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Martedì 13 DICEMBRE 2016
Il rischio radiologico e gli ex specializzandi: serve un giusto riconoscimento economico



Gentile direttore,
che tutto in Italia sia discusso e discutibile non è una novità, e che di queste discussioni siano possibili ulteriori diverse interpretazioni è ancor più chiaro ed evidente, basti pensare ai 21 sistemi sanitari regionali perfettamente uguali e così diversi tra di loro, con gestioni e programmazioni così diverse da far pensare di essere in Stati diversi; oppure capita di leggere delibere su di un argomento simile e notare le stesse parole, le stesse frasi ed in alcuni casi capita che le regioni abbiano stesse città, si città perché l’uso del copia-incolla può far trasferire come per magia, una città del Nord al Sud e viceversa.
 
Ma fin qui, mi si potrebbe far l’osservazione che è tutto normale e che non c’è niente di cui stupirsi; quello che reputo strano e, decisamente, sorprendente come in tutta Italia vengano invece violati i diritti, e guarda caso sempre delle persone più deboli, di chi lavora nel pianeta sanità, il medico o l’esercente l’attività sanitaria, per come vengono oggi definiti gli operatori del campo sanitario.
 
A parte la gogna mediatica alla quale si è sottoposti nei casi in cui, purtroppo, si dovesse registrare un avvento avverso o di presunta malasanità, anche se causato da furfanterie dei così detti politici prestati alla “gestione” del pianeta sanità. (cfr attrezzature non a norma e mancata esecuzione delle manutenzioni obbligatorie), ma alla quale oggi si è anche abituati. Altro, ancora, si potrebbe aggiungere sul mondo delle assicurazioni in campo sanitario, che da una parte disdettano i contratti e dall’altra non sono “costrette” ad assicurare.
 
Oggi, poi, c’è la piena coscienza e conoscenza di come vi sia il mancato rispetto dei diritti dei medici o degli esercenti le professioni sanitarie sin dal momento della loro formazione.
Tanto per aggiungere un ulteriore dato, chi segue i corsi di specializzazione o di formazione in aree controllate è obbligato:
 
- a sottoporsi a visite di controllo dal fisico sanitario per il rischio radiologico;
- a frequentare le suddette aree con adeguato esposimetro, riconosciuto anche dall’Asl della struttura;
 
Ma questo punto ci si chiede perché il rischio radiologico non deve essere riconosciuto, come per legge anche dal punto di vista economico?
Non è ancora finito il numero di ricorsi da parte di medici che si sono dovuti rivolgere alla Giustizia per veder rispettata una norma Europea sulla retribuzione nella scuola di specializzazione, che lo stato Italiano ha disatteso e di conseguenza sta pagando fior di centinaia di milioni di euro, che già da parecchio si legge come vi siano delle altre inadempienze da parte dello stato.
 
Con il riconoscimento dell’inadempienza dello Stato Italiano per la mancata tempestiva attuazione delle direttive CEE nn 75/363 e 82/6 in materia di specializzazioni mediche, è stato riconosciuto si l’obbligo, da parte dello Stato a retribuire gli specializzandi per il loro corso di formazione, e quindi di fatto anche lo status di assistente in formazione.
 
Già il Segretariato Italiano Medici e Specializzandi in collaborazione con il Sindacato Nazionale Radiologi  aveva approntato un'iniziativa legale volta al Riconoscimento dell'indennità di rischio radiologico per specializzandi e specializzati dal 1998 ad oggi.
La cronistoria del riconoscimento del rischio clinico parte con la L. 416 del 28 marzo 1968 con cui si istituiva l’indennità di rischio radiazioni per i tecnici di radiologia medica.
 
L’art.1, comma 2 della L. 460 del 27 ottobre 1988 - recante modifiche ed integrazioni alla L. 416/1968 – ha identificato in modo tassativo i destinatari delle disposizioni in essa contenuta nel personale addetto ai servizi di radiologia medica, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare nonché in quello medico e tecnico di radiologia di cui all’art.48, comma I,  DPR n°348/1983 ed art 58 comma I, DPR 270 del 20.05.1987 (cioè tutte le persone che vengono esposte abitualmente per ragioni professionali al pericolo derivante dalle radiazioni o perché sottoposte con continuità all’azione di sostanze ionizzanti oppure perché adibite ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente).
 
Ad essi spetta l'indennità di rischio radiologico ex L. 460/88, pari una indennità lorda di Euro 103,29, nonché il congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni ex L. 724/94. E ciò anche in riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 187 del 2000. Pertanto, tutti i medici che stanno ancora seguendo il corso di specializzazione o che lo hanno già ultimato (in epoca successiva al marzo 1998) possono e devono tutelare i propri diritti, iniziando una vertenza giudiziaria al fine di richiedere il riconoscimento della citata indennità di rischio radiologico e del congedo aggiuntivo
 
Ad avvalorare quanto sopra vi è la sentenza della Corte di Cassazione dell’8 settembre 2016 n. 17773 ha precisato che l’indennità di rischio radiologico ed il congedo aggiuntivo, presupponendo la condizione dell’effettiva esposizione al rischio connesso all’esercizio non occasionale, né temporaneo di determinate mansioni, può essere riconosciuta, oltre al personale medico e tecnico di radiologia per il quale opera una presunzione assoluta di rischio ai sensi dell’art. 1 L. n. 460 del 1998, anche a tutto il personale sanitario che abitualmente opera in una “zona controllata”, cioè, ai sensi del DPR n. 185 del 1964, art. 9, lett. e), un luogo in cui esiste una sorgente di radiazione ionizzante e in cui persone esposte possono ricevere una dose di radiazione superiore a 1,5 rem all’anno e quindi sono inclusi gli ortopedici e traumatologi, gli urologi, i cardiologi e emodinamisti, e  tutti coloro che svolgono la loro attività professionale in zona controllata.
 
Ciò detto penso sia indispensabile e corretto fare in modo che via sia il giusto riconoscimento economico di un rischio al quale ci si è sottoposti per un periodo non breve della propria formazione professionale e per le quali le leggi in Italia sono state già promulgate.
 
Dott. Massimo Carmelo Misiti
Chirurgo ortopedico
Componente del Direttivo Nazionale Cig (Collegio italiano chirurghi)

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