quotidianosanità.it

stampa | chiudi


Giovedì 02 FEBBRAIO 2017
Rimborsi ex specializzandi. Parere favorevole da commissione Sanità. “Si riconoscano indennizzi anche senza la presentazione di domanda giudiziale”

Chiesta la garanzia di una definitiva chiusura del contenzioso con un equo ristoro per tutti gli interessati. Per quanto riguarda la platea degli aventi diritto "occorre garantire la coerenza con quanto previsto dalla direttiva 82/76/CEE". Contestata la disposizione che dà la possibilità di presentare le istanze di risarcimento anche attraverso non meglio precisate "realtà professionali di rilevanza nazionale operanti in rappresentanza degli interessi dei medici". IL PARERE
 


Parere favorevole dalla commissione Sanità del Senato al disegno di legge sui rimborsi per gli ex specializzandi. Il provvedimento punta a chiudere una volta per tutte il maxi-contenzioso tra i medici, che chiedono le borse di studio negate, in violazione delle direttive dell’Ue, durante la scuola di specializzazione in Medicina nel periodo compreso tra il 1978 ed il 2006, e lo Stato. 
 
All'interno del loro parere, i senatori della XII commissione hanno posto due condizioni: che il testo dovrà essere in grado di garantire la definitiva chiusura del contenzioso, assicurando un equo ristoro alla totalità dei soggetti aventi titolo e che l'indennizzo sia riconosciuto indipendentemente dalla avvenuta presentazione di domanda giudiziale per il riconoscimento retroattivo della remunerazione o per risarcimento del danno; e che, per quanto riguarda la platea degli aventi diritto, venga garantita la coerenza con quanto previsto dalla direttiva 82/76/CEE.
 
Queste, invece, le tre osservazioni aggiunte:
a. sarebbe opportuno esplicitare, nel titolo del testo base, che si tratta di un "risarcimento indennitario per la mancata corresponsione delle borse di studio in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione" e indicare il relativo arco temporale, individuato alla luce della normativa vigente;
b. sarebbe opportuno valutare la coerenza dell'ammontare del risarcimento indennitario previsto dall'articolo 1 con quanto definito dalle sentenze rese dai giudici amministrativi e con la copertura finanziaria di cui all'articolo 5;
c. non sembra opportuna la disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 2 del testo base, che dà la possibilità di presentare le istanze di corresponsione del risarcimento anche attraverso non meglio precisate "realtà professionali di rilevanza nazionale operanti in rappresentanza degli interessi dei medici".
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA