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Martedì 03 MAGGIO 2016
Morti materne. De Biasi presenta un ddl per istituzione registro nazionale. “Lorenzin faccia un decreto legge al più presto”

Il registro dovrà essere istituito presso l’Iss. La finalità del sistema di sorveglianza quella di prevenire la mortalità e la grave morbosità materna evitabili e di migliorare la qualità assistenziale in gravidanza. “Mi auguro che il Ministro della Salute recepisca questo provvedimento e emani al più presto un Decreto legge per affrontare con urgenza questa emergenza”.

“A seguito dei numerosi decessi in occasione del parto, ho presentato un disegno di legge per l'istituzione, presso l’Istituto superiore di sanità, di un registro delle morti materne per individuarne con precisione le cause a garanzia di interventi più efficaci. Mi auguro che il Ministro della Salute recepisca questo provvedimento e emani al più presto un Decreto legge per affrontare con urgenza questa emergenza. La salute delle donne non può attendere”. Ad annunciarlo è Emilia Grazia De Biasi, Presidente della Commissione sanità del Senato.  
 
Sono otto gli articoli che compongono il Ddl. Nel dettaglio l’Articolo 1 istituisce presso l’Istituto superiore di sanità, che è responsabile dell’attuazione, coordinamento e funzionamento,  il sistema di sorveglianza epidemiologica della mortalità e grave morbosità materna. 
 
L’articolo 2 definisce le finalità del suddetto sistema di sorveglianza al fine di prevenire la mortalità e la grave morbosità materna evitabili e di migliorare la qualità assistenziale in gravidanza. L’articolo 3 stabilisce le funzioni del suddetto sistema di sorveglianza al fine del perseguimento delle finalità.
 
L’articolo 4 regola la partecipazione delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano al sistema di sorveglianza della mortalità e grave morbosità materna. L’articolo 5 stabilisce che l'Istituto superiore di sanità è titolare del trattamento dei dati raccolti nel sistema di sorveglianza, effettuato nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali.
 
L’articolo 6 dispone, attraverso un decreto del Ministero della Salute, in accordo con l'Istituto superiore di Sanità, un protocollo operativo, vincolante per tutte le regioni e province autonome e per tutti i presidi sanitari partecipanti relativo alle modalità di raccolta, trasmissione, conservazione, analisi e diffusione dei dati del sistema di sorveglianza.
 
L’articolo 7 prevede che il Mistero della salute sulla base del rapporto triennale del sistema di sorveglianza, presenta entro 4 mesi una relazione al parlamento sull'attuazione della presente legge. L’articolo 8 reca la copertura finanziaria del provvedimento  

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