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Lunedì 11 LUGLIO 2016
Jobs act. Professionisti e parametri per orientare il cliente. La protesta di Andi: “Sbagliato escludere medici e dentisti”

Questa la presa di posizione del presidente Gianfranco Prada, alla vigilia della discussione in Commissione Lavoro al Senato del cosiddetto Job Act del lavoro autonomo in cui si discuterà l’emendamento che prevede la definizione di criteri e parametri per il calcolo dei costi delle prestazioni a carattere professionale. "Si inserisca tra le professioni interessate da questo emendamento anche quelle legate alla salute". 

"Non escludete i professionisti della salute dalla norma che consentirebbe l’introduzione di parametri per orientare i cittadini sui prezzi delle terapie in modo da permettere di capire quali siano le prestazioni che seguono standard minimi di qualità e quali no". A chederlo è il presidente Andi(Associazione nazionale dentisti italiani) Gianfranco Prada, alla vigilia della discussione in Commissione Lavoro al Senato del Ddl AS 2233 (il cosiddetto Job Act del lavoro autonomo) in cui si discuterà l’emendamento presentato dal Senatore Pippo Pagano (Ap) che prevede la definizione di criteri e parametri per il calcolo dei costi delle prestazioni a carattere professionale.

“Stando al testo dell’emendamento presentato – spiega il presidente Andi Gianfranco Prada - si introdurrebbe una giusta norma che darebbe al possibilità agli Ordini di indicare, secondo criteri oggettivi, il costo delle prestazioni e gli standard minimi di qualità che esse devono rispettare”.
 
“Purtroppo – continua Prada - il testo prevede questa sacrosanta forma ti tutela per il cittadino ai soli Ordini sottoposti a vigilanza del Ministero della Giustizia, quindi vengono esclusi di fatto solo gli Ordini dei professionisti della salute (Medici, Odontoiatri, Veterinari, Farmacisti) che sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute”.

“Una norma – spiega Prada - che risulterebbe estremamente utile al paziente, oggi in balia dei messaggi pubblicitari che offrono terapie sanitarie indicando tariffe o ancora sconti su tariffari minimi, che in realtà non esistono. Come da sempre sostiene Andi, un tariffario indicativo permetterebbe al paziente di poter meglio valutare ed anche insospettirsi di fronte a tariffe particolarmente basse. Se l’emendamento fosse applicabile anche agli iscritti agli Albi sanitari si garantirebbe una maggior tutela della salute del cittadino”.

“L’intervento che chiediamo alla Commissione – conclude Prada - è minimo ovvero inserire tra le professioni interessate da questo emendamento anche quelle legate alla Salute. Difficile pensare che la politica volgila tutelare il cliente di uno studio legale lasciando invece in balia totale del mercato tutti i cittadini italiani che si rivolgono per le cure ad un medico o dentista privato”.
 
Sotto il testo dell’emendamento del Sen Pagano e (la parte sottolineata) la proposta di modifica di Andi.


Delega al Governo in materia di definizione dei criteri e parametri per il calcolo dei costi delle prestazioni di carattere professionali
1.
Nei casi di conferimento di incarichi a professionisti iscritti agli Ordini e Collegi soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia ed a quelli soggetti alla vigilanza del Ministero della salute, allo scopo di fornire alla committenza privata strumenti di orientamento e di supporto mediante la definizione di standard prestazionali minimi dei relativi parametri di costo e di garantire ai cittadini la garanzia di ricevere cure sanitarie di qualità, il Governo, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro della Salute, sentiti, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della proposta, l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e gli Ordini e Collegi professionali interessati, è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi e in coerenza con la pertinente normativa dell'Unione europea:
a) individuazione del contenuto delle principali prestazioni di carattere professionale in rapporto a standard qualitativi predeterminati;
b) definizione di criteri e parametri obiettivi per il calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera a);
c) accettazione su base volontaria dei criteri e parametri di calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera a) nei rapporti tra il professionista e il cliente;
 d) garanzia dell'osservanza dei principi di libertà di concorrenza e parità di trattamento tra professionisti.

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