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Lunedì 20 FEBBRAIO 2017
Se nel testamento biologico si dimentica la salute mentale



Gentile Direttore,
la mancata consapevolezza dei sintomi è un deficit che “può manifestarsi in assenza di disturbi specifici della memoria, del ragionamento o di degenerazione cognitiva: cioè le altre capacità critiche dei pazienti sono intatte (Treccani- dizionario medicina)”.
 
La mancanza o la riduzione della coscienza di malattia o la capacità di identificare come abnormi  le esperienze psicotiche (ad esempio allucinazioni e deliri): è ampiamente presente nei disturbi psicotici e, stando al Pilot Study of Schizophrenia della OMS, risulterebbe presente nel 97% dei soggetti. Altri studi ne avrebbero confermato l'attendibilità, rilevando che si tratterebbe della manifestazione di una tendenza comune nei disturbi mentali. Le cosiddette “follie” che il legislatore, con la legge 180/78,  riconobbe esplicitamente come malattie gravi da curare.
 
Facendo ricorso al contributo, non certo marginale, della sopraggiunta “era dei farmaci che aveva mutato il volto del malato di mente” (F.Basaglia-'67). “Era dei farmaci” che, alla fine degli anni '70 contribuì non poco a puntellare la decisione di non continuare a rinchiudere i pazienti nelle strutture manicomiali fino ad allora in uso, e abuso.
 
Questa realtà, è stata palesemente ignorata dai componenti del Comitato ristretto che hanno unificato una quindicina di proposte di legge, e presentato il 7 dicembre scorso un testo ad uso Commissione Affari Sociali, riguardante “Norme in materia di consenso informato e di dichiarazione di volontà anticipate nei trattamenti sanitari”. (E gli accertamenti?).
 
Partendo dall'enunciazione di un principio  assoluto contenuto del comma 1 del suo articolo 1, e cioè che  “Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata.”  (vedi testo allegato)
 
Diniego ufficialmente contraddetto il 17 febbraio scorso con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.40 del  “Regolamento recante norme in materia di manifestazione della volontà di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita “. Regolamento elaborato dai Ministri della Giustizia e della Salute dopo avere “Visto” anche l'articolo 33 della legge 833/78 che da circa trentanove anni, alla sua prima riga, stabilisce che “Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono di norma volontari” 
 
Legge 833,   istitutiva del Servizio sanitario nazionale che nell'articolo successivo (il 34) delinea gli “Accertamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale” e offre una precisa tutela ai malati con problemi di salute mentale severi. Ponendo alcuni punti fermi sul loro svolgimento e
facendo proprio quanto stabilito della legge 180 di alcuni mesi prima.
 
Riferendomi sempre e solo alla malattia mentale e proseguendo la lettura del testo unificato di cui sopra, avverto pure l'implicita scarsa considerazione del ruolo dei familiari che tuttora sono consapevoli di dover essere una cosa sola con il proprio malato. Anche a costo di  viaggiare non di  rado sul filo del rasoio della legalità. Risultando il loro sapere esperenziale  misconosciuto; se non mal sopportato.
 
E' nota la metafora dello zoppo sulle scale al quale si può insegnare a non inciampare, ma gli si può anche abbassare il gradino. La legge 833 del 1978, navigando sull'onda della legge 180: lo fece.
L'incipit dato a questa proposta di legge calendarizzata in Aula per fine febbraio: no.
 
Franco Vatrini
(Familiare- Brescia)

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