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Sabato 30 APRILE 2016
Responsabilità professionale. Le cose da cambiare nel ddl Gelli



Gentile direttore,
il tema della responsabilità professionale del personale sanitario è un argomento che ci sta particolarmente a cuore. Il disegno di legge Gelli, attualmente in via di approvazione presso il Senato (testo Ddl n. 2224) prevede una sostanziale rivoluzione dell’attuale sistema delle responsabilità sia civili che penali degli operatori sanitari. In tal senso possiamo auspicare che il testo definitivo venga presto sancito, in quanto il processo di approvazione non sembra aver evidenziato elementi ostativi o comportamenti ostruzionistici da parte di alcuno. Il contenuto del Ddl che abbiamo conosciuto prima dell'approvazione della Camera dei Deputati - il 28 gennaio scorso - ha già consentito di intravedere dei tentativi di perfezionamento del testo normativo.
 
Il 22 gennaio 2016 la Scudomed (associazione no profit a tutela degli operatori sanitari) insieme al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ha affrontato la discussione sul citato Ddl alla presenza del responsabile sanità del Pd e relatore del provvedimento, Onorevole Federico Gelli, il quale ha attivamente partecipato ed  immediatamente recepito tutte le questioni che sono state via via trattate da autorevoli voci del mondo giudiziario e della sanità in ragione di ogni singolo articolo del medesimo disegno di legge. Certamente non essendo noi gli autori del disegno di legge - con tutta la complessità che tale lavoro comporta – appare comunque per noi agevole pronunciarsi in critiche al testo ma con ciò non si intende fare un “attacco alla diligenza”, semmai, si vuole compiere una breve e semplice disamina del suo contenuto, nella speranza che esca migliorato dall'aula del Senato.
 
All'atto della discussione durante l'evento Scudomed si è rilevato quanto poco opportuna fosse la previsione normativa dell'ipotesi del cosiddetto “doppio binario” tra responsabilità contrattuale per la struttura sanitaria o socio-sanitaria e quella extra-contrattuale per l'esercente la professione sanitaria (attuale Art. 7 del Ddl). Infatti una tale ipotesi, che potrebbe apparire razionale ad una prima lettura del testo normativo, appare illogica quando la si rappresenta in una concreta esperienza giudiziale; non soltanto alle due distinte responsabilità corrispondono distinti termini di prescrizione (10 anni l'una e 5 l'altra) ma pur agendo all'interno di detti termini prescrizionali ciò che renderà complesso ed articolato l'iter processuale (già non di facile soluzione nel sistema processuale italiano) sarà il diverso ed opposto onere probatorio. Sostanzialmente ci troveremo innanzi ad un processo civile schizoide dove in un unico contesto processuale si muovono due distinte voci, insomma sarà come essere in un doppio di tennis con due palline in campo!
 
Altra questione discussa con il relatore Gelli e che ci si auspica possa essere recepita è semplicemente quella dell'eliminazione della parola “complessi” dal primo comma dell'attuale art. 5 del Ddl affinché la nuova disciplina sulla nomina dei consulenti e dei periti possa essere sempre applicabile e non sovrapporsi a quella già esistente. Questo consentirebbe così sempre la nomina di un medico legale e di un medico esperto nella specialità medica che riguarda il singolo caso specifico e non soltanto nei casi di “responsabilità sanitaria implicanti la valutazione di problemi tecnici complessi”.
 
Valutiamo positivamente l'inserimento nel corpo del progetto normativo del seguente periodo: “I verbali e gli atti conseguenti all'attività di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nell'ambito dei procedimenti giudiziari”. Infatti, con notevole disappunto avevamo appreso i contenuti del primo testo del Ddl che, viceversa, ne prevedeva un diretto utilizzo in sede giudiziale contravvenendo ad ogni norma di garanzia per gli operatori sanitari.
 
Altro nodo da sciogliere riguarda il nuovo “tentativo obbligatorio di conciliazione” previsto dal testo, esso infatti, sembrerebbe uscire dalle stanze di mediazione obbligatoria per entrare nelle aule di giustizia attraverso un “mini” procedimento civile denominato “consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite” al cui consulente è affidato il tentativo di far conciliare le parti.
Questo funzionerà o aggraverà la giustizia civile ed i costi delle parti processuali? Sicuramente non possiamo anticipare la storia che verrà ma temiamo possa ragionevolmente prevedersi un vero e proprio flop.
 
Ben venga, inoltre, la volontà di dare certezza al sistema attraverso la creazione di un Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza nella Sanità presso Agenas avente il compito di emanare “linee guida” alle quali gli operatori tutti dovranno attenersi. Tutto ciò presuppone l’avvio di una gigantesca macchina che dovrà funzionare sin da subito al fine di sostituire, in tempi ragionevoli, quanto previsto in alcune norme del decreto Balduzzi.
 
In sintesi, il testo in via di approvazione per alcuni aspetti certamente innovativo ed utile appare in questa fase ancora per alcuni versi incompiuto e per altri migliorabile. Auspichiamo quindi di potere apprezzare che quanto uscirà dall’iter parlamentare potrà assumere su di sé l'onere del cambiamento.
 
Massimiliano Parla
Presidente Scudomed (Associazione no profit a tutela delle professioni sanitarie)

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