orario di servizio, con un minimo di 2 ore. Nell’arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di una indennità festiva per ogni singolo dirigente”.
 
Art. 6, comma 1 CCNL - Area Dirigenza Medica 10.02.2004. “ Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 22 del CCNL 5 dicembre 1996, l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale - a richiesta dei dirigenti indicati all’art. 16, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 da effettuarsi entro trenta giorni - dà titolo a equivalente riposo compensativo per le ore di servizio prestate o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per i giorni festivi”.
 
La Corte di Cassazione nelle sentenze richiamate dall’ARAN si è pronunciata su disposizioni contrattuali relative al personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del tutto diverse nei contenuti (anche se riferite al trattamento economico per l’attività prestata in giorno festivo).
 
Per comodità espositiva si riportano le norme interessate proprio per evidenziarne il difforme tenore letterale.
 
Art. 22 (Turnazioni) CCNL per il personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali del 14.09.2000
“Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un’effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere. 2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell’ente. 3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore. 4. I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino. 5. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
 
- turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c)
 
- turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c)
 
- turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c).
 
L’indennità di cui al comma 5 è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.
 
Art. 24 (Trattamento per l’attività prestata in giorno festivo – riposo compensativo), comma 2 CCNL per il personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali del 14.09.2000
“L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
 
Non v’è chi non veda come dalla semplice lettura degli artt. 22 e 24 cit. si evinca che l’interpretazione letterale suggerita dalla Suprema Corte non sia utilizzabile per far dire agli articoli 44, comma 12 del CCNL Comparto Sanità e 9 del CCNL Dirigenza sopra richiamati ciò che dette norme non dicono.
 
La Corte di Cassazione, richiamata a sproposito dall’ARAN nell’ordinanza n. 14308 del 19.06.2014, ha escluso, infatti, l’ipotesi di cumulo delle due indennità (di turno e per l’attività prestata nel giorno festivo) perché “il tenore testuale dell’art. 22, quinto comma, rende palese la volontà delle parti collettive di attribuire al dipendente che presti attività in giorno festivo ricadente nel turno un’indennità con funzione compensativa del disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro”.
 
La volontà delle parti collettive del Comparto e della Dirigenza Sanitaria è stata invece altra e questa diversità emerge proprio dal confronto con le norme del CCNL per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali.
 
Un esame non superficiale della giurisprudenza di legittimità avrebbe dovuto quindi suggerire all’ARAN un’interpretazione opposta, fedele al proprio precedente orientamento applicativo, secondo cui il compenso per il lavoro prestato in giorno festivo infrasettimanale dal personale del comparto e dai dirigenti del servizio sanitario nazionale è cumulabile con l’indennità di turno.
 
Avv. Giacomo Doglio

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