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Martedì 25 OTTOBRE 2016
L’Aifa e i ‘troppi conflitti’ del presidente Melazzini



Gentile direttore,
annunciato da tempo, ecco formalizzarsi l’avvicendamento ai vertici dell’Agenzia. Si vuole sostituire il Direttore Generale di AIFA Luca Pani con il suo presidente, Mario Giovanni Melazzini. Operazione che si è cercato di condurre in porto in modo indolore, come frutto di una normale routine.
 
Si tratta, al contrario di un avvicendamento nel segno di una negativa coerenza, quella che non c’è altro modo di definire se non il risultato di una spartizione e occupazione di potere. Non da ora riteniamo discutibile la gestione delle nomine ai vertici AIFA; con la nuova nomina la volontà evidente è quella di proseguire sulla vecchia strada di sempre.
 
Quella del dottor Melazzini è una nomina - sulla quale la Conferenza Stato-Regioni non ha ancora espresso il parere – nel segno di logiche eminentemente partitocratiche; non sono tanto le qualità professionali dei candidati, ad essere prese in considerazione e premiate, quanto le loro appartenenze e affiliazioni politiche. 
 
La vicinanza di Melazzini a un movimento (Comunione e Liberazione) e a un partito politico (lo stesso del ministro Beatrice Lorenzin) è manifesta, esplicita, rivendicata. Giova ricordare che AIFA dal 2012 si è dotata di una normativa che dovrebbe metterla al riparo da possibili conflitti di interesse; normativa che, evidentemente, vale per tutti coloro che lavorano con l’Agenzia, e ovviamente anche per chi ricopre incarichi in organi dirigenziali, di controllo e/o consultivi.
 
Qui, torna in campo il dottor Melazzini. Il Comitato per la Valutazione dei Conflitti di Interesse (COI) con la sua delibera del 17 marzo di quest’anno lo colloca a un livello di rischio due (su una scala di tre).

Nel regolamento che disciplina i conflitti di interesse all’interno dell'AIFA, si legge che per interessi indiretti nell’industria farmaceutica bisogna intendere (testuale) "il ruolo di sperimentatore principale o di sperimentatore; sovvenzione o altro finanziamento all’Ente o Istituzione di appartenenza della persona fisica che sia riconducibile ad un prodotto farmaceutico o al principio attivo".

Con la definizione di “Sperimentatore principale” si intende “lo sperimentatore responsabile del coordinamento di altri sperimentatori in differenti centri clinici che prendono parte ad uno studio multicentrico sponsorizzato da una industria farmaceutica, o, nel caso di uno studio monocentrico, lo sperimentatore responsabile dello specifico studio effettuato in un solo centro, sponsorizzato da una industria farmaceutica: per definizione lo sperimentatore principale è colui che sottoscrive la relazione finale sullo studio clinico”.

Si ha poi cura di specificare che "Sperimentatore coordinatore" a livello nazionale di un trial multinazionale, non sarà considerato "Sperimentatore Principale" a meno che non sia colui che a livello internazionale firma la relazione finale sullo studio clinico; lo “Sperimentatore” è coinvolto in uno studio clinico promosso o sponsorizzato da una industria farmaceutica in uno specifico centro clinico che può essere lo sperimentatore responsabile dello studio in quello specifico centro o un membro del team dello studio clinico che attua le procedure inerenti allo studio clinico e assume importanti decisioni relative allo stesso; per sovvenzioni o fondi va inteso qualsivoglia emolumento, erogato dalle società farmaceutiche, e ricevuto dall’organizzazione o istituzione alla quale il soggetto appartenga, o per la quale il soggetto ponga in essere qualsiasi tipo di attività o il soggetto sia supportato nelle sue attività, anche non relative al lavoro di ricerca, da tali organizzazioni.

I “conflitti di interesse” del dottor Melazzini risultano evidenti e dichiarati. Si intende rimuoverli e come, ma soprattutto quando? Possono confliggere con la funzione rivestita, e ancor più con quella che si accinge a ricoprire, oltre a quella ancora attuale di consigliere regionale della Lombardia?
 
Anche perché in base alla legge vigente "Il rapporto di lavoro del Direttore generale è esclusivo e comporta il divieto di svolgere altre attività professionali pubbliche e private, anche occasionali"*.
 
Alla luce della nostra denuncia e di altre analoghe, e delle numerose interrogazioni presentate da vari gruppi politici, la nomina del dottor Melazzini ha dovuto registrare un momentaneo stop. Ci si augura che la Conferenza Stato-Regioni faccia buon uso di questa “pausa”, per una riflessione che finora è mancata.
 
Maria Antonietta Farina Coscioni
Presidente Istituto Luca Coscioni 
 
* art. 11, comma 3, del decreto ministeriale n. 245 del 2004, "Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326". 

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