quotidianosanità.it

stampa | chiudi


Giovedì 28 APRILE 2016
Lombardia. Tar accoglie ricorso per ammissione in soprannumero al corso di medicina generale

L'ordinanza del Tar ha accoltoin fase cautelare il ricorso delle ricorrenti ritenento che ad un primo sommario esame vi sia la presunzione dell'esistenza di sufficienti presupposti per applicare quanto previsto dall’articolo 3 della legge n. 401/2000. Il tribunale amministrativo ha inoltre considerato che l'esclusione dal corso "comporta un danno grave ed irreparabile per le ricorrenti". L'ORDINANZA

Il Tar Lombardia ha accolto in fase cautelare il ricorso per l'ammissione in soprannumero al corso di medicina generale della Regione Lombardia. Nell'ordinanza si legge che il ricorso ad un primo sommario esame “risulta assistito dal necessario fumus boni iuris”, ossia che vi sia la presunzione dell'esistenza di sufficienti presupposti per applicare, in questo caso, quanto previsto dall’articolo 3 della legge n. 401/2000 che recita: “I laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi”. 

“Ritenuto inoltre – prosegue l’ordinanza – che l’esclusione dal corso comporta un danno grave ed irreparabile per le ricorrenti”. Alla luce di questo viene dunque accolta l’istanza cautelare e fissata per febbraio 2017 la seconda udienza per la trattazione di merito del ricorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA