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05 MARZO 2017
Testamento biologico. Ecco il testo pronto per l’esame dell’Aula. Lavori al via dal 13 marzo

La commissione Affari sociali ha recepito lo scorso giovedì alcune delle osservazioni avanzate dalla commissione Giustizia. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni, ma può altresì rifiutare in tutto o in parte le informazioni e indicare una persona di fiducia che possa riceverle in sua vece. Nel caso di minori o incapaci il consenso informato può espresso o rifiutato da un tutore. Resta fermo il diritto da parte del paziente di interrompere i trattamenti, comprese la nutrizione e l'idratazione artificiali. IL TESTO

È pronto il testo del disegno di legge sul testamento biologico che il prossimo 13 marzo verrà esaminato dall'Assemblea della Camera. Lo scorso 2 marzo la commissione Affari sociali ha recepito alcune delle osservazioni inserite all'interno del parere favorevole elaborato dalla commissione Giustizia, con alcuni emendamenti che non hanno però stravolto l'indirizzo dei lavori lavori portati avanti in questi mesi dalla XII commissione.
 
Restano ferme le misure più discusse, in particolare la possibilità da parte dei pazienti di poter rifiutare i trattamenti sanitari, compresa la nutrizione e l'idratazione artificiale, che ha già creato 'spaccature' interne alla maggioranza in commissione.
 
Di seguito l'analisi del testo articolo per articolo.
 
L'articolo 1, in tema di consenso informato, chiarisce che l'obiettivo della legge è quello di tutelare la vita e la salute dell’individuo, e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Viene qui promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico.
 
Si spiega, poi, che ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo e comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefìci e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni o indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di ricevere le informazioni in sua vece. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l’eventuale indicazione di un incaricato dovranno essere registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
 
Il consenso informato dovrà essere espresso in forma scritta o, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentono alla persona con disabilità di comunicarlo in qualunque forma. Ogni persona maggiorenne, e capace di intendere e di volere, ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento, incluse la nutrizione e l’idratazione artificiali. 
 
Si sottolinea, inoltre, come il rifiuto del trattamento non deve in nessun caso comportare l'abbandono terapeutico. Sono quindi sempre assicurati il coinvolgimento del medico di famiglia e l’erogazione delle cure palliative.
 
I medici dovranno rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario e, in conseguenza di ciò, saranno esenti da responsabilità civile o penale. Al contempo, i pazienti non potranno esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali. Infine, si spiega che nelle situazioni di emergenza o di urgenza, il medico dovrà assicurare l'assistenza sanitaria indispensabile, "ove possibile nel rispetto della volontà del paziente".
 
All'articolo 2 si spiega che il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità. Il consenso della persona incapace è espresso o rifiutato dal tutore, sentito l’interdetto quando possibile. Nel caso poi di persona inabilitata, il consenso è espresso dalla medesima persona inabilitata e dal curatore.Nel caso in cui il rappresentante legale di persona minore o interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare.
 
La disposizioni anticipate di trattamento (DAT) vengono affrontate all'articolo 3. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali. Viene inoltre riconosciuta la possibilità di indicare un fiduciario che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
 
Nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle convinzioni e alle preferenze del disponente. Il medico è tenuto al rispetto delle DAT le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, in accordo con il fiduciario, qualora sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
 
Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentono, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentono alla persona con disabilità di comunicare.
 
L'articolo 4 affronta il tema della pianificazione condivisa delle cure tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.  L’atto di pianificazione delle cure può essere sempre modificato su richiesta del paziente.
 
L'articolo 5 contiene una norma transitoria nella quale si specifica che ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il Comune di residenza o davanti a un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della medesima legge.
 
Infine, l'articolo 6 contiene una clausola di invarianza finanziaria per la quale l'attuazione della legge non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Giovanni Rodriquez

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