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Lunedì 28 NOVEMBRE 2016
Mobilità sanitaria. Dai tetti di spesa al monitoraggio. Dalle Regioni arriva lo schema base per gli accordi interregionali

Definite le prestazioni di ricovero ospedaliero e di specialistica ambulatoriale erogate a carico del SSN dalle strutture pubbliche e private accreditate ai cittadini residenti non sottoposte a tetto di spesa. LO SCHEMA

La Conferenza delle Regioni ha dato il via libera la scorsa settimana ad uno schema tipo per gli accordi di mobilità sanitaria tra le varie regioni.
 
Come già preannunciato lo scorso mese di ottobre le Regioni hanno deciso di mettere dei tetti alle prestazioni dal privato accreditato e in questo schema vengono elencate le prestazioni di ricovero ospedaliero e di specialistica ambulatoriale erogate a carico del SSN dalle strutture pubbliche e private accreditate ai cittadini residenti nelle due regioni.
 
Relativamente alle attività di ricovero si concorda che non ci sarà nessun tetto per le seguenti macro-categorie: - DRG di alta complessità; - Attività oncologica Chirurgia dei trapianti; - Unità spinale (codice disciplina 28); - Ustioni - Traumi ed incidenti stradali
 
Tutta la restante attività, compresa la riabilitazione intensiva ed estensiva, è vincolata al rispetto del tetto economico massimo determinato.
 
Relativamente alle attività di specialistica ambulatoriale si concorda la suddivisione della stessa in cinque macro categorie. In particolare, per due macro categorie è previsto il pagamento di tutta l’attività erogata, mentre per altre tre il pagamento è effettuato nei limiti dei tetti economici differenziati per categoria – calcolati sulla base del corrispondente dato di attività/produzione resa nell’anno X, come di seguito specificati: Medicina nucleare e dialisi: nessun tetto; - Attività oncologica: chemioterapia, radioterapia: nessun tetto; Prestazioni trasferite a regime ambulatorialenessun tetto; - RMN e TAC.
 
Le Regioni concordano poi di applicare strumenti per l’appropriatezza dell’accesso alla specialistica ambulatoriale. I tetti economici sono specifici per livello assistenziale. Possono essere trasferiti importi economici da un livello all’altro solo in relazione a spostamenti di attività da ricovero ospedaliero ad attività ambulatoriale per effetto di normativa nazionale o indicazioni regionali. Durante la vigenza del presente accordo, su richiesta anche di una sola parte i tetti economici possono essere rideterminati solo in caso di sopravvenute modifiche normative che introducano attività e/o prestazioni non comprese nel presente accordo.
 
Nello schema di accordo definita poi una parte dedicata alle tariffe ai controlli di qualità e alle modalità di gestione e monitoraggio dell’accordo.

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