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Mercoledì 12 MAGGIO 2010
RU486: a Milano 8 infermieri scelgono l'obiezione di coscienza

La Cgil milanese denuncia rischi per il regolare svolgimento delle attività di Ivg. E scoppia il caso.

La notizia sugli infermieri obiettori è stata diffusa nel pomeriggio di oggi dopo che la Cgil di Milano ha sollecitato l’assessore alla Sanità, Luciano Bresciani, affinché alla clinica Mangiagalli venga garantita l’assistenza alle pazienti che vogliono fare uso della pillola Ru486. “Constatiamo ancora una volta – scrive nella nota Tiziana Scalco, segreteria della camera del lavoro di Milano - la difficoltà con la quale vengono applicate le norme a garanzia e tutela dell'interruzione della gravidanza, scelta non facile a cui a volte la donna è obbligata suo malgrado”. La Cgil confederale, continua la nota, “nel rammentare che la sua distribuzione è stata disposta con direttive regionali, esprime la propria viva preoccupazione che non venga garantita la corretta assistenza alle pazienti che ne fanno uso e nel contempo sollecita l’Assessore alla Sanità ad interventi che garantiscano l’applicazione della norma”.

L’obiezione di coscienza per gli infermieri in caso di procedure di aborto, però, non è una novità, come sottolinea il vicepresidente della Federazione dei Collegi Ipasvi, Gennaro Rocco. “La RU486 rientra nella legge 194 del 1978, che prevede esplicitamente la possibilità, per l’infermiere, di dichiararsi obiettore”, spiega Rocco a Quotidiano Sanità. L’articolo 9 della legge 194, infatti, cita: “Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte […] agli interventi per l’interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione”.
Nel caso milanese dunque, secondo il vicepresidente Ipasvi, non si è fatto altro che alimentare la polemica tra chi condivide e chi è contrario all’introduzione del farmaco abortivo in Italia. "L’obiezioni di coscienza degli infermieri nelle procedure di interruzione di gravidanza - ribadisce Rocco - è un diritto riconosciuto dal 1978, che non subisce variazioni nel caso di introduzione di nuove pratiche per effettuare l’Ivg. Vale per l’aborto farmacologico tanto quanto per quello chirurgico”.

Nell’ordinamento giuridico dello Stato, l’obiezione di coscienza è contemplata proprio ed esclusivamente in relazione a due leggi: quella sull’interruzione volontaria di gravidanza (legge 194 del 1978) e quella sulla procreazione medicalmente assistita (legge 40 del 2004). Un diritto normato dalla legge, dunque. Ed è questa la principale differenza rispetto alla cosiddetta “clausola di coscienza” inserita in un parere del Comitato Nazionale di Bioetica del 2004 quale elemento di riflessione sui comportamenti da adottare dagli operatori sanitari nei casi dove, non essendo esplicitamente prevista dalla legge la possibilità di obiezione di coscienza, ci si potesse comunque trovare di fronte a dilemmi etici nell’erogare o meno una determinata prestazione.
Non a caso, il Comitato di Bioetica, in quel parere, faceva esplicito riferimento ai farmacisti che lamentavano l’impossibilità di rifiutare la dispensazione della pillola del giorno dopo (che non è un farmaco abortivo ma un particolare tipo di anticoncezionale) ai loro clienti.
Secondo il Comitato quei farmacisti avrebbero potuto per l’appunto addurre una “clausola di coscienza” che però agli effetti pratici non li esentava dal dovere di garantire comunque la prestazione di distribuzione del farmaco prescritto dal medico e quindi esigibile dal cittadino a prescindere dalle convinzioni personali del farmacista.
La clausola di coscienza, peraltro, è stata introdotta anche nel Codice Deontologico dell’Infermiere (articolo 8, capo II) approvato nel gennaio 2009 per anticipare possibili scenari futuri di casi di conflitto di coscienza che si potrebbero verificare a fronte di nuove disposizioni in campo bioetico, come quella del biotestamento.

Quanto alla diffusione dell’obiezione di coscienza da parte dei medici e dei professionisti sanitari che lavorano nei servizi dove si pratica l’interruzione di gravidanza, la Relazione sulla legge 194 che il ministro della Salute è tenuto a presentare ogni anno al Parlamento, faceva registrare un trend in crescita tra tutte le categorie. per categorie professionali. A livello nazionale, l’obiezione per i ginecologi è cresciuta dal 58,7% del 2005 al 69,2% del 2006 e al 70,5% del 2007; per gli anestesisti. negli stessi tre anni, dal 45,7% al 52,3%; per il personale non medico, formato in gran parte da infermieri, dal 38,6% al 40,9%.
In alcune Regioni (vedi Allegato a fondo pagina) l’aumento è stato particolarmente rilevante, soprattutto nel Sud. Nel 2007 percentuali superiori all’80% tra i ginecologi si osservano nel Lazio (85,6%). in Basilicata (84,1%). in Campania (83,9%). in Sicilia (83,5%) e in Molise (82,8%). Anche per gli anestesisti i valori più elevati si osservano al Sud (con un massimo di più di 77% in Molise e Campania) e i più bassi in Toscana (29,0%) e a Trento (31,6%). Per il personale non medico i valori sono più bassi. con un massimo di 82,5% in Sicilia e 82,0% in Molise.

L.C.

 

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