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Lunedì 30 MAGGIO 2016
Niente Irap per la medicina di gruppo e per i medici che esercitano in studi convenzionati all’interno degli ospedali. Nuova circolare dell'Agenzia delle entrate

L’Agenzia fornisce in una circolare i primi commenti sulle norme introdotte in Stabilità sugli sgravi Irap per i medici che hanno stretto convenzioni per studi all’interno degli ospedali. E poi ricorda la recente sentenza della Cassazione che rimarca come l’attività di segreteria per la medicina di gruppo non è soggetta ad imposizione Irap. LA CIRCOLARE

Sgravi Irap per i medici che hanno stretto convenzioni per l'esercizio della loro attività all’interno degli ospedali e per la medicina di gruppo. Queste le due principali novità 2016 in tema di medici e fisco su cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito i alcuni chiarimenti in una circolare.

Il tema Irap e medici è stato affrontato nell’ultima legge di Stabilità e prevede che “Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell’imposta nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all’interno di tali strutture, laddove gli stessi percepiscano per l’attività svolta presso le medesime strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione, l’ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all’attività svolta. L’esistenza dell’autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale.”
 
“La norma – sottolinea l’Agenzia - ha la finalità, in sostanza, di escludere dall’IRAP i redditi professionali derivanti dall’attività medica svolta avvalendosi di un’autonoma organizzazione qualora gli stessi risultino marginali rispetto a quelli conseguiti per l’attività svolta all’interno di una struttura ospedaliera, e quindi avvalendosi di un’organizzazione riferibile ad altrui responsabilità ed interesse”.
 
L’Agenzia specifica poi come “tenuto conto della ratio della disposizione, si ritiene che la dizione “reddito complessivo” contenuta nella norma per indicare il termine al quale rapportare la percentuale derivante dalla attività svolta presso la struttura ospedaliera, intenda riferirsi al solo reddito di lavoro autonomo prodotto dal medico, derivante sia dall’attività professionale esercitata presso la struttura ospedaliera sia dall’attività esercitata al di fuori di detta struttura. Ai fini in esame non risulterebbero, infatti, rilevanti le altre categorie di reddito che, ai sensi dell’art. 8 del TUIR, concorrono alla determinazione del reddito complessivo ma non rilevano ai fini IRAP (redditi di lavoro dipendente, fondiari, diversi). La norma dispone, altresì, che ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione, sono irrilevanti l’ammontare del reddito professionale realizzato e le spese direttamente connesse alla predetta attività di medico. Con ciò precisando che l’esenzione dall’IRAP nei casi indicati opera a prescindere dalla entità del reddito derivante dalle attività autonomamente organizzate e dalle spese sostenute per la sua produzione”.
 
Per i medici in Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale l’agenzia si era già pronunciata con circolare 28 maggio 2010, n. 28, ove, al par. 4, relativamente ai medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, ha chiarito che “l’esistenza dell’autonoma organizzazione è configurabile in presenza di elementi che superano lo standard previsto dalla convenzione e che devono essere pertanto valutati volta per volta”.
 
Ma sul tema c’è stato un recente pronunciamento della Cassazione. In riferimento agli “standard minimi” previsti dalla convenzione l’Agenzia “richiama la recente sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite, n. 7291/2016 depositata il 13 aprile 2016, relativa alla attività di medicina di gruppo svolta da  parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario nazionale. I giudici di legittimità hanno premesso che l’attività della medicina di gruppo, svolta ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del DPR 28 luglio 2000 n. 270 (con il quale è stato reso esecutivo l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale), non è riconducibile ad uno dei tipi di società o enti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 446 del 1997 che - come ribadito dalla stessa Corte a sezioni Unite con la sentenza n. 7371/2016, depositata il 14 aprile 2016 - costituiscono ex lege un presupposto d’imposta ai fini IRAP, ma rappresenta una forma associativa di assistenza primaria regolamentata normativamente (dal richiamato articolo 40)”.
 
Viene infine chiarito che “l’attività di medicina di gruppo si caratterizza, tra l’altro, per l’utilizzo di supporti tecnologici e strumentali comuni e per l’utilizzo da parte dei componenti il gruppo di eventuale personale di segreteria o infermieristico comune, la Corte esclude che la presenza di tale personale dipendente, rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” richiesto per lo svolgimento dell’attività, integri il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo IRAP (cfr. anche Cass. SS.UU 10 maggio 2016, n. 9451)”.

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