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Lunedì 27 GIUGNO 2016
Tar Napoli riconosce anzianità di servizio a infermieri transitati da Ministero Giustizia a Ssn che operano nei penitenziari

Il giudice ha osservato che “il Dpcm non prevede il mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio; anzi il riconoscimento del maturato economico del biennio 2006/2007 è uno strumento per garantire lo sviluppo economico goduto presso l’amministrazione di partenza". Per l'avvocato Domenico De Angelis la sentenza "genererà del contenzioso in cui gli infermieri interessati potranno veder riconosciuta la loro giusta progressione economica".

Il Tribunale di Napoli Nord, quale Giudice Unico del lavoro, ha emesso un’importante sentenza per quel che concerne il riconoscimento dell’anzianità di servizio degli infermieri, transitati dal Ministero della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale e che prestano la loro attività presso i penitenziari. A tal proposito infatti il Giudice ha osservato che “il Dpcm non prevede affatto il mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio; anzi il riconoscimento del maturato economico del biennio 2006/2007 è uno strumento per garantire lo sviluppo economico goduto presso l’amministrazione di partenza (cfr. art. 3 comma 2 del citato Dpcm)”.
 
“Siamo di fronte ad una pronuncia che finalmente rende giustizia per il personale sanitario dei penitenziari, passato dal Ministero della Giustizia alle Asl -dichiara l’avvocato Domenico de Angelis - sono ormai diversi anni che abbiamo sollevato il problema dinanzi all’Autorità Giudiziaria perché il Dpcm dell’1/4/2008 ha trovato un’interpretazione restrittiva da parte delle aziende sanitarie che si sono sempre limitate a dare applicazione all’equiparazione degli inquadramenti nelle categorie B2 e B3 del Contratto Comparto Ministero, con gli inquadramenti nella categoria D del CCNL del Comparto Sanità Pubblica, non tenendo così conto dell’anzianità di servizio maturati dai lavoratori. Ecco l’importanza allora della sentenza in questione in cui il Giudice, fermo restando l’osservanza della griglia di equiparazione delle corrispondenti categorie dei due CCNL, ha sostenuto che occorre attribuire rilevanza alla anzianità maturata alla data del subingresso".
 
"Nella fattispecie il Giudice ha dunque ritenuto che la lavoratrice-ricorrente non dovesse essere collocata in D0 bensì in D6, atteso che la stessa alla data dell’1/10/2008 aveva appunto un’anzianità di servizio di ben 10 anni e mezzo. Sarà una sentenza dunque che genererà sicuramente del contenzioso in cui gli infermieri interessati potranno finalmente veder riconosciuta la loro giusta progressione economica, importante non solo dal punto di vista retributivo ma anche per le conseguenze a livello pensionistico nonché per tutto ciò che concerne eventuali futuri bandi per le progressioni verticali”, conclude De Angelis.

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