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Mercoledì 29 GIUGNO 2016
Tsrm. Da Ministero elementi utili per far chiarezza in area radiologica



Gentile direttore,
la scrivente Federazione nazionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM), presa visione della risposta che lo scorso 23 giugno il Sottosegretario De Filippo ha dato all’interrogazione presentata dalle Onorevoli Amato e Lenzi, esprime quanto segue.
 
Si intende, innanzitutto, chiarire come questa Federazione abbia ben presente il dettato normativo in tema di radioprotezione (DLgs 187/2000), anche laddove, all’articolo 5, comma 2, si definisce che “ogni esposizione medica è effettuata sotto la responsabilità dello specialista”. Occorre, però, specificare che la Direttiva europea 97/43, della quale il DLgs 187/2000 è l’atto di recepimento nel nostro Paese, non vincola tale attività al solo medico specialista, attribuendola al practitioner inteso come “medico, odontoiatra o altro operatore sanitario autorizzato ad assumere la responsabilità clinica per le esposizioni mediche individuali in conformità con i requisiti nazionali”.
 
Ne consegue che la decisione del Legislatore italiano di confinare tale attività al solo medico specialista è il frutto di una scelta lecita, ma non di un obbligo comunitario.
Analogamente, nella direttiva europea 97/43 non vi è traccia di qualsivoglia delega degli aspetti pratici delle procedure radiologiche al tecnico sanitario di radiologia medica, pertanto, anche in questo caso, si è di fronte a una scelta fatta in fase di recepimento.
 
Occorre, quindi, evidenziare che tale infelice recepimento ha, da una parte, introdotto in ambito professionale una non percorribile delega di funzioni e/o attività -come da consolidata dottrina e giurisprudenza- e, dall’altra, determinato una conflittualità con la ventennale legislazione sull'esercizio professionale del TSRM. Su entrambi gli aspetti questa Federazione si è sempre espressa senza esitazioni, con argomentazioni logiche, normative e giurisprudenziali.
 
La citata conflittualità è stata all’origine di due processi penali che hanno avuto esito omogeneo, sia nelle sentenze che nelle motivazioni, tra l'altro, dirimenti circa la liceità di agire del tecnico radiologo su prescrizione medica -e non su delega-, come previsto dalla legge 25/83, dal DM 746/94 e dalle leggi 42/99 e 251/2000. Ogni tanto è bene ricordare che il DLgs 187/2000 non è l’unica norma esistente in ambito radiologico e che il medesimo dettato non si occupa -non potendolo fare- di esercizio professionale.
 
Sul tema appena indicato questa Federazione rileva l’univocità dell’orientamento giurisprudenziale, ricordando come anche un isolato pronunciamento del TAR del Friuli Venezia Giulia, relativo a una procedura di teleradiologia adottata dall’Azienda Ospedaliera Santa Maria degli Angeli di Pordenone, sia stato superato dal successivo pronunciamento del Consiglio di Stato, che ha annullato la sentenza del TAR per la mancata notifica del ricorso SIRM-SNR ai tecnici di radiologia dell'ospedale, soggetti controinteressati. Quello che potrebbe apparire un mero vizio di forma sussiste perché ai tecnici di radiologia dell'ospedale erano e sono “riservate attività e responsabilità che li qualificano professionalmente”. Insomma: nonostante tutto e tutti, ancora una volta viene ribadito che un pezzo del processo radiologico è di esclusiva competenza del TSRM, per legge, formazione e abilitazione.
 
Fatte le precisazioni sopra riportate, si prende con piacere atto di come nella sua risposta il Ministero della Salute, pur non disconoscendo il dettato normativo in tema di responsabilità delle esposizioni mediche, abbia dichiarato “il superamento del concetto della “delega” nei rapporti tra i professionisti d’area radiologica.
 
Si prende, altresì, atto di come lo stesso Ministero riconosca i tecnici sanitari di radiologia medica come “soggetti titolati alla conduzione degli esami radiologici”. Va da sé che tale dovuto riconoscimento non può discendere dalle linee guida dello scorso novembre, le quali non possono far altro che recepire il dettato normativo nazionale che, nell’istituire la professione di TSRM, ne autorizza l’esercizio in seguito al conseguimento di un diploma di laurea e al superamento di uno specifico esame statuale di abilitazione.
 
Si sottolinea, poi, come il Ministero chiarisca in modo inequivocabile che in regime ambulatoriale la “presenza” del radiologo debba interpretarsi “non necessariamente come presenza fisica, ma anche come disponibilità o reperibilità”. Come i soggetti più attenti sapranno, anche su tale questione la scrivente ha sempre avuto le idee chiare, assumendo e mantenendo una precisa posizione. Il chiarimento del Ministero, in linea con la norma e con le citate sentenze, consente di affermare che anche l’attività in elezione può essere organizzata ed effettuata in teleradiologia, garantendo al medico radiologo di poter intervenire nel processo, espletando le funzioni specifiche e riservate al laureato in medicina e chirurgia specialista in radiologia.
 
Infine, sempre alla luce di quanto contenuto nella risposta del Ministero della Salute alle Onorevoli Amato e Lenzi, è possibile confermare che, terminato il processo prescrittivo, garantito quello di giustificazione - laddove possibile, standardizzato - e, in caso di necessità, assicurato l’intervento del radiologo, ancorché disponibile o reperibile, il tecnico sanitario di radiologia medica, al pari di ogni altro professionista sanitario, è tenuto a effettuare l’anamnesi prodromica alla prestazione e ha l’obbligo giuridico e deontologico dell’informativa al paziente, anche al fine dell’ottenimento di un consapevole consenso alla prestazione, in forza e nel rispetto dei principi costituzionali di autodeterminazione degli individui e di liceità degli atti sanitari.
 
La risposta del Ministro della Salute contiene elementi utili a interpretare in modo più coerente il disposto normativo vigente in area radiologica, confermando quella che questa Federazione ha da sempre ritenuto essere l'unica impostazione possibile, ma su alcuni aspetti sarebbe bene che tale chiarezza si manifestasse in modo diretto e non attraverso faticosi e rischiosi percorsi esegetici.
 
Alla luce di quanto esposto la presente Federazione continuerà a mettersi a disposizione del Sistema Sanitario Nazionale, al solo fine di renderlo maggiormente efficiente, efficace, sicuro e sostenibile. Tale impegno, ancor più deciso e convinto, continuerà nell’approntamento di procedure e protocolli in grado di garantire concretamente la giustificazione delle indagini che espongono a radiazioni ionizzanti e, più in generale, la miglior organizzazione delle attività radiologiche, compreso lo sviluppo della teleradiologia nel nostro Paese.
 
Comitato centrale della FNCPTSRM 

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